La nuova classificazione dei rifiuti urbani

A cura di Guido Ajello, Annalisa Di Ruzza, Edoardo Ferrero e Alessandra Pepe.

Il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 recante le norme per l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, e della Direttiva (UE) 2018/852, ha recepito nell’impianto giuridico nazionale due delle Direttive del Pacchetto afferenti i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Le nuove norme delineano una strategia comune finalizzata alla prevenzione, riciclaggio e smaltimento in discarica per una migliore gestione dei rifiuti in Europa ed una crescita economica sostenibile. Tale decreto non solo si propone di trasporre nell’ordinamento nazionale alcuni principi fondamentali della legislazione dell’Unione Europea in materia di rifiuti, ma interviene su questioni di primaria importanza per le imprese e per gli enti pubblici.

Tra le principali novità vi è la nuova definizione di rifiuto urbano di cui all’art. 183, co. 1, lett. b-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.

Nel nuovo anno, nell’ambito dei rifiuti urbani di cui al novellato art. 183, lett. b-ter, punto 2 del D.lgs. 152/2006 verranno ricompresi anche i “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”. In particolare, l’allegato L-quater reca l’elenco tassativo dei rifiuti urbani suscettibili di essere prodotti da fonti diverse da quelle domestiche mentre l’allegato L-quinquies elenca le “altre fonti”, diverse dalle utenze domestiche, in grado di dare luogo alla produzione dei rifiuti urbani.

Si tratta di un concetto diverso da quello dei rifiuti urbani per assimilazione, previsto dall’art. 184, co. 2, lett. b) del D.lgs. 152/2006. Con riguardo a quest’ultima categoria, lo Stato era competente a determinare i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento. L’individuazione delle modalità di assimilazione, per quantità e qualità, era demandata ai Comuni o agli ambiti territoriali ottimali, consentendo ai medesimi, di fatto (in assenza della determinazione dei criteri da parte dello Stato), di addivenire all’individuazione delle tipologie di rifiuti “assimilati” e di incidere sull’estensione del servizio pubblico di raccolta. In questo modo, la legge riconosceva ai Comuni la possibilità di determinare quali flussi di rifiuti derivanti dalle attività economiche fosse assimilabile agli urbani.

Il complesso metodo su descritto è stato modificato dalla nuova formulazione dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006, che ha inteso assicurare l’uniforme applicazione dei criteri di classificazione su tutto il territorio nazionale. Tale novità è destinata a determinare ricadute significative sulle attività di numerose imprese, le quali saranno tenute, per la prima volta, a classificare e a gestire i propri rifiuti in modo differente rispetto a come era stabilito prima dai regolamenti comunali, che potevano contemplare discipline anche molto differenziate tra loro.

Non solo: anche i gestori del servizio pubblico potranno riscontrare delle criticità. Si pensi, ad esempio, che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, ha concesso una moratoria per consentire ai gestori della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi di scongiurare il fermo delle attività a seguito dell’entrata in vigore della nuova definizione di rifiuto urbano a partire dal prossimo 1° gennaio. E’ previsto che “i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”.

Oltre che sull’organizzazione della gestione dei rifiuti, tale novità potrà avere un impatto rilevante anche sull’applicazione della tariffa dei rifiuti, già interessata da profonde modifiche per effetto dell’approvazione del nuovo metodo tariffario da parte di ARERA con Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019.

Guido Ajello

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

Annalisa Di Ruzza

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Director

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