Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Esponenti aziendali

Requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico

Decreto MEF del 23 novembre 2020, n. 169.

Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti

Ad esito della consultazione tenutasi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nel 2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2020 il tanto atteso Decreto del MEF n. 169 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

Il Decreto è stato adottato ai sensi dell’art. 26 “Esponenti aziendali” del Testo Unico Bancario (TUB), il quale – in attuazione della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) – ha demandato al MEF, sentita la Banca d’Italia, l’individuazione dei requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti bancari, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dall’incarico e la sua durata, i casi  in  cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle  principali  funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

Inoltre, il Decreto dà attuazione a ulteriori articoli del TUB – quali artt. 110, 112, 114-quinquies.3, 114-undecies e 96-bis.3 – che estendono, con talune limitazioni e peculiarità, l’applicazione di alcuni dei requisiti e dei criteri degli “esponenti delle banche” anche agli esponenti degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica (IMEL), degli istituti di pagamento (IP) e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Il Decreto, pertanto, abroga i precedenti due Decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia n. 161 e n. 516 del 1998 relativi, rispettivamente, ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari (ex. 106 del TUB) e introduce – sulla scorta di quanto previsto dalla CRD IV – requisiti di correttezza e competenza (che si aggiungono alla professionalità, onorabilità e indipendenza) nonché criteri da soddisfare per garantire il tempo necessario da dedicare all’efficace espletamento dell’incarico e l’adeguata composizione collettiva degli organi societari, graduati secondo principi di proporzionalità.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni del Decreto tengono conto della disciplina europea in materia contenuta negli Orientamenti congiunti EBA & ESMA del 2018 sull’idoneità degli esponenti aziendali e nella Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca Centrale Europea (aggiornata nel 2018).

Nello specifico, le disposizioni del Decreto sono indirizzate:

  • agli esponenti delle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari;
  • ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto);
  • agli esponenti degli intermediari finanziari, degli IMEL e degli IP (con alcune limitazioni);
  • agli esponenti dei confidi di cui all’art. 112 del TUB (limitatamente ai requisiti di onorabilità);
  • agli esponenti dei sistemi di garanzia dei depositanti (con alcune limitazioni).

Per quanto riguarda le norme disposte, queste riguardano:

  • i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza degli esponenti (Sezione II);
  • i requisiti di professionalità (i) per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (anche per le banche di minori dimensioni o complessità operativa costituite in forma di BCC) e (ii) per i componenti del collegio sindacale, i criteri di competenza per gli esponenti nonché i criteri di adeguata composizione collettiva degli organi (Sezione III);
  • i requisiti di indipendenza (i) di alcuni consiglieri di amministrazione e (ii) dei sindaci, nonché la valutazione dell’indipendenza di giudizio (Sezione IV);
  • la disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e i limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (Sezione V);
  • le norme applicabili ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (Sezione VI);
  • le disposizioni speciali sui requisiti di professionalità e indipendenza dei consiglieri nelle banche che adottano i modelli dualistico e monistico di amministrazione e controllo (Sezione VII);
  • la valutazione dell’idoneità da parte degli organi competenti degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché l’adeguatezza della composizione collettiva dell’organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l’eventuale pronuncia di decadenza (Sezione VIII).

Si precisa, infine, che resta ferma la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonché limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Decreto.

Il Decreto entra in vigore il giorno 30 dicembre 2020 e si applica alle nomine successive a tale data.

Decreto del MEF 23 novembre 2020, n. 169. Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti

Impegno a lungo termine degli azionisti

Recepimento della Direttiva SHRD II nella normativa nazionale secondaria

Delibere Consob sulle modifiche regolamentari per adeguare la normativa secondaria nazionale alla Direttiva SHRD II

A seguito della consultazione tenutasi tra ottobre e dicembre 2019, Consob ha pubblicato in data 11 dicembre 2020 le modifiche regolamentari necessarie ad adeguare la normativa nazionale di rango secondario alla Direttiva (UE) 2017/828 sui diritti degli azionisti, la cd. SHRD II (Shareholder Rights Directive II) volta a migliorare la governance delle aziende quotate e ad aumentare la trasparenza nei confronti degli azionisti.

Le disposizioni della Direttiva SHRD II sono state recepite nella normativa nazionale primaria con il Decreto legislativo n. 49/2019 che ha apportato modifiche ed integrazioni al Codice Civile, al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) e al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari. Ulteriori modifiche ed integrazioni al TUF e al CAP per il recepimento della Direttiva sono state, successivamente, apportate attraverso il Decreto legislativo n. 84/2020.

Il Decreto legislativo n. 49/2019 ha, inoltre, affidato a Consob l’attuazione di vari aspetti regolamentari nella normativa di rango secondario; pertanto, l’Autorità – con le Delibere del 10 dicembre 2020 – ha apportato una serie di modifiche ed integrazioni alla propria regolamentazione modificando il Regolamento sulle operazioni con parti correlate (Delibera n. 17221/2010, cd. “Regolamento OPC”), il Regolamento mercati (Delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017) e il Regolamento emittenti (Delibera del 14 maggio 1999, n. 11971).

Ulteriori aspetti – in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni da parte degli intermediari e agevolazione dei diritti degli azionisti – devono essere ancora attuati da Consob d’intesa con Banca d’Italia (si tratta delle modifiche al Provvedimento sul post-trading sottoposte a consultazione tra agosto e settembre 2020).

Con riferimento alla disciplina delle operazioni con parti correlate, già in gran parte coerente con la SHRD II, Consob – con Delibera n. 21624 – dispone modifiche e integrazioni relative ai contenuti non in linea con la disciplina europea riguardanti, principalmente:

(i) la definizione degli amministratori coinvolti in un’operazione con parti correlate, tenuti ad astenersi dalla votazione (inserita lettera i- bis, nel comma 1 dell’art. 3 “Definizioni” del Regolamento);

(ii) la riserva di competenza a deliberare in capo all’organo amministrativo per l’approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza, che viene estesa anche alle società di minori dimensioni, alle neo-quotate e a quelle con azioni diffuse nonché ai casi di urgenza (modifiche all’art. 10 “Operazioni di competenza assembleare” del Regolamento).

Ulteriori modifiche riguardano le regole procedurali e di trasparenza per le operazioni con parti correlate, i casi di esenzione dalla disciplina e le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate.

Si precisa che le soluzioni adottate mirano, da un lato a valorizzare l’esperienza applicativa maturata nell’attività di vigilanza e, dall’altro, a mantenere, ove opportuno, gli elementi di flessibilità già previsti dalla regolamentazione nazionale con l’obiettivo di preservare, per quanto possibile, gli istituti previsti dall’attuale disciplina.

Con la medesima Delibera n. 21624, Consob ha previsto, inoltre, una specifica modifica all’articolo 16 “Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società” del Regolamento Mercati riguardante il regime transitorio per regolare il termine entro cui le società quotate sottoposte a direzione e coordinamento di un’altra società siano tenute ad adeguarsi ai regimi procedurali e/o di composizione dell’organo amministrativo o dei comitati.

Relativamente alle modifiche al Regolamento Emittenti – adottate con Delibera n. 21623 – Consob, sentite Banca d’Italia, Ivass e Covip (per quanto di rispettiva competenza), è intervenuta sui seguenti aspetti:

(i) la disciplina di trasparenza in materia di remunerazioni con riguardo ai contenuti specifici delle due sezioni costitutive della “Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti” ossia la Sezione I sulla politica di remunerazione e la Sezione II sui compensi corrisposti (modifiche all’art. 84-quater “Relazione sulla remunerazione” e Allegato 3A, Schema 7-bis, per attuare quanto non ancora previsto nell’ordinamento italiano);

(ii) gli schemi di disclosure, che vengono affinati alla luce dell’evoluzione della prassi del mercato;

(iii) la disciplina sulla trasparenza dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto per la quale vengono indicate le modalità e i termini che tali soggetti devono osservare per assolvere ai propri obblighi di comunicazione (nuovo Capo-ter inserito nel Titolo IV “Diritto di voto”, Parte III “Emittenti” del Regolamento).

Con riferimento a questi ultimi obblighi di comunicazione, essi riguardano per i gestori di attivi (i) la comunicazione al pubblico delle informazioni concernenti la cd. “politica di impegno” e (ii) la comunicazione agli investitori istituzionali con cui hanno concluso accordi di gestione; per i consulenti in materia di voto (cd. proxy advisor), si fa riferimento alla pubblicazione della relazione riguardante le proprie ricerche, consigli e raccomandazioni di voto.

In occasione di questo intervento Consob ha, inoltre, disposto – con Delibera n. 21625 – un’ulteriore modifica al Regolamento emittenti, volta a recepire la nuova definizione di “Piccola e media impresa” (PMI) così come recentemente riformulata nel Testo Unico della Finanza.

Si precisa, infine, che le Delibere di modifica dei Regolamenti individuano adeguati regimi transitori per l’applicazione delle nuove previsioni, tenendo conto delle esigenze rappresentate dal mercato di disporre di un congruo termine per l’entrata in vigore delle nuove norme.

In tale contesto si sottolinea che le modifiche al Regolamento OPC e al Regolamento mercati sono in vigore dal 1° luglio 2021.

Le modifiche al Regolamento Emittenti, invece, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Delibera nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta); in sede di prima applicazione, i gestori di attivi sono tenuti a pubblicare la propria politica di impegno entro il 28 febbraio 2021 e la rendicontazione in merito alle modalità di attuazione della politica di impegno entro il 28 febbraio 2022.

Le disposizioni riguardanti la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” si applicano in occasione delle assemblee ordinarie da tenersi nel 2021 per l’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.

Delibera Consob 21623 del 10 dicembre 2020

Delibera Consob 21624 del 10 dicembre 2020

Delibera Consob 21625 del 10 dicembre 2020

Osservazioni al documento di consultazione del 31 ottobre 2019

Relazione illustrativa – Regolamenti operazioni con parti correlate, mercati, emittenti

Relazione illustrativa delle conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori

Nuove modalità di accesso ai KID dei PRIIPs

Modifiche al Regolamento Emittenti e nuove Istruzioni operative

Delibere Consob sulle nuove modalità di accesso e sull’obbligo di notifica preventiva dei KID dei PRIIPs e Istruzioni operative

A seguito della consultazione tenutasi tra luglio e settembre 2020, Consob ha pubblicato due Delibere del 15 dicembre 2020 concernenti l’accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (cd. KIDKey Information Document) dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati(cd. PRIIPs).

Si tratta, in particolare:

  • della Delibera n. 21639 che apporta modifiche mirate al Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/1999) in materia di modalità di accesso ai KID dei PRIIPs, e
  • della Delibera n. 21640 riguardante le disposizioni concernenti l’obbligo di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai PRIIPscommercializzati in Italia.

Gli interventi regolamentari sono volti ad assicurare piena coerenza con il nuovo quadro normativo delineatosi nel TUF (D. Lgs. 58/98) a seguito delle modifiche apportate dal D. lgs. 165/2019 – recante disposizioni integrative e correttive del D. lgs. 129/2017 di attuazione della MiFID II e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del MiFIR; tale Decreto ha, infatti, previsto varie modifiche al TUF tra cui l’abolizione dell’obbligo di notifica preventiva alla Consob del KID dei PRIIPs, sia delle versioni iniziali sia di quelle riviste, in capo agli ideatori e ai distributori di PRIIPs (abrogazione dell’articolo 4-decies del TUF).

Contestualmente, il medesimo D. lgs. 165/2019 ha delegato a Consob il compito di individuare con proprio Regolamento, sentita Ivass, le modalità di accesso ai KID prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati (modifica del comma 5 dell’articolo 4-sexies TUF); si precisa, che, l’abolizione dell’obbligo di notifica preventiva a Consob del KID del PRIIPs decorrerà dalla data di entrata in vigore di tali nuove disposizioni di attuazione di Consob (di cui alle presente Delibere).

Si precisa, inoltre, che ai sensi del cd. “Decreto Rilancio” (Decreto-Legge n. 34/2020 convertito), fino al 31 dicembre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni del TUF vigente ante D. Lgs. n. 165/2019 e la relativa disciplina secondaria emanata dalla Consob relativamente alla notifica preventiva dei KID dei PRIIPs.

Pertanto, al fine di tenere conto del nuovo quadro normativo delineato dal D. lgs. 165/2019, Consob ha modificato il proprio Regolamento Emittenti, in particolare, il Capo IV-bis (“Disposizioni riguardanti i PRIIPs”) della Parte II (“Appello al pubblico risparmio”) del Titolo I (“Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari”).

Nello specifico, con la Delibera n. 21639, Consob ha modificato:

(i) l’art. 34-bis.1 (“Definizioni”) del Regolamento Emittenti intervenendo sulla definizione di “KID” (modifica non sottoposta a consultazione);

(ii) l’art. 34-bis.2 ora rubricato “Accesso ai KID da parte della Consob” (precedentemente: “Notifica del KID”) il quale individua negli ideatori di PRIIPs (e non più anche nei soggetti venditori e distributori) i soggetti tenuti a rendere accessibili elettronicamente alla Consob (sostituendo l’obbligo di notifica all’Autorità) i KID dei PRIIPs prima dell’avvio della commercializzazione (obbligo adesso applicabile anche alle versioni riviste del KID).

Contestualmente all’emanazione delle modifiche del Regolamento Emittenti, Consob ha emanato, ai sensi dell’art. 4-sexies, comma 2-bis, del TUF la Delibera n. 21640 con la quale si sancisce l’obbligo per gli ideatori di PRIIPs di mettere a disposizione dell’Autorità di vigilanza informazioni e dati strutturati sui prodotti PRIIPs. La Delibera specifica, infatti, all’art. 2, i dati e le informazioni relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio che gli ideatori devono rendere accessibili elettronicamente alla Consob prima dell’avvio della commercializzazione.

Contestualmente alle Delibere, Consob ha adottato le “Istruzioni operative sull’accesso ai KID PRIIPs e relative informazioni”, cui espressamente rinvia l’art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, per quanto concerne le modalità di accesso da parte della Consob ai KID dei PRIIPs e l’art. 2 della Delibera adottata ex art. 4-sexies, comma 2-bis, del TUF, per quanto riguarda la richiesta agli ideatori di rendere disponibili all’Autorità i dati strutturati relativi ai prodotti.

In base alla nuova disciplina, gli ideatori di PRIIPs saranno tenuti a mettere a disposizione di Consob i KID (in formato PDF) e i dati strutturati (in formato XML) nella propria area riservata all’interno del server SFTP dell’Autorità prima dell’avvio della commercializzazione.

In alternativa, ma soltanto a partire dal 1° gennaio 2022, sarà possibile per gli ideatori ricorrere ad un sistema con interfaccia web per quanto concerne sia i KID sia i dati strutturati.

Si segnala, che, le Istruzioni sostituiscono quelle precedentemente stabilite nelle “Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs” del 2017, basate sul regime di notifica preventiva alla Consob dei KID dei PRIIPs previsto nel TUF ante le disposizioni del D. Lgs. n. 165/2019.

Le Delibere entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

La Delibera n. 21639 si applica alle commercializzazioni in Italia avviate dal 1° gennaio 2021; la Delibera n. 21640 si applica, invece, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia, viene previsto un regime transitorio in base al quale:

  • gli ideatori di PRIIPs possono non assolvere, fino al 31 dicembre 2021, gli obblighi previsti dall’art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti (come modificato);
  • gli ideatori di PRIIPs, che dal 1° gennaio 2021 adempiono gli obblighi previsti dal suddetto art. 34-bis.2, applicano anticipatamente dal 1° gennaio 2021 alcune delle Disposizioni della Delibera n. 21640.

Delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020. Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)

Delibera n. 21640 del 15 dicembre 2020. Disposizioni concernenti gli obblighi di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (“PRIIPs”) da parte degli ideatori di PRIIPs

Comunicato stampa (Relazione illustrativa, Istruzioni operative)

Osservazioni al documento di consultazione

Accordi di esternalizzazione

Fornitori di servizi cloud

Progetto finale di Orientamenti ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud

ESMA ha pubblicato, in data 18 dicembre 2020, il progetto finale di un set di Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, dal titolo “Final Report. Guidelines on outsourcing to cloud service providers”.

Gli Orientamenti – che tengono conto di quanto previsto in materia da EBA (con le “Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud” del 2017, confluite negli “Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione” del 2019) e da EIOPA (con gli “Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud” di febbraio 2020) – forniscono una guida sui requisiti di esternalizzazioneapplicabili alle imprese finanziarie che esternalizzano a fornitori di servizi cloud.

L’Autorità mira, infatti, ad aiutare le imprese e le autorità competenti a identificaregestire e monitorare i rischi e le problematiche derivanti dagli accordi di esternalizzazione nel cloud.

Nello specifico, gli Orientamenti trattano:

  • i principi generali di governance e i requisiti documentali per l’esternalizzazione nel cloud;
  • l’analisi che l’impresa deve effettuare prima di concludere qualsiasi accordo con fornitori di servizi cloud, compresa la due-diligence dei fornitori di servizi cloud;
  • requisiti contrattuali;
  • la sicurezza delle informazioni;
  • le strategie di uscita dagli accordi di esternalizzazione nel cloud;
  • diritti e gli obblighi della funzione di internal audit;
  • la sub-esternalizzazione;
  • la notifica alle autorità competenti in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud di funzioni e attività operative essenziali o importanti;
  • la supervisione degli accordi di esternalizzazione nel cloud da parte delle autorità di vigilanza.

La data di applicabilità degli Orientamenti è prevista per il 31 luglio 2021 (1 mese dopo la data prevista in sede di consultazione) per tutti gli accordi di esternalizzazione con fornitori di servizi cloud conclusi, revisionati o modificati in tale data o successivamente alla stessa.

Le imprese saranno tenute a completare e integrare la documentazione inerente agli accordi di esternalizzazione cloud già esistenti entro il 31 dicembre 2022. Qualora, invece, non sia stata finalizzata la revisione degli accordi di esternalizzazione cloud delle funzioni essenziali o importanti entro il 31 dicembre 2022, le imprese dovranno darne notifica all’autorità competente.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti.

Final Report. Guidelines on outsourcing to cloud service providers

Imprese di investimento

Nuovo regime prudenziale e di vigilanza

Bozza finale di RTS EBA sul nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento

EBA ha pubblicato, in data 16 dicembre 2020, un documento riguardante l’implementazione del nuovo quadro normativo e di vigilanza applicabile alle imprese di investimento, dal titolo “Final Report. Draft regulatory technical standards related to the implementation of a new prudential regime for investment firms”.

Si tratta di sette bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards – RTS”) elaborate da EBA ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) e dal Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation) che costituiscono il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento, applicabile dal 26 giugno 2021.

Più nel dettaglio, le bozze finali di RTS riguardano:

(i) l’autorizzazione di determinate imprese di investimento ai fini della classificazione come enti creditizi, ai sensi dell’art. 62(6) della Direttiva IFD: “Draft RTS on the information to be provided for the authorisation of investment firms as credit institutions (Article 8a(6) point (a) of the CRD)”;

(ii) i requisiti patrimoniali che devono essere rispettati dalle imprese di investimento a livello individuale, ai sensi degli artt. 13, 15, 23 del Regolamento IFR, nello specifico:

  • Draft RTS to specify the calculation of the fixed overheads requirement and to specify the notion of a material change (Article 13(4) of the IFR)”,
  • Draft RTS to specify the methods for measuring the K-factors (Article 15(5) point (a) of the IFR)”,
  • Draft RTS to specify the notion of segregated accounts (Article 15(5) point (b) of the IFR)”,
  • Draft RTS to specify adjustments to the K-DTF coefficients (Article 15(5) point (c) of the IFR)”,
  • Draft RTS to specify the calculation of the amount of the total margin for the calculation of K-CMG (Article 23(3) of the IFR)”;

(iii) i criteri che le autorità competenti devono utilizzare per individuare le imprese di investimento soggette ai requisiti prudenziali previsti dal Regolamento n. 575/2013 per gli enti creditizi, ai sensi dell’art. 5(6) della Direttiva IFD: “Draft RTS on the criteria for subjecting certain investment firms to the CRR (Article 5(6) of the IFD)”.

Il documento è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.


Draft regulatory technical standards related to the implementation of a new prudential regime for investment firms

Imprese di investimento

Governance interna e politiche di remunerazione

Consultazioni EBA per l’elaborazine di Orientamenti riguardanti le imprese di investimento

EBA ha pubblicato, in data 17 dicembre 2020, due progetti di Orientamenti riguardanti le imprese di investimento ai sensi del quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento, nel dettaglio:

  • Consultation Paper. Draft Guidelines on internal governance under Directive (EU) 2019/2034;
  • Consultation Paper on Draft Guidelines on sound remuneration policies under Directive (EU) 2019/2034”.

Gli Orientamenti sono stati elaborati da EBA ai sensi degli artt. 26 “Governance interna” e 32 “Remunerazione variabile” della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) che, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), costituisce il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.

Più nel dettaglio, il primo documento di consultazione contiene il progetto di Orientamenti che specifica i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna che le imprese di investimento devono attuare – sia a livello individuale che consolidato – conformemente alla Direttiva IFD, per garantire una gestione efficace e prudente.

Il secondo documento di consultazione, invece, contiene il progetto di Orientamenti riguardante gli obblighi in materia di politiche di remunerazione; in particolare, esso riguarda l’applicazione – sia a livello individuale che consolidato – di politiche di remunerazione solide e neutrali rispetto al genere per tutto il personale nonché per il personale avente un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività che gestisce (cd. “personale identificato”).

La data di applicabilità degli Orientamenti è prevista per il 26 giugno 2021, corrispondente alla data di applicabilità del nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.

Le consultazioni si concluderanno il giorno 17 marzo 2021.


Consultation Paper. Draft Guidelines on internal governance under Directive (EU) 2019/2034

Consultation Paper on Draft Guidelines on sound remuneration policies under Directive (EU) 2019/2034

Non Performing Loans – NPL

Strategia in materia di crediti deteriorati

Strategia della Commissione europea per prevenire l’accumulo dei crediti deteriorati dovuti al Covid-19

La Commissione europea ha pubblicato, in data 16 dicembre 2020, una Comunicazione indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca Centrale Europea (BCE) contenente una strategia volta a prevenire l’accumularsi di crediti deteriorati in tutta l’Unione europea a seguito della crisi dovuta al Covid-19, dal titolo “Tackling non-performing loans in the aftermath of the COVID-19 pandemic”. 

La strategia della Commissione mira a garantire che le famiglie e le imprese dell’UE continuino ad avere l’accesso ai finanziamenti di cui hanno bisogno nel corso della crisi grazie anche al supporto cruciale delle banche. In tale contesto, pertanto, risulta fondamentale prevenire in maniera coordinata l’aumento dei crediti deteriorati consentendo alle banche di poter continuare a erogare i prestiti necessari a sostegno dell’economia. 

Per dare agli Stati membri e al settore finanziario gli strumenti necessari per far fronte tempestivamente all’aumento dei crediti deteriorati nel settore bancario dell’UE, la Commissione ha proposto una serie di azioni aventi quattro obiettivi principali

  1. Favorire l’ulteriore sviluppo dei mercati secondari delle attività deteriorate (in tal senso si attende l’adozione della proposta della Commissione sui gestori di crediti e sugli acquirenti di crediti, attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio); 
  2. Riformare la normativa dell’UE in materia di insolvenza delle imprese e di recupero crediti (la Commissione invita il Parlamento e il Consiglio a raggiungere rapidamente un accordo sulla proposta legislativa relativa a norme minime di armonizzazione in materia di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie, presentata nel 2018); 
  3. Sostenere a livello dell’UE la creazione di società nazionali di gestione di attivi e la loro cooperazione (la Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri che lo desiderino nella creazione di società nazionali di gestione di attivi e a esaminare le modalità per promuovere la cooperazione tra le società nazionali mediante l’istituzione di una rete UE); 
  4. Misure precauzionali (le autorità hanno la possibilità, se necessario, di attuare misure precauzionali di sostegno pubblico, a norma della Direttiva BRRD sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario e dei quadri normativi in materia di aiuti di Stato). 

Si segnala che la strategia in materia di crediti deteriorati proposta dalla Commissione si basa su una serie coerente di misure già adottate in materia, tra cui il Piano d’azione del 2017 per affrontare i crediti deteriorati e il pacchetto di misure per affrontare gli elevati livelli di crediti deteriorati.

Tackling non-performing loans in the aftermath of the COVID-19 pandemic 

Comunicato stampa della Commissione europea 

Direttiva GEFIA

Rischio di leva finanziaria

Progetto finale di Orientamenti ESMA sul rischio di leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi

ESMA ha pubblicato, in data 17 dicembre 2020, la versione finale di un set di Orientamenti, dal titolo “Final Report. Guidelines on Article 25 of Directive 2011/61/EU”.

Gli Orientamenti sono stati elaborati da ESMA ai sensi delle Raccomandazioni del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (cd. CERS) di aprile 2018 sul rischio di liquidità e di leva finanziaria nei fondi di investimento.

In particolare, gli Orientamenti intendono fornire una guida alle autorità competenti sull’applicazione dell’articolo 25 “Utilizzo di informazioni da parte delle autorità competenti, cooperazione in materia di vigilanza e limiti della leva finanziaria” della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (cd. Direttiva GEFIA).

Nello specifico, per valutare in quale misura l’utilizzo della leva finanziaria nel settore dei FIA (fondi di investimento alternativi) contribuisca all’aumento del rischio sistemico nel sistema finanziario, ESMA formula orientamenti sulla definizione, calibrazione e attuazione dei limiti di leva finanziaria di ordine macroprudenziale.

Si precisa che la valutazione dell’utilizzo della leva finanziaria da parte di ciascun FIA si basa sulle informazioni segnalate da parte dei gestori di FIA alle autorità competenti, conformemente all’articolo 24 “Obblighi di segnalazione alle autorità competenti” della Direttiva GEFIA.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti.

Final Report. Guidelines on Article 25 of Directive 2011/61/EU

Fondi comuni monetari

Scenari delle prove di stress degli FCM

Aggiornamento Orientamenti ESMA del 2019 sugli scenari delle prove di stress dei fondi comuni monetari

ESMA ha pubblicato, in data 16 dicembre 2020, un documento riguardante l’aggiornamento dei propri Orientamenti del 2019 sugli scenari delle prove di stress dei fondi comuni monetari dal titolo “Final Report. Guidelines on stress test scenarios under the MMF Regulation”.

Tali Orientamenti – applicabili ai fondi comuni monetari, ai gestori di FCM nonché alle autorità competenti – sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 28 (“Prove di stress”) del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (cd. “Regolamento FCM” o “Money Market Funds – MMF Regulation”); gli Orientamenti vengono periodicamente aggiornati (almeno una volta all’anno) per tenere conto dei più recenti sviluppi del mercato, come previsto dal Regolamento FCM stesso (l’ultimo aggiornamento è stato effettuato a marzo 2020).

Con il presente aggiornamento (sul quale non è stata svolta alcuna consultazione), l’Autorità tiene in considerazione le recenti sfide del mercato dovute, soprattutto, alla pandemia da Covid-19 che ha portato infatti significativi problemi di liquidità per i fondi comuni monetari.

In tale contesto, ESMA ha modificato alcuni dei parametri di riferimento comuni per gli scenari delle prove di stress condotte dall’FCM o dai gestori degli FCM al fine di garantire scenari di stress appropriati per l’attuale situazione economica e finanziaria (le parti di nuova introduzione sono state inserite di colore rosso per averne evidenza).

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti aggiornati.

Final Report. Guidelines on stress test scenarios under the MMF Regulation

Direttiva CRD V

Enti di rilevanza sistemica globale (G-SIIs)

Traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti EBA in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa

EBA ha pubblicato, in data 16 dicembre 2020, la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa”.

Gli Orientamenti – che abrogano gli Orientamenti EBA in materia del febbraio 2016 – tengono conto della nuova metodologia di identificazione degli enti G-SIIs prevista dalla Direttiva CRD V (Direttiva (UE) 2019/878) in recepimento degli aggiornamenti del Comitato di Basilea di luglio 2018 per l’individuazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale (modifica dell’articolo 131 “Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica” della CRD IV).

Pertanto, gliOrientamentiriguardano (i) la precisazione degli indicatori usati per l’individuazione dei G-SII e (ii) la segnalazione dei dati sottostanti (indicatori, dati accessori e voci per memoria) e l’informativa annua sui risultanti valori degli indicatori usati per l’individuazione dei G-SII.

La data di applicabilità degli Orientamenti è il 16 dicembre 2020.

Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA – entro il 16 febbraio 2021 – la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Orientamenti in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa

Regolamento CRR II

Rischio di credito

Bozza di RTS EBA sui requisiti patrimoniali per il rischio di OIC, nell’ambito del rischio di credito

EBA ha pubblicato, in data 16 dicembre 2020, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of riskweighted exposure amounts of CIUs under Article 132a(4) of the CRR”. 

Si tratta, in particolare, della bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 132-bis “Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II)

La bozza di RTS si inserisce nell’ambito del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito effettuato mediante il metodo standardizzato e riguarda i requisiti relativi alle esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC (ossia gli Organismi di Investimento Collettivo tra cui rientrano i fondi di investimento alternativo o FIA e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o OICVM). 

In particolare, la bozza di RTS specificain che modo gli enti calcolano l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili. 

La consultazione si concluderà il giorno 16 marzo 2021.

Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of risk‐weighted exposure amounts of CIUs under Article 132a(4) of the CRR

Regolamento CRR II

Rischio di mercato

Bozza finale di RTS EBA sul calcolo della misura del rischio di scenario di stress, nell’ambito del rischio di mercato

EBA ha pubblicato, in data 17 dicembre 2020, un documento dal titolo “Final Draft RTS on the calculation of the stress scenario risk measure under Article 325bk(3) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)”.

Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 325 quatersexagies “Calcolo della misura del rischio di scenario di stress”, introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Tale articolo si inserisce tra le disposizioni riguardanti il nuovo metodo alternativo dei modelli interni (Internal Model Approach – IMA) per il rischio di mercato previsto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nell’ambito della revisione del quadro del rischio di mercato (il cd. Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) e introdotto nel diritto dell’Unione attraverso il CRR II.

Si precisa, infatti, che il CRR II ha introdotto specifici obblighi segnaletici riguardanti i calcoli dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato risultanti (i) dal metodo alternativo dei modelli interni e (ii) dal metodo standardizzato alternativo.

Il documento riguarda il calcolo effettuato mediante il metodo alternativo dei modelli interni e, nello specifico, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato relativi ai fattori di rischio non-modellizzabili (non-modellable risk factors, NMRF).

In particolare, la bozza finale di RTS specifica le modalità secondo cui gli enti devono determinare i scenari estremi di shock futuri applicabili ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari a detti fattori di rischio.

Il documento è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Draft RTS on the calculation of the stress scenario risk measure under Article 325bk(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)

Fondi propri

Analisi comparata per i modelli interni (per l’esercizio 2022)

Bozza di ITS EBA su analisi comparata dei modelli interni per l’esercizio 2022

EBA ha pubblicato, in data 17 dicembre 2020, un documento di consultazione, dal titolo “Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models”.

Si tratta, nello specifico, di un documento di consultazione che contiene norme tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing Technical Standards”) volte a modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità Bancaria Europea e alle autorità competenti in conformità alla Direttiva CRD IV. 

Le modifiche riguardano lo svolgimento dell’esercizio di valutazione comparata che si terrà nel 2022 sui modelli interni degli enti per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri (cd. “benchmarking exercise”) in relazione al rischio di credito e al rischio di mercato.

In particolare, EBA – al fine di aggiornare i portafogli di riferimento e gli obblighi di segnalazione in vista dell’analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni relativa all’esercizio 2022 alla luce dei nuovi formati previsti per i principi internazionali di informativa finanziaria IFRS 9 (cd. IFRS 9 benchmarking) – propone di sostituire integralmente:

(i) gli Allegati I, II, IV, V e VI del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sull’analisi comparata per il rischio di credito e il rischio di mercato e

(ii) gli Allegati VIII e IX al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sull’IFRS benchmarking.

Si precisa, invece, che le norme tecniche di attuazione relative all’esercizio di analisi comparata per l’anno 2021 sono state sottoposte alla Commissione europea per l’adozione il 5 maggio 2020.

La consultazione si concluderà il 15 febbraio 2021.

Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models

Direttiva BRRD II

Riconoscimento contrattuale della sospensione della risoluzione

Bozza finale di RTS EBA elaborata ai sensi della BRRD II

EBA ha pubblicato, in data 16 dicembre 2020, un documento dal titolo “Final Report. Draft regulatory technical standards on the contractual recognition of stay powers under Article 71a(5) of Directive 2014/59/EU”.

Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 71-bis “Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. Direttiva BRRD)come revisionata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (cd. Direttiva BRRD II).

In particolare, tali norme tecniche di regolamentazione determinano il contenuto delle clausole che devono essere incluse in tutti i contratti finanziari conclusi e disciplinati dal diritto di un paese terzo da parte degli enti finanziari stabiliti nell’Unione come filiazioni di enti creditizi o imprese di investimento e delle società di partecipazione finanziaria.

Tali clausole riguardano, nello specifico, i poteri dell’Autorità di risoluzione degli Stati membri di sospendere o limitare alcuni diritti e obblighi derivanti da contratti disciplinati dal diritto di un paese terzo, al fine di garantire che tali contratti siano in linea con quelli previsti nell’ambito della normativa comunitaria; più nel dettaglio, le clausole riguardano il potere di sospendere, al ricorrere di determinate condizioni, (i) alcuni obblighi di sospensione di pagamento o di consegna e (ii) i diritti di recesso di una parte del contratto, nonché il potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti.

Il documento è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report. Draft regulatory technical standards on the contractual recognition of stay powers under Article 71a(5) of Directive 2014/59/EU

Regolamento EMIR REFIT

Obbligo segnaletico delle controparti e Repertori di dati sulle negoziazioni

Bozze finali di RTS & ITS ESMA ai sensi del Regolamento EMIR

ESMA ha pubblicato in data 17 dicembre 2020, un documento dal titolo “Final Report. Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT”. 

Il Final Report è stato sviluppato da ESMA ai sensi delle deleghe previste dal Regolamento EMIR(Regolamento (UE) 2012/648) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (cd. Regolamento EMIR REFIT – Regulatory Fitness and Performance programme) che ha apportato alcune modifiche al Regolamento EMIR al fine di rendere la sua applicazione più semplice, proporzionata e meno costosa. 

Nello specifico, si tratta di quattro bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards – RTS”) e due bozze finali di norme tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing Technical Standard”), riguardanti nello specifico: 

  • dettagli delle informazioni che devono essere segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte delle controparti finanziarie (RTS ex art. 9(5), non oggetto di modifica nell’ambito EMIR REFIT: “Draft RTS on details of the reports to be reported to TRs under EMIR”); 
  • dettagli della domanda di registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni (RTS ex art. 56 (3): “RTS on registration and extension of registration of TRs under EMIR”); 
  • le procedure di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati nonché le procedure che essi applicano per verificare il rispetto dell’obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante e la completezza e la correttezza dei dati segnalati (RTS ex art. 78 (10): “RTS on procedures for ensuring data quality”); 
  • i formati, le modalità e la frequenza delle segnalazioni sui contratti derivati conclusi da parte delle controparti finanziarie segnalanti ai repertori di dati (ITS ex art. 9(6): “Draft ITS on standards, formats, frequency and methods and arrangements for reporting to TRs under EMIR”); 
  • il formato della domanda di registrazione (ed estensione della registrazione) di un repertorio di dati sulle negoziazioni (ITS ex art. 56 (4): “ITS on registration and extension of registration of TRs under EMIR”). 

Il documento è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.


Final Report. Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT

Brexit

Intermediari britannici operanti in Italia

Comunicazione di Banca d’Italia agli intermediari del Regno Unito in vista del termine del periodo di transizione

Banca d’Italia ha emanato in data 15 dicembre 2020 una Comunicazione rivolta agli intermediari del Regno Unito in vista del termine del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso.

In particolare, l’Autorità ricorda gli effetti del termine del periodo di transizione previsto per il 31 dicembre 2020 dopo il quale la prestazione di servizi bancari e finanziari in Italia da parte di soggetti insediati nel Regno Unito che non siano più autorizzati sarà considerata abusiva.

In relazione all’ormai prossima scadenza del 31 dicembre 2020, Banca d’Italia invita gli intermediari a concludere – ove non già perfezionati – i piani per una ordinata gestione della Brexit e si attende che gli operatori abbiano già fornito informazioni alla propria clientela circa gli impatti della Brexit nonché gestito in maniera attenta e ordinata la transizione.

In una logica di massima attenzione alla clientela, l’Autorità invita gli intermediari britannici a rafforzare gli strumenti e i canali di assistenza e di comunicazione, inclusi quelli via web, in favore dei propri clienti, da tenere attivi anche dopo il termine del periodo di transizione. Nello specifico, gli intermediari dovranno tenere conto degli aspetti di maggiore delicatezza quali:

(a) modalità e contatti per richieste di assistenza, segnalazioni o reclami;

(b) sistema risoluzione alternativa delle controversie;

(c) regime di tutela dei depositi applicabile.

Comunicazione agli intermediari del Regno Unito in vista del termine del periodo di transizione

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Ulteriore proroga del divieto di distribuzione dei dividendi per le banche

Con Raccomandazioni pubblicate, rispettivamente, il 15 e il 16 dicembre 2020, la BCE e la Banca d’Italia hanno raccomandato agli enti creditizi rientranti sotto le rispettive supervisioni di mantenere un approccio estremamente prudenziale in merito alla distribuzione dei dividendi e al riacquisto di azioni proprie.

A tal fine le autorità hanno raccomandato alle banche, fino al 30 settembre 2021:

  1. di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l’importo a non più del 15% degli utili cumulati del 2019-2020 o di 20 punti base del coefficiente di CET1 (in ogni caso il minore dei due);
  2. di astenersi dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

Le banche che intendano conferire dividendi o riacquistare azioni proprie dovranno contattare il rispettivo gruppo di vigilanza congiunto per stabilire se il livello di distribuzione previsto sia prudente.

Banca d’Italia ha, inoltre, raccomandato alle banche meno significative di adottare un approccio estremamente prudente fino al 30 settembre 2021 anche con riferimento alle politiche relative alla remunerazione variabile e di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui profitti del 2021.

L’obiettivo delle Autorità è quello di assicurare che gli enti creditizi mantengano il proprio capitale per poter garantire il sostegno all’economia tramite finanziamenti alle famiglie, alle piccole e medie imprese e alle società.

In assenza di un sostanziale peggioramento del quadro macroeconomico, dal 30 settembre 2021 le Autorità torneranno a valutare le politiche di distribuzione di dividendi e di remunerazione sulla base dei risultati dell’ordinario processo di revisione e valutazione prudenziale dei singoli intermediari.

Recommendation of the European Central Bank, of 15 december 2020, on dividend distributions during the covid-19 pandemic and repealing Recommendation ECB/2020/35

Raccomandazione del 16 dicembre 2020 di Banca d’Italia sulla distribuzione di dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile delle banche

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Modifiche temporanee alle disposizioni in materi di bilancio

Con la Comunicazione del 15 dicembre 2020, Banca d’Italia ha apportato alcune integrazioni alle proprie disposizioni contenute nella Circolare n. 262/2005 concernente “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” aventi ad oggetto gli impatti del Covid-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di fornire al mercato informazioni sugli effetti che il Covid-19 e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico patrimoniale degli intermediari bancari; inoltre, nel definire le integrazioni si è tenuto conto, ove applicabile, dei documenti pubblicati negli ultimi mesi dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter volti a chiarire le modalità di applicazione degli IAS/IFRS nell’attuale contesto (con particolare riferimento all’IFRS 9).

Nello specifico, le sezioni informative del bilancio interessate dalle modifiche introdotte riguardano gli aspetti della Nota integrativa quali: Politiche contabili, Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico e Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura.

Le modifiche si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2020 (ad eccezione delle informazioni comparative riferite all’esercizio precedente e di quelle attinenti i write-off di cui alle tabelle 3.3a e 4.4a della Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale e A.1.7a della Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura, che andranno fornite a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021).

Vista la natura temporanea dell’emergenza legata al Covid-19, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d’Italia; quelle, invece, riferite alle modifiche ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non legate alla pandemia (modifiche all’IFRS 7 in relazione alla riforma degli indici di riferimento) saranno recepite nella Circolare 262 alla prima occasione utile.

Comunicazione del 15 dicembre 2020 – Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS

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Avv. Giovanni Stefanin

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