Comunità Energetiche: breve disamina delle regole del GSE

A cura delll’Energy Team

Il 22 dicembre 2020 il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con riferimento ai gruppi di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e alle comunità di energia rinnovabile, ha introdotto le regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.

Le Regole Tecniche sono state adottate dal GSE sulla scia del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe)”, come convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale sono state definite, all’articolo 42-bis (secondo cui è previsto che il GSE eroghi una tariffa incentivante, alternativa allo scambio sul posto, individuata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico), le modalità e le condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (i.e. gruppo di autoconsumatori) e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile.

Per gruppo di autoconsumatori di energia elettrica da fonte rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro determinati confini, produce energia elettrica da fonte rinnovabile per il proprio consumo e può alternativamente immagazzinare o vendere l’energia prodotta purché tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale, mentre per comunità energetiche rinnovabile si intende un soggetto giuridico che (a) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze del relativo impianto di produzione di energia; (b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale principale; (c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

Nel dettaglio, le Regole Tecniche prevedono che gli impianti di produzione ammissibili al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa alimentati da fonti rinnovabili sono quelli entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva UE 2018/2011.

Possono, altresì, accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa anche impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio, per la fase di avviamento dei motori) ma per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.

All’interno delle configurazioni ammesse possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali. La potenza massima di ciascun impianto non può però superare i 200 kW. Gli interventi ammessi per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa sono quelli di nuova costruzione degli impianti o di potenziamento di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.

Si è così avviata, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per “condividere” l’energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia.

L’introduzione di tali Regole Tecniche, sebbene rappresenti un punto di partenza importante per consentire di raggiungere gli obiettivi nazionali per l’incremento delle fonti rinnovabili, non ha tuttavia ricevuto il consenso unanime degli gli operatori del settore, tanto che sono già arrivate critiche dalle associazioni di riferimento, soprattutto con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo delle stesse. Ciò in quanto, in questa prima fase, è stata limitata la possibilità di partecipare alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese non energetiche e ai comuni con le altre amministrazioni locali. Sono stati dunque esclusi tutti gli enti pubblici diversi dai comuni e soprattutto gli enti no-profit, nonostante la normativa comunitaria e nazionale di riferimento prevedano la massima partecipazione ai progetti di energia rinnovabile, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Tuttavia, non è da escludere che, con riferimento a tali aspetti, potrebbero subentrare nuovi provvedimenti che implementino e/o modifichino quelli esistenti.

Seguiranno pertanto aggiornamenti che, verosimilmente, condurranno all’apertura di tavoli tecnici, necessari per discutere di tutte le tematiche inerenti alle fattispecie sopra descritte.

L’Energy Team è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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Tommaso Tomaiuolo

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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