Brexit – impatto previdenziale – cambio di rotta dell’INPS

A cura di Marzio Scaglioni, Blerta Bojaxhi e Leila Rguibi

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit) e dell’entrata in vigore del relativo accordo di recesso, in data 22 dicembre 2020 l’INPS (con messaggio n. 4805) rettifica i chiarimenti forniti con circolare n. 16 del 4 febbraio 2020 in merito ai certificati di copertura previdenziale (d’ora innanzi “Modelli A1”).

L’INPS, con la circolare di febbraio 2020, informava che i Modelli A1 rilasciati durante il periodo di transizione (entro il 31 dicembre 2020) per lavoratori distaccati nel Regno Unito non avrebbero potuto riguardare peridi successivi al termine del periodo di transizione, fissato al 31 dicembre 2020. In altri termini, a detta dell’INPS, i Modelli A1 rilasciati con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31/12/2020 sarebbero stati considerati non più validi dal 01/01/2021.

Senonché, solo con il messaggio n. 4805 del 22 dicembre 2020, l’INPS ha cambiato la posizione precedentemente assunta, affermando che:

  1. L’INPS è tenuta ad accogliere le richieste di rilascio di Modelli A1 pervenute entro il 31 dicembre 2020, seppure con data di fine distacco (scadenza del Modello A1) successiva al 31 dicembre 2020. I relativi Modelli A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato e non più fino al 31/12/2020;
  1. Qualora siano già pervenute all’INPS richieste di rilascio di modelli A1 per periodi successivi al 31 dicembre 2020 e laddove le stesse non siano state accolte, le Strutture territoriali dell’INPS procederanno alla rettifica d’ufficio, emettendo un nuovo Modello A1 valido per l’intero periodo richiesto. Ciò, previa comunicazione al richiedente e sempreché le condizioni che sottendono il rilascio dei certificati stessi siano rimaste invariate.

Suggerimenti

Per il personale già distaccato nel Regno Unito prima del 31/12/2020 e con data finale successiva al 31 dicembre 2020:

  • Modelli A1 non ancora richiesti: inviare entro il 31/12/2020 tutte le richieste di rilascio e/o proroga di Modelli A1;
  • Modelli A1 richiesti prima del 31/12/2020 e rilasciati dall’INPS con validità limitata al 31/12/2020: qualora a seguito dell’iniziale richiesta prima del 31/12/2020 l’INPS abbia limitato l’efficacia del Modelli A1 al 31/12/2020, assicurarsi che l’INPS aggiorni la data di scadenza a quella inizialmente richiesta (effettiva data di fine distacco); in tal caso, sembra opportuno anticipare l’intervento d’ufficio delle autorità preposte tramite cassetto bidirezionale, chiedendo l’intervento di rettifica entro il 31/12/2020.

Le stesse disposizioni di cui sopra valgano anche in riferimento alle certificazioni E101, la cui data fine validità sia successiva al 31/12/2020.

Ancora nessun chiarimento da parte dell’INPS sulla possibilità di richiedere dopo il 31/12/2020 ulteriori proroghe per i Modelli A1 ottenuti con scadenza oltre il periodo di transizione.  

Con riferimento al personale britannico distaccato in Italia, sebbene nel presente messaggio non ci sia un esplicito riferimento, si potrebbe ritenere che l’INPS debba reciprocamente riconoscere la validità dei Modelli A1 rilasciati dalle Istituzioni previdenziali britanniche con scadenza successiva al 31/12/2020, ovviando alla complessa procedura di pagamento dei contributi in Italia da parte del datore di lavoro estero.

Paolo Lucarini

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

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