A cura di Pasquale Salvatore, Raimondo Rossi e Vittorio Feole
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 44-47, L. 30.12.2020 , n. 178, pubblicata nella G.U. 30.12.2020 n. 322) ha introdotto la riduzione al 50% della quota tassabile dei dividendi percepiti da enti non commerciali “non-profit” che svolgono specifiche attività di interesse generale.
Ai sensi della previsione normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2021 è disposto che gli utili percepiti da enti non commerciali “non-profit” residenti e da stabili organizzazioni italiane di enti non commerciali non residenti che svolgono specifiche attività di interesse generale concorrano alla formazione della base imponibile IRES degli stessi nella misura del 50%, in luogo dell’imponibilità al 100% ordinariamente applicabile.
La nuova previsione normativa è applicabile a partire dall’esercizio in corso al 1 gennaio 2021 (ovvero a partire dall’esercizio 2021 per i soggetti “solari”) ed introduce un regime speciale rispetto alla consolidata piena imposizione degli utili societari percepiti dagli enti non commerciali derivante dalla riforma operata dal Decreto del Ministero delle Finanze 26.5.2017. Risultano in ogni caso esclusi dall’agevolazione in commento gli utili provenienti da partecipazioni in società localizzate in Stati a regime fisale privilegiato, in linea con le ordinarie cautele disposte dall’ordinamento al riguardo.
Come indicato nella Relazione Illustrativa al disegno di Legge di Bilancio 2021, l’agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit, ricalcando quanto previsto da altre disposizioni fiscali, come ad esempio in materia di rimpatrio da parte di enti commerciali residenti degli utili prodotti in Stati a fiscalità privilegiata da società estere che svolgono un’attività economica effettiva (art. 89, comma 3, TUIR).
Per poter fruire dell’agevolazione, l’ente commerciale deve rispettare le seguenti condizioni:
- l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in specifici settori identificati dalla norma speciale stessa, ovvero (i) famiglia e valori connessi; crescita giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; (ii) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica; medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; (iii) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; (iv) arte, attività e beni culturali;
- la destinazione del risparmio d’imposta derivante dalla disposizione agevolativa in commento al finanziamento delle attività di interesse generale di cui al precedente punto (I);
- l’accantonamento del risparmio d’imposta derivante dalla disposizione agevolativa in commento e non ancora erogato ad un’apposita riserva destinata alle attività di interesse generale di cui al precedente punto (I).
Specifiche disposizioni sono previste per le Fondazioni di Origine Bancaria, di cui al D.Lgs. 17.5.1999 n. 153.
Circa l’esercizio delle attività di interesse generale di cui al punto (I), il perimetro contenuto nella disposizione in commento sembra richiamare le “attività di interesse generale” previste per gli “enti del Terzo settore” nelle definizioni generali contenute nel relativo Codice (art. 5, D.Lgs. 3.7.2017 n. 117), che tuttavia prevede uno spettro maggiormente dettagliato e che potrebbe quindi risultare solo in parte sovrapponibile al perimetro disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (si veda al riguardo G. Sepio, M. Garone, “Riduzione dell’imposizione sugli utili percepiti da enti non commerciali”, in il fisco 47-48/2020, pag. 4565). Tale possibile asimmetria, se non risolta da una lettura estensiva, potrebbe creare distorsioni nel coordinamento tra la disposizione agevolativa in commento e le regole generali applicabili agli “enti del Terzo settore”, il cui processo di riforma è in fase di completamento a valle dell’istituzione del Registro unico nazionale (c.d. RUNTS, istituito dal Decreto Ministeriale 15.9.2020 n. 106 ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. n. 117/2017).
Infine, ancorché la disposizione normativa non contenga specifiche indicazioni al riguardo, è ragionevole ritenere che l’agevolazione sia applicabile non soltanto ai dividendi (espressamente menzionati nella Rubrica dei documenti accompagnatori alla Legge di Bilancio 2021) ma anche ai redditi ad essi equiparati, come ad esempio i proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi (in linea con quanto indicato dall’art. art. 44, comma 2, lett. a), TUIR). Si attendono chiarimenti interpretativi al riguardo.
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