“Easy free back”

Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati nell’ambito di operazioni di vendita realizzate su piattaforme e-commerce

A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano e Annarita Terrone

Mediante l’emanazione della Determinazione Direttoriale n. 329619 del 24 settembre 2020, della Circolare n. 37 del 2 ottobre 2020 e della Determinazione Direttoriale n. 386291 del 31 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto una procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia di merci precedentemente esportate nell’ambito di operazioni di vendita realizzate su piattaforme e-commerce.

In particolare, tramite la semplificazione accordata, si persegue lo scopo di snellire le procedure di reso dei beni, acquistati tramite l’utilizzo delle piattaforme elettroniche, alla luce del notevole incremento di tali operazioni nonché dell’attività espletata dagli Uffici Doganali nella gestione delle pratiche di export e di re-introduzione delle merci.

Nel prosieguo, si analizzeranno le novità di maggior rilievo introdotte con l’emanazione dei suddetti provvedimenti.

In primo luogo, sul piano normativo, l’art. 203 del Regolamento UE n. 952/2013 (“Codice Doganale dell’Unione”) sancisce l’esenzione dai dazi all’importazione, se richiesta dal soggetto interessato, per le merci che dopo essere state inizialmente esportate dal territorio dell’Unione Europea, sono reintrodotte, entro tre anni, nello stato dal quale erano state esportate.

Con l’utilizzo della procedura semplificata, è riconosciuta agli operatori la possibilità di presentare un’unica istanza, avente validità annuale, al fine di ottenere un’autorizzazione preventiva per effettuare la reintroduzione delle merci in franchigia.

In particolare, come chiarito dalla Circolare n. 37/2020, tale autorizzazione sarebbe valida per tutte le operazioni di reintroduzione effettuate durante il termine annuale di validità della stessa.

Pertanto, avvalendosi della procedura semplificata, l’operatore non sarà tenuto a richiedere un’autorizzazione per ogni singola operazione di reintroduzione delle merci.

In merito dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’operatore è tenuto a presentare un’istanza, utilizzando il formulario in allegato alla Circolare n. 37/2020, presso l’Ufficio delle Dogane competente del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganale o del terzo che agisce come rappresentante indiretto.

Con la suddetta istanza, l’operatore è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi di operatività:  

  1. numero minimo di reintroduzioni di merce in franchigia pari a 50, effettuate nell’ultimo mese;
  2. possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario autorizzato transito”;
  3. possesso di un sistema di controllo interno aziendale e di un sistema di gestione informatizzato delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati, con i quali venga assicurato che sia reintrodotta la medesima merce esportata mantenendo lo stesso stato;
  4. che il dichiarante in export sia lo stesso soggetto dichiarante in reintroduzione, indicando i dati identificativi e allegando, ove presente, il relativo mandato nel caso in cui sia un terzo;
  5. possesso del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del Codice Doganale dell’Unione Europea;
  6. possesso di un sistema di tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato;
  7. impegno e descrizione delle modalità per consentire all’Ufficio delle Dogane l’accesso, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.

A seguito della trasmissione dell’istanza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta ad espletare una fase istruttoria che può consistere nell’analisi documentale e/o nello svolgimento di attività di sopralluogo.

Al termine della fase istruttoria, è prevista la redazione da parte dell’Ufficio di una relazione contenente una valutazione in merito all’accoglimento o meno dell’istanza, alla luce delle verifiche effettuate circa la sussistenza dei requisiti sopraelencati.

In caso di accoglimento dell’istanza, i soggetti autorizzati sono inseriti in un apposito elenco denominato “e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)”.

In riferimento all’attività di controllo degli Uffici Doganali, è stato precisato che tali attività saranno effettuate prevalentemente mediante controlli a posteriori, attraverso verifiche periodiche effettuate con cadenza trimestrale.

Infine, a seguito di una prima fase di sperimentazione, l’accesso alla procedura semplificata è stato riconosciuto anche ai soggetti che svolgono transazioni di vendita online, senza avvalersi di piattaforme di marketplace.

In particolare, per tale categoria di soggetti, con la Determinazione Direttoriale n. 419205/2020, con la Circolare n. 46/2020 e, infine, con la Determinazione Direttoriale n. 435445, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rimodulato i requisiti richiesti per accedere al beneficio e ha riconosciuto un ulteriore semplificazione dell’iter decisionale.

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Francesco Pizzo

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

Lorenzo Ontano

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager