Modifiche alla disciplina della cartolarizzazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

A cura di Cristian Sgaramella e Giovanni Bombaglio

In data 01 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020), è entrata in vigore la Legge n. 178/2020, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (c.d. “Legge di Bilancio 2021”).

L’intervento normativo in esame ha apportato alcune modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti (la “Legge 130”).

In particolare:

  • viene modificata la portata dell’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 130, al fine di consentire l’applicazione della relativa disciplina anche alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti;
  • viene data un’interpretazione autentica dell’art 7.1, comma 4 della Legge 130.
Presupposti applicativi della disciplina di cui alla Legge 130/1999

L’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 130, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, prevede che le somme ricevute dal cessionario e conseguenti al soddisfacimento dei crediti ceduti, possano essere destinate (vincolo di destinazione) oltre che ai noteholders (come era nella previgente formulazione), anche a coloro che, autorizzati alla concessione di finanziamenti ex art. 106 TUB, abbiano finanziato il cessionario.

Attraverso tale modifica legislativa è, pertanto, ora possibile estendere le prerogative riconosciute dalla Legge 130 ai portatori dei titoli emessi nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione anche ai finanziatori della SPV che assurgono al rango di destinatari in via esclusiva delle somme generate dai crediti ceduti.

Il Legislatore sancisce poi come, nell’ipotesi in cui si abbia nell’operazione di cartolarizzazione l’erogazione di un finanziamento (da una parte di un soggetto ex art 106 TUB) per l’acquisto dei crediti dal cedente, ogni riferimento alla nozione di “titolo” e di “portatore del titolo” debba essere esteso, rispettivamente, al finanziamento ed al soggetto finanziatore.

Un’altra innovazione si registra avuto riguardo alla tipologia di somme soggette al vincolo di destinazione: infatti, se nella precedente formulazione si faceva unicamente riferimento alle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nella attuale formulazione la disciplina (e le conseguenti prerogative) di cui alla Legge 130 si estende anche alle somme “comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti”.

Interpretazione autentica dell’art. 7.1 co 4 della Legge 130/1999

L’intervento normativo in parola ha poi chiarito l’esatta interpretazione dell’art. 7.1, comma 4 primo periodo.

L’articolo testé menzionato, introdotto nel 2017, disciplina la c.d. ReoCo, ovvero una società di capitali, generalmente interamente posseduta dall’SPV, avente come oggetto sociale esclusivo l’acquisizione, la gestione e la valorizzazione – nell’interesse dell’operazione di cartolarizzazione – di beni immobili, beni mobili registrati nonché di altri beni e diritti connessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, inclusi i beni oggetto di contratti di leasing (LeaseCo).

Si tratta, pertanto, di un veicolo strumentale all’esigenza della cessionaria emittente le notes di acquisire direttamente in asta (o sostenerne il prezzo di vendita mediante offerte) i beni immobili oggetto di procedure esecutive, ovvero acquisire quanto oggetto della garanzia creditizia (beni mobili, immobili, diritti) al fine di valorizzarli e venderli, assumendo ex se il rischio della gestione degli asset.

La legge di Bilancio 2021, nel chiarire l’interpretazione dell’articolo 7.1, comma 4, stabilisce che la disciplina della ReoCo debba intendersi nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la funzione di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria (anche se risolti), possa avvenire, oltre che nelle forme usuali, anche per effetto di operazioni di scissione o altre operazioni di aggregazione.

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