A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Fondi comuni di investimento
Comunicazioni di marketing
Consultazione ESMA per l’elaborazione di un set di Orientamenti ai sensi del “Regolamento sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo”
ESMA ha pubblicato, in data 9 novembre 2020, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds”.
Si tratta di un progetto di Orientamenti elaborato da ESMA ai sensi dell’articolo 4 “Requisiti per le comunicazioni di marketing” del “Regolamento (UE) 2019/1156 del 20 giugno 2019, volto a facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo”.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di specificare l’applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketingche, a decorrere dal 2 agosto 2021, i gestori di fondi di investimento alternativi (cd. FIA), di fondi europei per il venture capital (cd. EuVECA), di fondi europei per l’imprenditoria sociale (cd. EuSEF) nonché le società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (cd. OICVM) dovranno destinare agli investitori.
Più nello specifico, tali requisiti sono volti (i) a garantire che tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori siano chiaramente identificabili come tali e descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM nonché (ii) ad assicurareche tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti.
Gli Orientamenti tengono, inoltre, conto degli aspetti relativi al carattere online di tali comunicazioni di marketing.
La consultazione si concluderà l’8 febbraio 2021; ESMA pubblicherà la versione finale degli Orientamenti entro il 2 agosto 2021.
MiFID II & MiFIR
Fornitori di dati di mercato
Consultazione ESMA per l’elaborazione di un set di Orientamenti per i fornitori di dati di mercato
ESMA ha pubblicato, in data 6 novembre 2020, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on the MiFID II/ MiFIR obligations on market data”.
Si tratta di un progetto di Orientamenti elaborato da ESMA relativo agli obblighi di fornitura di dati di mercato concernenti l’attività di trading previstiin capo alle sedi di negoziazione, agli internalizzatori sistematici, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (cd. APA – approved publication arrangement) e ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (cd. CTP – consolidated tape provider), ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), dal Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) 600/2014) e dai Regolamenti delegati (UE) 2017/565 e 567.
Con tali Orientamenti, ESMA intende garantire un’applicazione coerente e uniforme da parte dei suddetti soggetti (nel complesso i cd. “market data providers” ossia i fornitori di dati di mercato) degli obblighi di fornitura dei dati di mercato, in modo che questi ultimi siano facilmente e in ugual modo accessibili a tutti i partecipanti al mercato.
Più nello specifico, gli Orientamenti forniscono indicazioni riguardanti l’obbligo di fornire i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli, sulla base del costo, in modo non discriminatorio e secondo gli ulteriori requisiti previsti dagli atti delegati in materia, nonché gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione.
La consultazione si concluderà l’11 gennaio 2021. ESMA prevede di pubblicare la versione finale degli Orientamenti entro il secondo trimestre del 2021.
Consultation Paper. Guidelines on the MiFID II/ MiFIR obligations on market data
Brexit
Operatori bancari, finanziari e assicurativi britannici operanti in Italia
Comunicati di Banca d’Italia, Consob e Ivass riguardanti i clienti degli operatori con sede nel Regno Unito operanti in Italia
Le Autorità di vigilanza italiane – Banca d’Italia, Consob e Ivass – hanno pubblicato recentemente dei Comunicati attraverso i quali ricordano la scadenza – al 31 dicembre 2020 – del periodo di transizione previsto dall’Accordo sulla Brexit, dopo il quale gli operatori bancari, finanziari e assicurativi britannici operanti in Italia non potranno più operare nel nostro Paese salvo che non siano autorizzati come imprese di paesi terzi in base al regime in vigore dal 1° gennaio 2021.
In particolare, dopo il 31 dicembre 2020, la prestazione di servizi bancari e finanziari da parte di banche, imprese di investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, sarà da considerarsi abusiva ai sensi di legge, a meno che non siano stati nuovamente autorizzati in Italia; in mancanza di una nuova autorizzazione essi dovranno aver cessato la propria operatività o trasferito i contratti e l’attività di investimento a un altro intermediario autorizzato.
Anche le imprese di assicurazione britanniche non potranno più stipulare nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti; esse sono comunque tenute ad assicurare, anche dopo la data del 31 dicembre 2020, la corretta esecuzione dei contratti assicurativi in essere, garantendo l’adempimento degli obblighi contrattuali, ivi inclusa la gestione dei sinistri, dei pagamenti, dei riscatti e dei recessi; gli intermediari assicurativi britannici, invece, dovranno cessare ogni attività di distribuzione assicurativa.
A tal fine, le Autorità invitano i clienti italiani di operatori britannici a verificare di avere ricevuto un’informazione adeguata e completa, e, se del caso, prendere al più presto contatti con gli stessi per ottenere indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere.
La clientela interessata, invece, a recedere dal contratto o a trasferirlo presso un altro operatore autorizzato è invitata ad attivarsi tempestivamente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge (che possono prevedere modalità particolari di esercizio dei diritti dei clienti), per evitare possibili disguidi legati alla prevedibile concentrazione di richieste in prossimità della data del 31 dicembre 2020.
Si ricorda, infine che per evitare potenziali disagi e disservizi alla clientela, le Autorità hanno più volte sollecitato gli operatori con sede nel Regno Unito operanti in Italia a pianificare e avviare le attività necessarie per affrontare la Brexit in modo ordinato e a informare la propria clientela italiana degli effetti sui rapporti in essere (si segnala, infatti, da ultimo, per le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia, il Richiamo di attenzione Consob n. 10 del 12 novembre 2020).
Comunicato stampa Ivass del 10 novembre 2020. Brexit: informativa agli assicurati italiani
Richiamo di attenzione Consob n. 10 del 12 novembre 2020
Disciplina prudenziale
Rischio sistemico e riserva di capitale
Orientamenti EBA sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui l’autorità competente o l’autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità alla CRD IV
EBA ha pubblicato, in data 10 novembre 2020, un set di Orientamenti dal titolo “Orientamenti sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui l’autorità competente o l’autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità dell’articolo 133, paragrafo 5, lettera f), della Direttiva 2013/36/UE”.
Gli Orientamenti sono stati elaborati da EBA ai sensi dell’art. 133 “Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico” della Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CRD IV), così come modificato dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V).
Nel dettaglio, gli Orientamenti – indirizzati alle autorità competenti – specificano i sottoinsiemi di esposizioni settoriali per le quali le autorità possono imporre agli enti una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer, SyRB), tenendo conto di specifici criteri quali: dimensione, rischiosità e interconnessione delle esposizioni.
Gli Orientamenti si applicano a partire dal 29 dicembre 2020, ossia la data di applicabilità delle disposizioni attuative della CRD V.
Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA – entro il 10 gennaio 2021 – la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Cartolarizzazioni STS (semplici, trasparenti e standardizzate)
Comunicazioni ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni
Orientamenti ESMA in materia di soglie per la completezza e la coerenza dei dati comunicati ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni
ESMA ha pubblicato, in data 11 novembre 2020, un set di Orientamenti dal titolo “Orientamenti in materia di soglie per la completezza e la coerenza dei dati comunicati ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni”.
Gli Orientamenti – indirizzati ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni (cd. “securitisation repositories”) come definiti dal Regolamento (UE) 2017/2402 (cd. Regolamento cartolarizzazioni STS) – sono volti a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni messe a disposizione degli stessi.
In particolare, gli Orientamenti specificano le modalità con cui i securitisation repositories verificano la completezza e la coerenza delle informazioni loro trasmesse dai soggetti segnalanti (cedenti, promotori o società veicolo), ai sensi dell’art. 4 “Verifica della completezza e della coerenza delle informazioni” del cd. “Regolamento delegato sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni” (Regolamento delegato (UE) 2020/1229).
Più nel dettaglio, gli Orientamenti descrivono le soglie utili a individuare le situazioni in cui l’utilizzo delle opzioni “No Data (nessun dato)” impedisce alla comunicazione di dati di essere “sufficientemente rappresentativa delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione”.
ESMA prenderà in considerazione tali Orientamenti a fini di vigilanza a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Pubblicazione in G.U. del cd. “Decreto Ristori bis”
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, cd. “Decreto Ristori bis“.
Il Decreto-Legge, che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate dalle restrizioni disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso, si articola nei seguenti quattro Titoli:
– Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo I);
– Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia (Titolo II);
– Altre disposizioni urgenti (Titolo III);
– Disposizioni finali (Titolo IV).
Il Decreto-legge – in vigore dal 9 novembre 2020 – sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Comunicazione Banca d’Italia in materia di obblighi segnaletici e di informativa al pubblico applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 è stata pubblicata laComunicazione di Banca d’Italia del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto gli “Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di obblighi segnaletici e di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 873/2020 (c.d. CRR «Quick-fix») applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM“.
Con la Comunicazione, l’Autorità dà attuazione – con riferimento alle SIM e ai gruppi di SIM – ai seguenti Orientamenti EBA che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e dell’informativa al pubblico, a seguito delle modifiche introdotte ai requisiti normativi con il Regolamento UE n. 873/2020 adottato nel contesto della pandemia Covid-19 (cd. “CRR Quick-fix”):
– Orientamenti sugli obblighi di segnalazione e informativa a fini di vigilanza in conformità della «soluzione rapida» per il CRR in risposta alla pandemia di COVID-19;
– Orientamenti recanti modifica agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell’articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19.
La Comunicazione ha natura di provvedimento di carattere generale vincolante per le SIM e i gruppi di SIM ed è in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 6 novembre 2020.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Comunicazione Banca d’Italia sull’esclusione temporanea di alcune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria
In data 11 novembre 2020 Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione riguardante l’esclusione di determinate esposizioni verso le banche centrali dal calcolo dell’indice di leva finanziaria alla luce della pandemia di Covid-19.
Con la Comunicazione, Banca d’Italia esercita la discrezionalità prevista dal nuovo art. 500 ter del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013 sulla regolamentazione prudenziale degli enti), introdotto dal Regolamento (UE) 2020/873 adottato in risposta alla pandemia da Covid-19 (cd. “CRR quick fix”); tale articolo prevede, infatti, che un ente possa escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria determinate esposizioni verso le banche centrali, in presenza di circostanze eccezionali stabilite dall’autorità competente che giustifichino l’esclusione.
Si precisa che la BCE ha confermato – il 17 settembre 2020 – l’esistenza di circostanze eccezionali per l’area dell’euro che giustificano tale esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.
Pertanto, tenuto conto anche di quanto dichiarato dalla BCE, Banca d’Italia stabilisce e dichiara pubblicamente – con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi – l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione di tali esposizioni dal coefficiente di leva finanziaria.
L’esclusione è temporanea e valida fino al 27 giugno 2021; le esposizioni in questione sono relative a (i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale e (ii) depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi i fondi detenuti al fine di soddisfare l’obbligo di riserve minime.
Si precisa, infine, che con riferimento ai soggetti vigilati significativi, ladiscrezionalità è stata esercitata dalla BCE con la Decisione (UE) 2020/1306,del 16 settembre 2020.
La Comunicazione è in vigore dal 12 novembre 2020.
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