Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Fondi di investimento (OICVM & FIA)

Commissioni di performance

Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA

ESMA ha pubblicato, in data 5 novembre 2020, la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti riguardanti le commissioni sulla performance di alcune tipologie di fondi, dal titolo “Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA”.

Tali Orientamenti – applicabili ai gestori e alle autorità competenti – sono stati elaborati da ESMA per stabilire prassi di vigilanza uniformi e per promuovere una maggiore convergenza e armonizzazione nel campo delle commissioni di performance nell’Unione.

In particolare, gli Orientamenti si riferiscono alle commissioni di performance applicate (i) dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (cd. OICVM, di cui alla Direttiva 2009/65/CE, cd. Direttiva OICVM) e (ii) dai gestori di alcune tipologie di fondi di investimento alternativi (cd. FIA, di cui alla Direttiva 2011/61/UE, cd. “Direttiva GEFIA”) commercializzati presso gli investitori al dettaglio.

L’obiettivo degli Orientamenti è quello di fornire una guida per i gestori delle suddette tipologie di fondi in relazione alle commissioni di performance, nonché assicurare che i modelli di commissioni di performance utilizzati dalle società di gestione rispettino i principi di onestà ed equità nella conduzione delle attività aziendali e che tali società agiscano con la dovuta competenzacura e diligenza, nel miglior interesse del fondo che gestiscono, in modo tale da evitare che costi indebiti vengano addebitati al fondo e ai suoi investitori.

Inoltre, gli Orientamenti mirano a stabilire uno standard comune in relazione alla divulgazione (disclosure) delle commissioni di performance agli investitori.

I presenti Orientamenti si applicano a partire dal 5 gennaio 2021, data entro la quale le Autorità competenti dovranno comunicare all’ESMA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA

Rischi ESG (ambientali, sociali & di governance)

Gestione prudenziale e vigilanza dei rischi ESG

Consultazione EBA sulla gestione e vigilanza dei rischi ambientali, sociali e di governance

EBA ha pubblicato, in data 3 novembre 2020, un documento di consultazione dal titolo “EBA Discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms”. 

Si tratta di un documento di discussione attraverso il quale EBA intende ricevere feedback da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento alla gestione e alla vigilanza dei rischi ambientali, sociali e di governance (cd. rischi ESG – environmental, social & governance) degli enti creditizi e delle imprese di investimento, anche ai fini dell’elaborazione delle Relazioni richieste dall’articolo 98 della Direttiva CRD V (Direttiva (UE) 2019/878) e dall’articolo 35 della Direttiva relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (Direttiva (UE) 2019/2034). 

Nello specifico, EBA ha elaborato una proposta dettagliata sulle modalità di inclusione e di considerazione dei fattori edei rischi ESG nei meccanismi di governance, nella gestione dei rischi e nella supervisione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. 

L’obiettivo principale dell’Autorità è quello di valutare – da un punto di vista prudenziale – i rischi a cui gli enti creditizi e le imprese di investimento risultano essere esposti a causa del potenziale impatto negativo dei fattori ESG sulle loro controparti (incidendo indirettamente in una delle categorie di rischio prudenziale, quali rischio di credito, di mercato, operativo). 

Pertanto, ai fini dello sviluppo delle Relazioni sopra richiamate, il documento di EBA tratta le seguenti tematiche: 

  • lo sviluppo di una definizione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance (inclusi i rischi fisici e i rischi di transizione); 
  • lo sviluppo di criteri quali-quantitativiparametri e metriche per valutare l’impatto di tali rischi sulla stabilità finanziaria degli enti creditizi e delle imprese di investimento nel breve, medio e lungo termine; 
  • dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie che gli enti creditizi e le imprese di investimento devono mettere in atto per identificare, valutare e gestire i rischi ESG; 
  • metodi e gli strumenti di analisi per valutare l’impatto dei rischi ESG sulla concessione di crediti e sulle attività di intermediazione finanziaria degli enti creditizi;
  • la possibilità che concentrazioni significative di specifiche attività incrementino i rischi ambientali, sociali e di governance per l’impresa di investimento. 

Sulla base delle conclusioni di entrambe le Relazioni, EBA potrà decidere di elaborare Orientamenti in materia di inclusione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale (cd. SREP) eseguito dalle autorità competenti. 

Si precisa, infine, che i feedback ricevuti saranno presi in considerazione anche per il lavoro attualmente in corso da parte di EBA, relativo allo sviluppo di norme tecniche di attuazione sui requisiti di disclosure di terzo pilastro sui rischi ESG nonché per valutare la necessità di un trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni con obiettivi ambientali e/o sociali all’interno del primo pilastro sui requisiti di capitale (ai sensi del Regolamento CRR II – Regolamento (UE) 2019/876).

È possibile fornire commenti al documento entro il 3 febbraio 2021.

EBA Discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms

Press release

Enti a rilevanza sistemica globale

Individuazione e obblighi di disclosure degli enti a rilevanza sistemica globale (G-SIIs)

Bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e progetto finale di Orientamenti EBA

Ad esito della consultazione tenutasi tra marzo e agosto 2020, EBA ha pubblicato, in data 4 novembre 2020, la versione finale delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) e degli Orientamenti, riguardanti gli enti a rilevanza sistemica globale (cd. G-SIIs – Global Systemically Important Institutions), elaborate alla luce delle novità previste dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), nel dettaglio:

  • Final Report. Draft regulatory technical standards amending Commission Delegated Regulation (EU) n. 1222/2014 on the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions;
  • Final Report. Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators.

I due provvedimenti sono volti ad aggiornare la metodologia di identificazione degli enti G-SIIs alla luce degli aggiornamenti previsti dal Comitato di Basilea a luglio 2018 per l’individuazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale; tali novità sono state recepite dalla Direttiva CRD V, la quale ha affidato ad EBA il mandato per l’elaborazione di un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SIIs (attraverso la modifica dell’articolo 131 “Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica” della CRD IV). 

Pertanto, con la bozza finale di RTS, EBA intende aggiornare le disposizioni vigenti sulle modalità di individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale, proponendo alcune modifiche mirate alle attuali norme in materia previste dal Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014

Il progetto finale di Orientamenti rappresenta, invece, una revisione degli “Orientamenti EBA sugli indicatori a rilevanza sistemica a livello globale e relativa informativa”, del febbraio 2016 (che saranno abrogati contestualmente all’applicabilità del nuovo set di Orientamenti); in particolare gli Orientamenti trattano gli indicatori sulla base dei quali le autorità competenti individuano i G-SIIs e la modalità di segnalazione dei dati riguardanti gli indicatori stessi, alla luce della nuova metodologia per l’individuazione dei G-SIIs e dei nuovi obblighi di disclosure previsti in capo agli G-SIIs identificati. 

La bozza finale di RTS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione; gli Orientamenti, invece, devono essere tradotti nelle lingue ufficiali dell’UE.

Final Report. Draft regulatory technical standards amending Commission Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 on the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions

Final Report. Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators

Press release

Obbligazioni garantite

Modifiche alle norme sulla copertura della liquidità

Bozza di Regolamento delegato della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato, in data 27 ottobre 2020, sul proprio sito internet, una bozza di Regolamento delegato dal titolo “Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2015/61 to supplement Regulation (EU) n. 575/2013 of the European Parliament and the Council, with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions”. 

Si tratta di una bozza di Regolamento delegato che propone modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2015/61 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. CRR) per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (cd. “Regolamento delegato LCR”). 

L’obiettivo della Commissione è quello di modificarele disposizioni riguardanti il requisito relativo alla riserva di liquidità del “Regolamento delegato LCR” del 2015 alla luce di quelle previste successivamente dalla “Direttiva (UE) 2019/2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite”; quest’ultima ha introdotto, infatti, in capo agli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite alcuni requisiti di copertura della liquidità per le obbligazioni garantite che si sovrappongono a quelli previsti dal Regolamento delegato sopra richiamato. 

Nell’occasione, la Commissione propone, inoltre, di ridefinire alcune norme del “Regolamento delegato LCR” ritenute ambigue od obsolete. 

La data di applicabilità delle modifiche proposte è l’8 luglio 2022, data di applicabilità del nuovo quadro normativo sulle obbligazioni garantite. 

E’ possibile fornire commenti alla bozza di Regolamento delegato entro il giorno 24 novembre 2020; l’adozione della versione finale del Regolamento delegato da parte della Commissione è prevista per il quarto trimestre del 2020.

Mercato obbligazionario – modifiche delle norme sulla copertura della liquidità per le obbligazioni garantite (atto delegato)

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Avviata consultazione Ivass riguardante la procedura di risarcimento diretto delle imprese di assicurazione

Ivass ha pubblicato, in data 4 novembre 2020, un documento di consultazione concernente lo “Schema di Provvedimento Ivass recante misure temporanee di deroga al Provvedimento Ivass n. 79 del 14 novembre 2018“.

Lo schema di Provvedimento contiene misure temporanee di deroga al Provvedimento Ivass n. 79/2018 sul criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto, in relazione agli esercizi 2020 e 2021.

L’Autorità evidenzia, infatti, come le restrizioni alla circolazione stradale conseguenti all’epidemia di Covid-19 comporteranno nell’annualità 2020 un’importante riduzione dei sinistri e un aumento del costo medio degli stessi, determinando (in particolare nelle imprese di piccola dimensione) un aumento della volatilità dell’indicatore “dinamica del costo” utilizzato per misurare l’efficienza gestionale delle imprese.

Pertanto, la deroga proposta si rende necessaria per attenuare la volatilità del suddetto indicatore, consentendo allo stesso di contribuire efficacemente alla corretta determinazione di premi e penalizzazioni anche nell’attuale contesto eccezionale.

E’ possibile fornire osservazioni, commenti e proposte all’Ivass, entro il 19 novembre 2020.

Documento di consultazione n. 3/2020. Schema di Provvedimento IVASS recante misure temporanee di deroga al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018

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Avv. Giovanni Stefanin

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