A cura di Carlo Romano, Dario Sencar, Giorgio Massa e Daniele Conti
Dopo il decreto legislativo n. 49/2020, adottato lo scorso giugno, il 17 dicembre 2020 sono state pubblicate le (attese) disposizioni operative contenute in un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate e riguardanti i meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali nella UE.
A tal riguardo, si ricorda che le questioni controverse oggetto di tale procedura (composta da una prima fase amichevole di interazione tra amministrazioni tributarie, seguita da un’eventuale fase arbitrale in caso di mancato accordo) vertono sull’interpretazione e sull’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio concluse dagli Stati membri dell’Unione europea. Trattasi, in altre parole, di uno strumento alternativo efficace ai meccanismi già previsti dalle stesse convenzioni citate nonché dalla Convenzione 90/436/CEE sull’eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate (quest’ultima sostanzialmente inerente ai prezzi di trasferimento infragruppo e all’attribuzione di utili alle stabili organizzazioni).
In particolare, nel confermare i requisiti dell’istanza già indicati nel decreto, l’Agenzia fornisce un facsimile con gli elementi informativi necessari alla richiesta di apertura della procedura amichevole, ricordando che deve essere utilizzata la lingua italiana ovvero accompagnarsi con una traduzione ufficiale in italiano.
Interessante è la previsione di cui al punto 2.12, che esplicita la facoltà di richiedere un incontro preventivo con l’Ufficio per avere “chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura amichevole”; incontro che può svolgersi anche a distanza tramite videoconferenza.
Con riferimento alla conclusione della procedura, invece, non vi è traccia nel provvedimento in esame della disclosure della parte motivazionale dell’accordo, di cui sono comunicati, quali “elementi essenziali”, i soli periodi di imposta, gli imponibili su cui calcolare le imposte dovute o da rimborsare e gli eventuali altri soggetti residenti o non residenti interessati dalla controversia. Entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione, l’interessato deve comunicare la rinuncia al contenzioso ove instaurato, con l’espresso chiarimento che tale rinuncia possa eventualmente essere anche parziale.
È invece prevista l’informativa sui “motivi generali” del mancato raggiungimento dell’accordo nell’apposita comunicazione inoltrata dalla stessa Agenzia delle Entrate, a fronte della quale il soggetto interessato può richiedere l’istituzione della Commissione consultiva (e, dunque, l’avvio della fase arbitrale).
Anche per tale richiesta, il provvedimento dell’Agenzia fornisce un formulario, diversificato a seconda dei presupposti che, come noto, possono riguardare tanto l’ipotesi del mancato accordo amichevole quanto, altresì:
- il diniego di accesso alla stessa procedura da parte di una o di alcune delle autorità competenti coinvolte, ma non da tutte, oppure ancora
- il diniego unanime di accesso alla procedura amichevole seguito da una sentenza di accoglimento della relativa impugnazione presentata dal soggetto interessato.
Il provvedimento, infine, disciplina le modalità di ritiro dell’istanza di procedura amichevole e di comunicazione delle spese sostenute nel corso della procedura arbitrale, dovute dall’interessato in caso di ritiro dell’istanza di procedura amichevole ovvero, previo accordo tra le autorità competenti, nell’ulteriore ipotesi in cui la Commissione consultiva confermi il diniego di accesso alla procedura amichevole.
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