A cura di Davide Marco Mangano e Paolo Lucarini
A seguito della Brexit, i cittadini britannici, a partire al 01.01.2021, non saranno più considerati cittadini comunitari.
Ogni Stato Membro della Comunità Europea, sulla base delle indicazioni previste nell’Accordo di Recesso, ha implementato procedure diverse al fine di tutelare i diritti dei cittadini britannici già residenti nei paesi europei al termine del periodo di transizione, ossia al 31.12.2020.
Il Governo italiano, con Circolare del Ministero dell’Interno del 03.02.2020, ha stabilito per i cittadini britannici, al fine di vedersi garantiti i diritti già acquisiti ossia la possibilità di continuare a vivere e lavorare in Italia, la necessità procedere alla richiesta di residenza presso l’Anagrafe del Comune di competenza entro il 31.12.2020. A questo proposito si ribadisce l’obbligatorietà di presentazione della domanda di residenza, e non la sua conferma, entro il termine di cui sopra.
Quindi, il Governo Italiano ha stabilito che tutti i cittadini britannici, ed il loro familiari, residenti in Italia al 31.12.2020 o che comunque avranno presentato regolare richiesta di residenza entro tale termine, dovranno richiedere , a seguito della predetta iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, il rilascio del certificato di attestazione di iscrizione anagrafica, documento che certificherà il diritto di residenza in Italia.
Tale documento può essere richiesto dai cittadini britannici al Comune di residenza anche dopo la fine del periodo di transizione ossia dopo il 31.12.2020.
In aggiunta alle precedenti disposizione, il Governo Italiano ha recentemente pubblicato un nuovo vademecum con cui chiarisce i nuovi adempimenti che i cittadini britannici ed i loro familiari, già residenti in Italia al 31.12.2020 dovranno soddisfare a partire dal 01.01.2021.
Il vademecum fa riferimento all’Accordo di recesso relativo alla Brexit, dove si stabilisce che i cittadini del Regno Unito, residenti in Italia al 31.1.2020, ed i loro familiari già presenti in Italia o che li raggiungono anche dopo tale termine, hanno il diritto di ricevere un permesso di soggiorno elettronico. Tale permesso di soggiorno dovrà fare riferimento all’Accordo di Recesso stesso e consentirà di continuare a godere dei diritti previsti da tale Accordo.
Il nuovo permesso di soggiorno elettronico rilasciato dalla Questura competente in base alla residenza del richiedente, avrà una validità di 5 o 10 anni a seconda che il cittadino britannico sia residente in Italia da meno o più di 5 anni.
La procedura per richiedere il nuovo permesso di soggiorno prevede che i cittadini britannici debbano, in primo luogo, richiedere ed ottenere il certificato di attestazione di iscrizione anagrafica che dimostri la residenza in Italia al 31.12.2020.
Ottenuto tale certificato, i cittadini del Regno Unito potranno, a partire dal 01.01.2021 presentarsi personalmente presso la Questura competente per richiedere il permesso di soggiorno ed essere sottoposti a fotosegnalamento.
Al fine della richiesta del permesso di soggiorno dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1.Documento di identità valido;
2.Certificato di attestazione di iscrizione anagrafica;
3.Ricevuta di pagamento della somma di euro 30,46 quale costo del permesso di soggiorno
4.Una marca da bollo da euro 16,00;
5.Quattro fototessere;
6. Per i soli familiari documentazione idonea a provare la qualità di familiare di cittadino britannico.
Si segnala infine che ogni Questura comunicherà a breve le istruzioni operative quali ad esempio le modalità di richiesta appuntamento presso i loro uffici.
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