Legge di Bilancio 2021: Le principali novità di interesse giuslavoristico, payroll ed in materia di amministrazione del personale

A cura di: Francesca Tironi, Valentina Panettella, Marzio Scaglioni, Davide Poli

È entrata in vigore in data 01 gennaio 2020 la legge n. 178/2020, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (cd. “Legge di Bilancio 2021”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020.

Come previsto, sono diverse le disposizioni e novità di interesse giuslavoristico, previdenziale e fiscale per i datori di lavoro e sostituti di imposta impegnati nell’amministrazione del personale tra le quali – da un lato – viene ulteriormente potenziata la strategia di rilancio dell’occupazione per il tramite di numerose misure di sgravio contributivo a vantaggio datoriale e – dall’altro – vengono confermate le previsioni di tutela salariale e reddituale già previste nel corso del 2020 per far fronte alle istanze emergenziali dettate dalla crisi epidemiologica da COVID-19 e per lo sviluppo dei piani di riduzione del cd. “cuneo” gravante sul reddito di lavoro dipendente.

Di seguito, si propone un breve quadro di sintesi delle novità di maggiore interesse.

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, così come per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 a vantaggio di lavoratori che non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età viene “ampliata” la portata dell’esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, fino al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi, ed entro il limite annuo di € 6.000. La durata dell’agevolazione è ampliata fino a quarantotto mesi per le aziende che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano ferme (seppur modificate) le condizioni di accesso e di revoca dell’agevolazione già previste dalla Legge di Bilancio 2018.

Parallelamente, in via sperimentale, viene ampliata la portata dell’esonero contributivo già previsto dalla Legge n. 92/2012 per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, fino al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, ed entro il limite massimo di importo annuo pari ad € 6.000.

È infine prorogato in via strutturale – fino al 31 dicembre 2029 – l’esonero contributivo già previsto dall’art. 27 del cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) a vantaggio dei datori di lavoro che occupino lavoratori in sedi ovvero unità produttive nelle Regioni del Sud Italia, in misura pari al 30% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025, al 20% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027, ed al 10% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029.

Insieme con le predette misure di sgravio contributivo, sono introdotte disposizioni relative alla conferma strutturale della riduzione del “cuneo” gravante sul reddito di lavoro dipendente (già introdotte dal D.L. n. 3/2020, nonché relative all’ampliamento del congedo obbligatorio di paternità (portato da sette a dieci giorni), e di ridefinizione del regime fiscale agevolato per i lavoratori (subordinati ed autonomi) cd. impatriati.

Tra le principali disposizioni di natura giuslavoristica, la Legge di Bilancio 2021 prevede poi che gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 vengano prolungati di ulteriori 12 settimane, gratuite per tutti a prescindere dalla percentuale di riduzione del fatturato. Tali settimane dovranno essere collocate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati dall’art. 12 del cd. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) collocati successivamente al 1° gennaio 2021, saranno imputati alle 12 settimane aggiuntive da ultimo previste.

La Legge, inoltre, con riferimento ai datori di lavoro privati (eccetto quelli del settore agricolo) che non ricorrano agli ammortizzatori sociali, riconferma la misura alternativa dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021.

I predetti benefici saranno riconosciuti anche per quei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020, purché in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

In materia di trattamenti salariali per crisi aziendali, invece, si dispone la proroga per il 2021 e per il 2022 della possibilità per le imprese che cessino l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, a un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi e previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Anche il divieto di procedere ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso) viene esteso sino al 31 marzo 2021. La limitazione, però, continua a non applicarsi in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, di fallimento, e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale.

Con riferimento ai contratti a tempo determinato, il termine fino al quale gli stessi possono essere rinnovati o prorogati viene prorogato fino al 31 marzo 2021, purché nel limite del periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., e cioè di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; di altre esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività).

Viene altresì prorogata al 2021 l’operatività del contratto di espansione ed estesa l’applicazione non solo alle imprese con almeno 500 dipendenti (riducendo così il limite della normativa sinora vigente che prevedeva il requisito di almeno 1.000 dipendenti), ma anche a quelle con almeno 250 unità, a determinate condizioni.

Le misure atte a tutelare i lavoratori fragili e i lavoratori con disabilità grave, infine, vengono estese fino al 28 febbraio 2021, con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche mediante il ricorso a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o per lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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