A cura di Carlo Romano, Diane Hay e Maura Parsons
Il 1° dicembre 2020, l’HMRC (ovvero l’autorità fiscale britannica) ha annunciato che il Regno Unito recederà dalla Direttiva sulla risoluzione delle controversie (UE) 2017/1852 (DRD) e dalla Convenzione Arbitrale Europea n. 90/436/CEE (AC) al termine del periodo di transizione, ossia il 31 dicembre 2020.
Conseguenze del recesso del Regno Unito dalla Direttiva sulla Risoluzione delle Controversie e dalla Convenzione Arbitrale
Dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non riceverà nuove richieste di attivazione di procedure amichevoli (MAP) formulate ai sensi della DRD (applicabile alle controversie a partire dall’anno fiscale 2018 in poi) o dell’AC (in materia di prezzi di trasferimento e attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni) e presentate nel Regno Unito ovvero in qualsiasi Stato membro dell’UE, ogniqualvolta il Regno Unito è parte coinvolta dalla controversia fiscale. In ogni caso, il Regno Unito porterà a conclusione le procedure aperte le cui richieste di attivazione sono state ricevute entro il 31 dicembre 2020.
A partire dal 1 ° gennaio 2021, sarà possibile presentare nuove richieste di arbitrato solo nei casi in cui il trattato bilaterale applicabile dispone in questo senso (di regola, sulla base dell’articolo 25, paragrafo 5, del modello OCSE). Per quanto riguarda le controversie fiscali tra Italia e Regno Unito, siffatta disposizione non è prevista nella Convenzione attualmente applicabile, ma potrebbe invece entrare in vigore attraverso il Multilateral Instrument (MLI) OCSE, invero non ancora ratificato dall’Italia. Tuttavia, secondo l’attuale posizione del governo italiano (ancora provvisoria), e in applicazione dello strumento di ratifica depositato dal Regno Unito, è probabile che la clausola di arbitrato obbligatorio venga applicata, con prevalenza sulla Convenzione esistente, ai casi successivi all’entrata in vigore della Convenzione modificata dal MLI. Per quanto attiene, invece, all’applicabilità retroattiva della possibile nuova clausola arbitrale obbligatoria, l’articolo 36 del MLI potrebbe richiedere un accordo aggiuntivo tra le autorità competenti italiane e britanniche.
Pertanto, le MAP avviate prima dell’entrata in vigore della disposizione tra i due Stati potrebbero sfociare in arbitrato solo se le rispettive autorità competenti concordano in tal senso sul caso specifico.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, ogni controversia fiscale tra Italia e Regno Unito dovrebbe essere esaminata sulla base del caso concreto: tutte le istanze MAP che già coinvolgono, o coinvolgeranno, il Regno Unito, devono essere attentamente valutate per capire se (a) la soluzione arbitrale è percorribile e (b) sussiste una questione di tempistica che deve essere strategicamente ponderata (ad esempio, presentando eventuali istanze cautelative).
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