Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Recepimento disposizioni derivanti dalla CRD V

Documento di consultazione di Banca d’Italia sulle disposizioni in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”

Banca d’Italia ha pubblicato, in data 18 novembre 2020, un documento di consultazione relativo alla revisione delle proprie disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, contenute nella Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di recepire le novità introdotte dalla Direttiva CRD V (Direttiva 2019/878) in materia di regole sulle remunerazioni; la CRD V è, infatti, intervenuta per specificare alcuni aspetti della disciplina sulle remunerazioni e accrescere il grado di armonizzazione delle regole applicabili, soprattutto con riguardo ai criteri per l’applicazione del principio di proporzionalità nonché per rafforzare l’attuale quadro normativo in materia.

In tal senso, la revisione della disciplina da parte di Banca d’Italia riguarda il Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”, del Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” della Parte Prima “Recepimento in Italia della CRD IV” della Circolare n. 285/2013.

Si precisa, inoltre, che l’Autorità ha tenuto conto – nell’elaborazione del documento di consultazione – dei lavori avviati (e attualmente in corso) in ambito europeo in materia e, in particolare, della revisione complessiva degli “Orientamenti EBA del 2016 su sane politiche di remunerazione ai sensi della CRD IV e sull’informativa ai sensi del CRR”, avviata da EBA a ottobre 2020 e in consultazione fino a gennaio 2021.

Più nel dettaglio, le principali modifiche proposte da Banca d’Italia – in linea con le principali novità introdotte dalla CRD V – riguardano i seguenti aspetti:

  • l’identificazione delle categorie di banche e degli importi di remunerazione variabile a cui non si applicano alcune regole di maggior dettaglio (tra le quali, differimento minimo, uso degli strumenti finanziari per il pagamento della remunerazione variabile, benefici pensionistici discrezionali);
  • l’identificazione del personale che assume rischi rilevanti per la banca o per il gruppo (cd. “risk-takers);
  • la neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere del personale;
  • l’esclusione di alcune società del gruppo (quali imprese di investimento e società di gestione del risparmio soggette a specifiche normative di settore) dal campo di applicazione consolidato delle regole sulle remunerazioni;
  • l’innalzamento del periodo di differimento della remunerazione variabile per tutto il personale più rilevante a 4-5 anni (attualmente prevista dai 3-5 anni).

Infine, si segnala che il documento di consultazione propone un regime transitorio per le SIM valido fino al 26 giugno 2021 – data di recepimento della disciplina prudenziale specifica per le imprese di investimento composta dalla IFD (Investment Firm Directive – Direttiva 2019/2034/UE) e dall’IFR (Investment Firm Regulation – Regolamento UE 2019/2033) – entro il quale tali soggetti possono continuare applicare le disposizioni sulle remunerazioni al momento vigenti; Banca d’Italia non ritiene, infatti, opportuno imporre a tali soggetti l’onere di adeguarsi alla normativa di attuazione della CRD V per un limitato periodo di tempo, poiché essi dovranno conformarsi alla disciplina nazionale di recepimento della IFD, per alcuni profili diversa da quella della CRD V.

E’ possibile fornire osservazioni e commenti al documento di consultazione entro il 18 gennaio 2021.

Documento di consultazione di Banca d’Italia del 18 novembre 2020

Analisi di impatto della regolamentazione. Revisione delle disposizioni su politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nei gruppi bancari: la nuova declinazione del principio di proporzionalità

Imprese di assicurazione qualificate come “investitori istituzionali assicurativi”

Requisiti di trasparenza derivanti dalla SHRD II

Regolamento Ivass n. 46 del 17 novembre 2020 concernente le disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, in attuazione dell’articolo 124-novies, comma 3, del TUF

Ad esito della consultazione tenutasi tra maggio e giugno 2020, Ivass ha pubblicato, in data 18 novembre 2020, il “Regolamento n. 46 del 17 novembre 2020 recante disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, in attuazione dell’articolo 124 novies, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

Tale Regolamento è stato adottato in attuazione dell’art. 47-duodeciesTrasparenza degli investitori istituzionali” del Codice delle Assicurazioni Private (CAP – Decreto legislativo n. 209/2005) e del comma 3 dell’art. 124-noviesPoteri regolamentari” del TUF, entrambi introdotti dal Decreto legislativo n. 49/2019 attuativo della Direttiva (UE) 2017/828 riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (cd. Direttiva SHRD II).

Nello specifico, tali nuovi articoli richiedono alle imprese di assicurazione (e di riassicurazione) che operano nei rami vita e che investono in società quotate in mercati regolamentati (cd. “investitori istituzionali assicurativi”) di osservare le nuove disposizioni di trasparenza introdotte nel TUF in occasione del recepimento della Direttiva SHRD II (in particolare, si fa riferimento alla nuova Sezione I-ter “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto” del Capo II, Titolo III, Parte IV del TUF).

Le nuove norme hanno attribuito ad Ivass (e alla Covip, con riferimento ai fondi pensione qualificati come investitori istituzionali) il potere di adottare disposizioni di attuazione riguardanti:

  • la trasparenza della politica di impegno;
  • la trasparenza degli elementi della strategia di investimento azionario adottata.

Pertanto, con il Regolamento – composto da tre Capi – Ivass ha disciplinato i termini e le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti:

  • la politica di impegno ossia le modalità con cui gli investitori istituzionali assicurativi integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento, nonché l’informativa da rendere al pubblico in merito alla sua attuazione, ai sensi dell’art. 124-quinquies del TUF (si veda l’art. 4 del Regolamento);
  • la strategia di investimento ossia le modalità con cui gli elementi della strategia sono coerenti con il profilo e la durata delle passività a lungo termine e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi nonché gli accordi con i gestori di attivi ossia le informazioni riguardanti la convenzione di gestione, ai sensi dell’art. 124 sexies del TUF (si veda l’art. 5 del Regolamento).

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).

In sede di prima applicazione del Regolamento, gli investitori istituzionali assicurativi pubblicano, secondo le modalità dallo stesso individuate, alcune delle informazioni previste dai suddetti artt. 4 e 5 entro il 28 febbraio 2021.

Regolamento Ivass n. 46 del 17 novembre 2020

Relazione al Regolamento

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