COVID-19, dirimente la definizione di “impresa” del Temporary Framework

A cura di Claudio Valz e Guglielmo Ginevra

Nel corso del 2020, sono state numerose le misure varate dal legislatore italiano a sostegno delle imprese emesse «nel rispetto dei limiti e delle condizioni» della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, comunemente noto anche come “Temporary Framework”.

Tali misure – tra le quali si annovera, ad esempio, in materia fiscale, la possibilità per le società che hanno registrato ricavi nel 2019 non superiori a € 250 milioni di non versare il saldo IRAP per l’anno 2019 e la prima rata di acconto per il 2020 – si caratterizzano per la loro conformità alla disciplina comunitaria in materia di divieto di aiuti di Stato in quanto sono state predisposte seguendo le linee-guida del menzionato Temporary Framework e approvate dalla Commissione europea alla quale erano state notificate.

I «limiti e le condizioni» dettate dal Temporary Framework per usufruire di queste misure variano a seconda della tipologia di aiuto e delle modalità di fruizione dello stesso, il denominatore comune delle stesse rimane comunque la loro destinazione a beneficio di una “impresa”.

La misura in materia IRAP (notificata e approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 4447 final[1]), ad esempio, come tutte le altre misure fiscali che ricadono nella sezione 3.1. “aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”, prevede tra le condizioni di applicabilità che «l’importo complessivo dell’aiuto non superi 800.000 EUR per impresa».

Con specifico riferimento alla definizione di “impresa” ai sensi del Temporary Framework si segnala la recente pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri[2] di una circolare (di seguito “la Circolare”) redatta dall’Ufficio per il coordinamento in materia di Aiuti di Stato e indirizzata a diversi soggetti tra cui tutti i ministeri e tutte le Regioni e Province autonome.

La Circolare datata 18 giugno ma resa pubblica soltanto nell’ultima settimana di ottobre, ha ad oggetto il c.d. Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) che autorizza Regioni e Province autonome ad adottare diverse misure di aiuti ai sensi del Temporary Framework. Come per la misura in materia IRAP, anche il suddetto regime quadro è stato notificato alla Commissione europea che lo ha approvato con la decisione C(2020) 3482 final[3].

La Circolare dopo una breve introduzione della disciplina degli aiuti di Stato ai sensi del Temporary Framework fornisce chiarimenti e indicazioni operative sulle misure del Regime quadro ed in tale ambito dà una definizione di “impresa” ai sensi del Temporary Framework statuendo al paragrafo 6 che:

«Le misure di aiuto che possono essere adottate nell’ambito del Temporary Framework e, quindi anche nell’ambito del regime-quadro, sono soggette a specifiche condizioni che riguardano le soglie massime di importi da concedere, regole sul cumulo, regole sui costi ammissibili.

È importante evidenziare che la Commissione europea ha precisato che la nozione di “impresa” richiamata nel Temporary Framework è la nozione generalmente applicata nel diritto della concorrenza, in linea con la giurisprudenza delle Corte di Giustizia UE.

Pertanto, le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche».

Nella nota n. 10 della Circolare viene infine specificato: «ad esempio, con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1. del Temporary Framework, se si è in presenza di diverse entità legali che fanno parte di uno stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato “impresa” ai fini della soglia massima di 800.000 euro del sostegno».

La Circolare ha pertanto evidenziato che la definizione di “impresa” ai sensi del Temporary Framework – e di tutte le misure agevolative emesse in conformità con lo stesso – va interpretata in modo ampio, potendo considerare come un’unica “impresa” più società appartenenti al medesimo gruppo e che rientrano nel concetto di “singola unità economica”.

Ritornando all’esempio della misura relativa al non pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, il limite massimo di € 800.000, nel caso di più società italiane appartenenti al medesimo gruppo e che rientrino nel concetto di “singola unità economica”, dovrebbe essere considerato cumulativamente nel senso che l’importo massimo di IRAP non versata a livello di gruppo italiano non potrà superare detta soglia.

Si nota che quanto espresso dalla Circolare si pone in contrasto con quanto indicato da Assonime nel documento n. 12 del 24 giugno 2020 in merito al limite di € 800.000 in materia di esenzione IRAP, la quale citando interlocuzioni ministeriali era stata rassicurata dal Dipartimento del Ministero delle finanze sul fatto che il limite di € 800.000 potesse essere calibrato sulle singole entità e non sull’intero gruppo di appartenenza «in considerazione della specificità della misura prevista dall’art. 24 del decreto rilancio».

Si segnala infine che subito dopo la pubblicazione della Circolare, come riportato da vari articoli di stampa, il Dipartimento per le Politiche europee di Palazzo Chigi ha poi diffuso una nota secondo cui «Non sussiste alcun pericolo che alcune imprese italiane debbano restituire parte delle agevolazioni e dei sussidi ricevuti quest’anno in quanto potrebbero essere considerati dalla Commissione come eccedenti i limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato. […] La Commissione europea ha aperto uno spazio importante per la copertura dei sussidi alle imprese nel corso del 2020 e ha più volte confermato la sua forte determinazione in questo senso. Sono in corso interlocuzioni tra Roma e Bruxelles per la corretta interpretazione della complessa normativa in materia, ma l’eventualità paventata della restituzione può essere esclusa fin d’ora».

Premesso tutto quanto sopra, si precisa che effettivamente la definizione di “impresa” – da intendersi come singola unità economica – descritta nella Circolare risulta coerente con quanto espresso in diverse circostanze sia dalla Commissione europea che dalla Corte di Giustizia UE.

Essendo la materia degli aiuti di Stato (Temporary Framework incluso) di esclusiva competenza dell’UE, riveste quindi importanza primaria ai fini del computo dei «limiti e le condizioni» di cui al Temporary Framework stabilire se un gruppo di imprese che ha beneficiato di aiuti ai sensi dello stesso possa essere ricondotto o meno al concetto di “singola unità economica” così come applicato dalla Commissione europea ed interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.


[1] https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202028/286776_2171491_94_2.pdf

[2] http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5459/regime-quadro_circolare_def.pdf

[3] https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202021/286195_2158564_16_2.pdf

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