A cura di Pasquale Salvatore, Stefania Medda, Matteo Esposito, Sara De Vincenzi
Con l’art. 60 commi dal 7-bis al 7-quinquies della Legge di conversione (i.e. Legge n. 126/2020) del “Decreto Agosto” (i.e. DL n. 104/2020) è stata introdotta la facoltà per le imprese OIC-adopter, di non rilevare nel Conto Economico del bilancio relativo all’esercizio sociale 2020, fino al 100% della quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Tale misura agevolativa potrebbe essere estesa anche agli esercizi sociali successivi a quello in corso, previa emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Operativamente, la norma in commento prevede:
(i) che la quota di ammortamento sospesa sia imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, al bilancio chiuso al 31.12.2021) e con lo stesso criterio siano differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno;
(ii) l’iscrizione nel bilancio d’esercizio 2020, dei cespiti per i quali si è optato per la “sospensione”, ad un valore netto contabile pari a quello risultante dal bilancio relativo al precedente esercizio sociale;
(iii) la rilevazione nel bilancio d’esercizio 2020 di una riserva indisponibile di utili di importo pari alle quote di ammortamento “sospese”. Nelle circostanze in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l’utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate tramite specifica destinazione degli utili degli esercizi sociali successivi;
(iv) l’indicazione in Nota Integrativa delle motivazioni che hanno portato all’applicazione della summenzionata facoltà, alla quantificazione della quota sospesa, alla corrispondente iscrizione della riserva indisponibile, indicando, inoltre, l’impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Quanto indicato al precedente punto (i) si è prestato, in dottrina, a due diverse interpretazioni, ossia:
a) alcuni autori hanno sostenuto, che la percentuale della quota d’ammortamento sospesa nel 2020 debba essere rilevata nel bilancio relativo all’esercizio sociale in cui il cespite terminerà la propria vita utile;
b) altri, hanno invece sostenuto che ogni anno (con decorrenza da quello in cui si opta per la sospensione) si debba provvedere al rinvio all’anno successivo di una percentuale della quota d’ammortamento pari a quella sospesa nel 2020.
L’esempio di seguito proposto aiuta meglio a capire quanto appena esposto:
Interpretazione a) | |||||||
Costo storico: | 5.000,00 | ||||||
Aliquota amm.to: | 20% | ||||||
Anno sospensione: | 2020 | ||||||
% sospensione: | 80% | ||||||
Dati | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Costo storico | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Amm.to civ. originario | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 |
Amm.to civ con “sospensione” | 500 | 1.000 | 1.000 | 200 | 1.000 | 500 | 800 |
Interpretazione b) | |||||||
Costo storico: | 5.000,00 | ||||||
Aliquota amm.to: | 20% | ||||||
Anno sospensione: | 2020 | ||||||
% sospensione: | 80% | ||||||
Dati | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Costo storico | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Amm.to civ. originario | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 |
Amm.to civ con “sospensione” | 500 | 1.000 | 1.000 | 200 | 1.000 | 900 | 400 |
Inoltre, nonostante sia stata concessa la facoltà di “sospendere”, sul piano civilistico, gli ammortamenti dei cespiti rinviandoli al successivo esercizio, dal punto di vista fiscale, il Legislatore ha previsto comunque la possibilità di dedurli sia ai fini della determinazione del reddito, in ossequio alle disposizioni previste dagli artt. 102, 102-bis e 103 del D.P.R. 917/1986, che ai fini della determinazione del valore della produzione netta, in ossequio alle disposizioni previste dagli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997.
La deduzione della quota d’ammortamento “sospesa” determinerà l’insorgenza di un disallineamento tra valore civilistico e fiscale dei cespiti, comportando:
(i) l’esecuzione di una variazione in diminuzione nel modello REDDITI SC ed IRAP afferenti al periodo d’imposta 2020;
(ii) la compilazione del Quadro RV del modello REDDITI SC;
(iii) la rilevazione delle imposte differite passive calcolate sulla quota d’ammortamento “sospesa”.
Tali imposte differite saranno rilasciate al termine del periodo di ammortamento civilistico del cespite, oppure, al momento dell’alienazione dello stesso (se precedente).
Alla luce di quanto sin qui riportato, si precisa che né il Legislatore né l’Amministrazione Finanziaria hanno fornito eventuali chiarimenti in relazione:
– alla corretta interpretazione della norma con riferimento al meccanismo di rinvio delle quote di ammortamento, come esposto nell’esempio numerico sopra riportato;
– al fatto che, in assenza di specifiche indicazioni, sembrerebbe consentita la sospensione integrale o parziale di tutti gli ammortamenti ovvero soltanto di alcuni beni selezionati o di categorie di beni.
Si auspicano chiarimenti ufficiali in merito.
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