A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Finanza sostenibile
Obiettivi ambientali riguardanti i cambiamenti climatici
Bozza di Regolamento delegato della Commissione elaborata ai sensi del Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili
La Commissione europea ha pubblicato, in data 20 novembre 2020, la bozza di un Regolamento delegato dal titolo “Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives”.
La bozza di Regolamento delegato è stata elaborata dalla Commissione europea ai sensi degli artt. 10 “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici” e 11 “Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici” del Regolamento (UE) 2020/852, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (cd. “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili”).
L’obiettivo dell’Autorità è quello di specificare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale (i) alla mitigazione dei cambiamenti climatici e (ii) all’adattamento ai cambiamenti climatici (che sono due dei sei obiettivi ambientali previsti dall’art. 9 del Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili).
Inoltre, il Regolamento delegato specifica i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se tale attività economica che contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali riguardanti i cambiamenti climatici possa, anche, arrecare un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
È possibile fornire commenti alla bozza di Regolamento delegato entro il 18 dicembre 2020.
La data di applicabilità del Regolamento delegato è prevista per il 1° gennaio 2022, data di applicazione degli adempimenti legati agli obiettivi ambientali riguardanti la mitigazione e l’adattamento dei cambiamenti climatici (di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili).
Sustainable finance – EU classification system for green investments
Regolamento prospetto
Deposito del prospetto e Revoca della Comunicazione Consob sulla trasmissione delle informazioni all’Autorità
Comunicazioni Consob riguardanti il prospetto di offerta e/o di ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato
Consob ha pubblicato, in data 24 novembre 2020, due Comunicazioni riguardanti il prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato ai sensi del cd. “Regolamento Prospetto” (Regolamento (UE) n. 2017/1129), nel dettaglio:
- Comunicazione n. 9/2020. Modalità di deposito del prospetto d’offerta e/o di ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’art. 9, co. 1, del Regolamento Emittenti;
- Comunicazione n. 10/2020. Revoca della Comunicazione Consob n. 0061982 del 24 luglio 2014 relativa alla trasmissione d’informazioni alla Consob con riferimento a offerte al pubblico di prodotti non-equity emessi da banche e termine di trasmissione dei risultati dell’offerta ai sensi degli artt. 97, comma 1 e 115, comma 1, lett. a) del TUF.
Con la prima Comunicazione – adottata in attuazione dell’art. 9 c. 1 del Regolamento Emittenti – Consob ha fornito alcune indicazioni in merito alle modalità di deposito del prospetto e dell’eventuale relativo supplemento, dalla stessa approvati.
L’Autorità ha specificato che tale deposito deve avvenire mediante l’utilizzo del “Sistema Deproem“, recentemente revisionato per consentirne l’adeguamento al nuovo meccanismo di stoccaggio dei prospetti realizzato presso l’ESMA (cd. Registro Prospetti).
All’interno del Sistema, è disponibile il “Manuale Utente Deproem“, in lingua italiana e inglese, nel quale sono descritte (i) le fasi da seguire per il deposito del prospetto (o delle parti costitutive dello stesso) nonché dei supplementi e (ii) la modalità di compilazione dei singoli campi informatici.
Si precisa che le modalità di deposito del prospetto sono state significativamente semplificate; infatti, per il perfezionamento del deposito, sono richiesti un numero di dati notevolmente inferiore a quello richiesto nella precedente versione (si veda l’Allegato 1 della Comunicazione “Dati da inserire nel Deproem al momento del deposito del Prospetto (o parti costitutive) e del supplemento”). La nuova versione del “Sistema Deproem” è operativa dal 26 novembre 2020.
Per quanto riguarda, invece, la seconda Comunicazione, essa contiene la revoca della Comunicazione Consob n. 0061982 del 24 luglio 2014 che stabiliva obblighi di trasmissione di informazioni alla Consob con riferimento:
(i) alle offerte al pubblico effettuate a valere su prospetti semplificati pubblicati ai sensi del previgente art. 34-ter, commi 4 e 5, del Regolamento Emittenti, e
(ii) alle offerte al pubblico di titoli non-equity emessi dalle banche a valere su prospetti approvati dalla Consob.
La revoca di tale Comunicazione del 2014 è dovuta:
- all’abrogazione dell’obbligo di pubblicazione di un prospetto semplificato, prevista dal Regolamento Prospetto, che ha fatto venir meno il presupposto per l’applicazione dell’obbligo informativo previsto dalla Comunicazione del 2014;
- al fatto che l’obbligo di trasmissione alla Consob dei risultati dell’offerta al pubblico di titoli diversi dai titoli di capitale (non-equity) emessi dalle banche, effettuato a valere su prospetti approvati dall’Autorità, è ora direttamente previsto dall’art. 13(2) del Regolamento Emittenti.
Si segnala, infine, che gli obblighi informativi previsti dalla Comunicazione del 2014 continuano ad applicarsi nel caso di offerte al pubblico avviate prima del 21 luglio 2019 a valere su prospetti semplificati pubblicati ai sensi dell’allora vigente art. 34-ter, commi 4 e 5, del Regolamento Emittenti, ancorché tali offerte siano state chiuse successivamente a tale data.
Prodotti pensionistici personali paneuropei (PEPP)
Poteri di intervento sui prodotti e segnalazioni alle Autorità competenti
Bozze di Regolamento delegato della Commissione europea ai sensi del Regolamento PEPP
La Commissione europea ha pubblicato, in data 20 novembre 2020, due bozze di Regolamento delegato riguardanti i prodotti pensionistici individuali paneuropei (cd. PEPP), nel dettaglio:
- Commission Delegated Regulation (EU) supplementing Regulation (EU) n. 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to additional information for the purposes of the convergence of supervisory reporting;
- Commission Delegated Regulation (EU) supplementing Regulation (EU) n. 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to product intervention.
Le due bozze di Regolamento delegato sono state elaborate dalla Commissione europea ai sensi, rispettivamente, degli artt. 40 “Disposizioni generali” (nell’ambito della Sezione riguardante le “Segnalazioni alle autorità nazionali”) e 65 “Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA” del cd. “Regolamento PEPP” (Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo).
Si precisa che entrambe le bozze di Regolamento si basano sui pareri tecnici (technical advice) elaborati da EIOPA e trasmessi alla Commissione ad agosto 2020.
Nel dettaglio, le due bozze di Regolamento delegato sono volte a integrare il Regolamento PEPP con specifico riferimento:
- alle informazioni che i fornitori di PEPP devono comunicare alle autorità competenti ai fini di vigilanza in aggiunta a quelle già specificate dall’art. 40 del Regolamento PEPP;
- ai poteri di intervento sui prodotti da parte di EIOPA (in particolare, i criterie i fattoriche EIOPA deve applicare al momento di accettare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP).
È possibile fornire commenti e osservazioni alle bozze della Commissione entro il 18 dicembre 2020.
Regolamento EMIR
Obbligo di scambio bilaterale dei margini e Obbligo di compensazione
Bozze finali di RTS delle ESAs ai sensi del Regolamento EMIR nel contesto Brexit
Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) e l’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) hanno pubblicato il 23 novembre 2020, due documenti che rientrano nell’ambito del cd. Regolamento EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012), nel dettaglio:
- ESAs Final Report. EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements in view of the international framework as well as on novations from UK to EU counterparties;
- ESMA Final Report. EMIR RTS on the clearing obligation regarding intragroup transactions as well as on novations from UK to EU counterparties.
Si tratta di due bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (cd. RTS – Regulatory Technical Standards) elaborate dalle Autorità ai sensi, rispettivamente, degli artt. 11 “Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP” e 5 “Procedura dell’obbligo di compensazione” del Regolamento EMIR.
In particolare, le bozze finali di RTS – per le quali le Autorità non hanno ritenuto necessario svolgere una consultazione pubblica – propongono di estendere – fino al 30 giugno 2022 – l’esenzione temporanea prevista per:
- l’obbligo di scambio bilaterale dei margini, disposta dal Regolamento delegato (UE) 2016/2251; e
- l’obbligo di compensazione delle operazioni infragruppo in cui una delle controparti si trova in un Paese terzo, disposta dai Regolamenti delegati (UE) 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178.
L’obiettivo delle Autorità è quello di facilitare le procedure di gestione del rischio centralizzate a livello di gruppo, nel contesto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
Inoltre, le Autorità si concentrano anche sulla novazione di alcuni contratti derivati OTC la cui controparte appartiene al Regno Unito, dopo il periodo di transizione (previsto fino al 31 dicembre 2020). Risulta, infatti, opportuno prevedere nel contesto Brexit che le controparti europee possano sostituire – per un periodo di 12 mesi dalla data di applicabilità del Regolamento definitivo – le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza far scattare l’obbligo di scambio bilaterale dei margini e di compensazione previsto dal Regolamento EMIR.
Pertanto, con la prima bozza finale di RTS, le ESAs propongono alcune modifiche mirate al Regolamento (UE) 2016/2251 che integra il Regolamento EMIR per quanto riguarda lo scambio bilaterale di margini tra le controparti nell’ambito dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Si precisa che tale bozza finale si sostituisce a quella pubblicata dalle ESAs il 4 maggio 2020.
La seconda bozza finale di RTS di ESMA, invece, propone alcune modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2015/2205, al Regolamento delegato (UE) 2016/592 e al Regolamento delegato (UE) 2016/1178, che integrano il Regolamento EMIR per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti derivati.
Si precisa, infine, che le modifiche proposte erano state in parte già previste rispettivamente con il Regolamento delegato (UE) 2019/564 e con il Regolamento delegato (UE) 2019/565 della Commissione, i quali non sono più applicabili dal momento che è venuta meno una delle condizioni per la loro applicabilità (ovvero, l’accordo di recesso firmato il 24 gennaio 2020).
I Final Report sono stati sottoposti alla Commissione europea per l’adozione.
Indici di riferimento (Benchmarks)
Disposizioni di fallback per l’Euribor
Avviate due consultazioni del Gruppo di lavoro sui tassi di euro privi di rischio della BCE
La BCE ha pubblicato, in data 23 novembre 2020, due documenti di consultazione elaborati dal cd. “Working group on euro risk-free rates” e riguardanti le disposizioni di fallbackper il tasso di interesse di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), nel dettaglio:
- Public consultation by the Working group on euro risk-free rates on EURIBOR fallback trigger events;
- Public consultation by the Working group on euro risk-free rates on €STR-based EURIBOR fallback rates.
Si tratta di due documenti di consultazione attraverso i quali il Gruppo di lavoro intende raccogliere feedback da parte di tutti i partecipanti al mercato sulla necessità di elaborare Raccomandazioni riguardanti le misure di fallback (cd. fallback measures) per l’EURIBOR, volte a mitigare il rischio legato alla cessazione temporanea o definitiva di un tasso usato come indice di riferimento per gli strumenti finanziari e i contratti finanziari.
Con il primo documento di consultazione, la BCE invita tutte le parti interessate a esprimere il proprio parere in merito ai potenziali eventi (cd. “trigger”) individuati dal Gruppo di lavoro che potrebbero far innescare la necessità di dover garantire delle misure di fallback per i contratti e gli strumenti finanziari basati sull’EURIBOR (cd. “potential EURIBOR fallback trigger events”).
Il secondo documento di consultazione, invece, si concentra sui cd. tassi di fallback (cd. fallback rates) per l’EURIBOR, ossia quei tassi di interesse da considerare di riserva, nell’ambito dei contratti e degli strumenti finanziari, e sui quali fare affidamento in caso di indisponibilità del tasso di interesse principale.
Il Gruppo di lavoro invita, infatti, le parti interessate a fornire il proprio feedback sui tassi di fallback proposti per l’EURIBOR (i quali si basano sul nuovo tasso di interesse di riferimento su prestiti a breve termine denominati in euro, il cd. “€STR”) nonché sulle metodologie di aggiustamento dello spread, al fine di definire misure di fallback per l’EURIBOR adatte per ogni classe di attività sottostante il contratto.
È possibile fornire il proprio feedback ai documenti di consultazione della BCE entro il 15 gennaio 2021.
Public consultation by the working group on euro risk-free rates on EURIBOR fallback trigger events
Direttiva Transparency
Informativa Finanziaria
Orientamenti ESMA relativi all’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria
ESMA ha pubblicato in data 23 novembre 2020, la traduzione in lingua italiana dei un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti relativi all’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria”.
Gli Orientamenti – che rappresentano l’aggiornamento dei medesimi Orientamenti emanati da ESMA nel 2014, al fine di tenere conto degli esiti della Peer Review sull’applicazione degli stessi, condotta dall’Autorità nel 2017 – sono rivolti alle Autorità competenti e sono volti a garantire che l’informativa finanziaria contenuta nei documenti armonizzati forniti dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rispetti gli obblighi derivanti dalla Direttiva 2004/109/CE (cd. Direttiva Transparency).
L’obiettivo dell’Autorità è quello di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e assicurarel’applicazione comune, uniforme e coerente nell’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria, al fine di rafforzarela fiducia degli investitori nei mercati finanziari ed evitare l’arbitraggio regolamentare.
Con l’aggiornamento degli Orientamenti del 2014, ESMA mira ad armonizzare ulteriormente le procedure espletate dalle Autorità di vigilanza in sede di controllo dell’informativa finanziaria pubblicata dagli emittenti.
È stato, quindi, revisionato l’Orientamento 5 “Metodi di selezione”, mentre nell’ambito delle “Procedure di controllo” è stato modificato l’Orientamento 6 “Procedure di controllo” e sono stati introdotti i nuovi Orientamenti 6 bis e 6 ter.
Gli Orientamenti si applicano dal 23 gennaio 2021, data entro la quale le Autorità competenti dovranno comunicare ad ESMA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
La revisione dei sopramenzionati Orientamenti 5, 6, 6 bis e 6 ter, invece, acquisterà efficacia il 1° gennaio 2022.
Regolamento Titoli (CSDR)
Regime di equivalenza dei depositari centrali di titoli del Regno Unito
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1766 della Commissione sull’equivalenza dei depositari centrali di titoli del Regno Unito, in conformità del Regolamento Titoli
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione del 26 novembre 2020 è stata pubblicata la “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1766 della Commissione del 25 novembre 2020 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
La Decisione di esecuzione stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (cd. Regno Unito) applicabili ai depositari centrali di titoli (cd. CSD – Central Securities Depositories) già stabiliti e autorizzati nel Regno Unito sono considerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, equivalenti ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione e ai depositari centrali di titoli (cd. “Regolamento Titoli” o “CSDR“).
L’obiettivo è quello di concedere agli emittenti dell’Unione il tempo necessario per trasferire le loro posizioni verso CSD dell’Unione, evitando potenziali rischi per la stabilità finanziaria.
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1766 è in vigore dal 27 novembre 2020.
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1766
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