A cura di Carlo Romano, Rubina Fagioli e Maurizio Foti
Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore il decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. “Decreto Ristori”), recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19», il cui articolo 27 contiene nuove misure relative allo svolgimento del processo tributario.
In generale, l’articolo 27 autorizza lo svolgimento da remoto delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio, con la facoltà, tuttavia, di una trattazione e decisione in modalità documentale nel caso di mancata dotazione da parte delle Commissioni tributarie dei mezzi informatici ed operativi per le video-udienze.
In dettaglio, da un punto di vista temporale, l’articolo 27, comma 1 del Decreto Ristori autorizza lo svolgimento da remoto delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio «fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19» e quindi, allo stato, fino al 31 gennaio 2021, alla luce della proroga dello stato emergenziale disposta da ultimo dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Tale modalità di svolgimento si applica «ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario».
Quest’ultima formulazione, di non immediata chiarezza, pone la questione della natura delle circostanze indicate, ossia se occorra fare riferimento ai limiti di circolazione e/o alle situazioni di pericolo che siano individuati in specifici provvedimenti delle autorità competenti, ovvero se siano rilevanti anche le circostanze fattuali idonee ad incidere sulla circolazione o a creare situazioni di pericolo. In tale ultimo caso, i Presidenti delle Commissioni dovrebbero riscontrare la sussistenza dei presupposti prima di autorizzare lo svolgimento delle udienze da remoto.
Lo svolgimento da remoto è autorizzato con un decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale o Regionale ed è comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza pubblica o per la camera di consiglio.
In merito a tale previsione, alcune Commissioni hanno criticato la mancata specificazione se si tratti o meno di giorni liberi nonché il fatto che non garantirebbe alle parti un termine minimo ragionevole per esercitare i propri diritti di difesa.
Lo svolgimento da remoto può riguardare anche solo una parte delle udienze nel caso in cui le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.
Sempre alla luce del comma 1 dell’articolo 27 del Decreto Ristori, è previsto che in tutti i casi in cui sia autorizzata la discussione dell’udienza da remoto, la Segreteria deve avvisare le parti almeno tre giorni prima dell’orario e delle modalità di collegamento, di cui si deve dare conto nel processo verbale unitamente all’identità dei partecipanti e agli eventuali provvedimenti adottati in esito all’udienza.
Il comma 2 dell’articolo 27 del Decreto Ristori stabilisce, come alternativa alla discussione con collegamento da remoto, che le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica sono decise «sulla base degli atti», a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.
Nel caso in cui venga chiesta la discussione ma non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, la norma prevede che si procederà in via documentale mediante trattazione scritta, concedendo alle parti un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie di replica (ove non sia possibile garantire il rispetto di tali termini, la causa sarà rinviata a nuovo ruolo).
Le criticità dell’articolo 27 del Decreto Ristori
L’art. 27 in questione è stato oggetto di diverse critiche da parte dei professionisti e anche l’ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – in un comunicato ufficiale del 2 novembre 2020 ha espresso le proprie perplessità sulla possibile violazione delle norme nazionali e sovranazionali poste a garanzia dei principi fondamentali del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo. Per esempio, la previsione di un termine di cinque giorni (neppure liberi) da parte della Commissione per la comunicazione dello svolgimento dell’udienza da remoto non permetterebbe alle parti di esercitare in maniera effettiva il proprio diritto di difesa, di cui all’articolo 31 del D. Lgs. n. 546/1992. Ed ancora, prevedere una decisione sulla base degli atti contrasterebbe con la necessità di una pubblica udienza che garantisce il diritto delle parti al contraddittorio, sancito dall’articolo 33 del D. Lgs. n. 546/1992 in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione. Per tali ed altre criticità, l’ANTI e molti professionisti hanno chiesto che il Decreto Ristori venga profondamente emendato in sede di conversione in legge e si auspicano che le Commissioni Tributarie, nonostante le misure di cui all’articolo 27, prendano dei provvedimenti che garantiscano il diritto di difesa.
Il nuovo decreto ministeriale sulle udienze a distanza
In data 11 novembre 2020, in considerazione di quanto previsto anche dall’art. 27 del Decreto Ristori, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha finalmente emesso il tanto atteso Decreto (prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, all’entrata in vigore) con cui ha fornito le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, volte a consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
L’Articolo 2 di tale Decreto prevede che il collegamento da remoto avverrà attraverso il programma informatico Skype for Business e che, a garanzia della partecipazione all’udienza e del contraddittorio, esso dovrà avvenire con modalità tali da assicurare «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto» (Articolo 3). La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza verrà comunicata a mezzo di posta elettronica certificata alle parti che, prima dell’udienza, riceveranno una seconda comunicazione pec da parte dell’ufficio di segreteria della Commissione tributaria contenente il link per partecipare all’udienza a distanza. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospenderà l’udienza e, nel caso in cui sarà possibile ripristinare il collegamento, rinvierà la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti. In base all’Articolo 4 del Decreto, il processo verbale dell’udienza verrà redatto come documento informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal Giudice monocratico e dal Segretario.
Tale decreto si aggiunge a quello del 6 novembre con cui il MES ha fornito le regole tecnico-operative relative alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice, alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale , alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali, nonché alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.
Conclusioni
L’articolo 27 del Decreto Ristori ha sostanzialmente previsto un processo documentale “coatto” dovuto purtroppo all’assenza in capo alle Commissioni Tributarie degli strumenti informatici necessari per svolgere le video-udienze che, sebbene già introdotte nel 2018 dall’art. 16 del Decreto-Legge n.119 del 23 ottobre 2018, sono rimaste effettivamente inattuate (almeno sino ad oggi). Pertanto, si auspica che la giustizia tributaria (ma in generale l’intero sistema giustizia) possa completare, nel più breve tempo possibile, il percorso di ammodernamento e digitalizzazione che è ormai divenuto fondamentale per una società moderna (oltre che in una situazione di emergenza e di crisi economica quale quella attuale). L’emissione del decreto MEF sulle regole tecnico-operative delle udienze a distanza rappresenta certamente un grosso passo in avanti, ma adesso occorrerà dare concreta attuazione a tale nuova procedura.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Manager
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager