Detrazione IVA per “transaction cost” sostenuti da holding miste

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea conferma la detraibilità IVA anche in caso l’acquisto di partecipazioni non vada a buon fine, purché vi sia l’intenzione di effettuare una attività economica soggetta ad IVA. La detrazione non è invece ammessa nel caso in cui tale intenzione si modifichi e la holding mista effettui prestazioni esenti

A cura di Alessia Zanatto, Davide Accorsi e Barbara Luchetti

Con la sentenza del 12 Novembre 2020 relativa alla causa C-42/19 (Sonaecom SGPS SA), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riprendendo i principi espressi nella precedente sentenza del 17 Ottobre 2018 relativa alla causa C-249/17 (Ryanair Ltd), è intervenuta in materia di detraibilità dell’IVA per i c.d. “transaction cost” relativi ai servizi di consulenza ricevuti da una holding mista al fine di acquisire delle partecipazioni in una società.

In particolare, il caso oggetto della sentenza riguarda la Sonaecom SGPS SA, una società portoghese la quale, parallelamente alla sua attività non economica di holding, consistente nella detenzione di partecipazioni in altre società, fornisce, a titolo oneroso, prestazioni di servizi tecnici e di gestione a dette società. In tale contesto, la Sonaecom SGPS SA ha acquistato servizi di consulenza consistenti in uno studio di mercato ai fini dell’acquisizione di partecipazioni in un operatore di telecomunicazioni, al quale la Sonaecom intendeva fornire prestazioni di servizi di gestione soggette ad IVA. La menzionata acquisizione non si è alla fine concretizzata.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che:

  • una società il cui unico oggetto consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime, non ha la qualità di soggetto passivo IVA, né il diritto a detrazione; e
  • una holding mista, la quale non solo detenga partecipazioni in società, ma fornisca a talune di dette società servizi a titolo oneroso, soggetti all’IVA, è, sotto tale profilo, un soggetto passivo che gode di un diritto, tuttavia solo proporzionale, alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Inoltre, seppur rimandando al giudice nazionale il compito di verificare se Sonaecom SGPS SA avesse l’intenzione, nell’ambito della prevista acquisizione di una società, di esercitare a favore di quest’ultima un’attività economica consistente nel fornirle prestazioni di servizi di gestione soggette ad IVA, con la sentenza in esame la Corte ha confermato che una società di holding mista può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte sui servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell’acquisto di partecipazioni, anche qualora il suddetto acquisto non abbia avuto esito positivo.

In particolare, secondo i giudici comunitari, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle prestazioni consulenziali finalizzate all’acquisto di partecipazioni è riconosciuto secondo il principio del nesso diretto ed immediato che deve sussistere tra le operazioni a monte e le operazioni a valle, senza peraltro che assuma rilevanza il fatto che, in definitiva, l’operazione di acquisto delle quote non si sia concretizzata.

Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora i costi inerenti le prestazioni consulenziali siano ricompresi tra le spese generali della Società e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che essa fornisce, conferiscono il diritto alla detrazione integrale dell’IVA assolta.

Ne consegue che, nei limiti in cui una holding sostenga spese connesse all’acquisizione di partecipazioni in società controllate alle quali fornisce, o intenda fornire, servizi imponibili, quest’ultima esercita un’attività economica e, pertanto, ha diritto alla detrazione IVA assolta su tali spese.

Inoltre, con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sulla detraibilità dell’IVA relativa ai costi sostenuti da Sonaecom SGPS SA al fine di organizzare e predisporre un prestito obbligazionario per effettuare certi investimenti, nel caso in cui tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito obbligazionario sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.

I giudici sottolineano che un approccio secondo il quale il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte sia fondato unicamente sulla volontà del soggetto passivo relativamente all’uso dei beni e dei servizi acquistati, e non sull’uso effettivo di questi ultimi, rischierebbe di compromettere il funzionamento stesso del sistema dell’IVA.

Pertanto, non spetta la detrazione dell’IVA a Sonaecom SGPS SA, avendo la società portoghese utilizzato i servizi acquistati al fine di effettuare un prestito esente da IVA.

Infatti, il nesso diretto tra le spese effettuate da Sonaecom SGPS SA per l’emissione del prestito obbligazionario ed il prestito effettuato alla società capogruppo prevale sull’intenzione iniziale di fornire servizi imponibili a una controllata da acquisire con il capitale ottenuto tramite il prestito obbligazionario.

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Alessia Angela Zanatto

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