A cura di Marzio Scaglioni, Leila Rguibi e Paola Barresi
Con Circolare n. 124 del 26/10/2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’Incentivo IO Lavoro, istituito dall’ANPAL con Decreto Direttoriale n. 52/2020.
L’incentivo, applicabile ai datori di lavoro privati situati sull’intero territorio nazionale, consiste nell’esonero totale – nel limite massimo di 8.060 euro annuie per un periodo non superiore a 12 mesi – dei contributi dovuti all’INPS per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel coso dell’anno 2020.
In particolare, l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato deve riguardare soggetti disoccupati, ovvero che abbiano dichiarato in forma telematica la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa (c.d. DID). L’incentivo risulta, inoltre, fruibile anche per le assunzioni di lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.
Oltre al requisito della disoccupazione è poi previsto un requisito anagrafico: i lavoratori devono avere un’età compresa tra 16 e 24 anni, oppure potranno aver già compiuto 25 anni di età ma in questo caso, oltre ad essere disoccupati, dovranno anche risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Inoltre, il lavoratore per il quale si intende fruire dell’incentivo non deve aver avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro che lo assume (tale condizione non è richiesta nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, così come – in questo caso – non è richiesto il rispetto del requisito di disoccupazione).
Le assunzioni che legittimano l’accesso all’incentivo sono quelle effettuate 1) con contratto a tempo indeterminato, sia full-time che part-time, anche a scopo di somministrazione (sia nelle ipotesi a tempo determinato che nelle ipotesi a tempo indeterminato) o in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro e 2) con contratto di apprendistato professionalizzante (per la sola durata del periodo formativo e, comunque, nel limite di durata massima di 12 mesi).
Al contrario, sono espressamente escluse dall’accesso all’incentivo le assunzioni effettuate tramite contratto di lavoro intermittente (anche se a tempo indeterminato), tramite contratto di lavoro domestico e le prestazioni di lavoro occasionale.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione dell’incentivo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- la regolarità nell’assolvimento degli obblighi contributivi (attestata dal possesso del DURC);
- l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 (qui integralmente richiamati);
- il rispetto delle previsioni europee in materia di aiuti di stato (c.d. “de minimis”) a meno che l’assunzione incentivata comporti un incremento occupazionale netto (in questo caso, la fruizione dell’incentivo è consentita anche oltre i limiti del regime “de minimis”).
Da un punto di vista operativo, la fruizione dell’incentivo è subordinata alla preliminare presentazione della domanda di ammissione, da inoltrare telematicamente all’INPS. In caso di accoglimento della stessa che, si ricorda, avverrà in base all’odine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro dovrà comunicare entro i successivi 10 giorni e a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Infine, si ricorda che l’incentivo IO Lavoro è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con l’incentivo per l’assunzione di percettori di Reddito di Cittadinanza, con l’esonero strutturale all’occupazione stabile di giovani entro i 35 anni d’età, nonché con altri incentivi di natura economica a seconda della sede di lavoro e nei limiti previsti in materia di aiuti di Stato.
L’incentivo sarà fruibile mediante conguaglio nelle denunce mensili contributive a decorrere dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, e la relativa fruizione dovrà concludersi – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2022.
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