La “firma AdE” assolve l’obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni da parte degli intermediari

A cura di Andrea Werner Beilin, Arcangelo Vitelli

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un’istanza di interpello proposta da PwC TLS Avvocati e Commercialisti, conferma quanto proposto dall’Istante, semplificando, di fatto, la procedura per l’invio e per la firma delle dichiarazioni da parte dell’intermediario abilitato.

Con la Risposta ad istanza di interpello n.  619, pubblicata in data 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi con riferimento alle modalità di presentazione e di conservazione delle dichiarazioni fiscali presentate dagli intermediari abilitati a norma all’articolo 3, d.P.R. n. 322/1998.

In particolare, l’Agenza delle Entrate, confermando la tesi prospettata dall’Istante, ha chiarito che la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’intermediario unicamente mediante la c.d. “firma AdE“, apposta in sede di autentica del file da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria, è conforme a quanto disposto dall’art. 3, d.P.R. n. 322/1998.

Conseguentemente, l’intermediario non dovrà più apporre la propria firma autografa sui modelli delle dichiarazioni fiscali.

Precedenti documenti di prassi relativi alla firma delle dichiarazioni

In passato, l’Agenzia delle Entrate, per mezzo di diverse Risposte ad istanze di interpello (da ultimo, la Risposta n. 518/2019) aveva chiarito, tra l’altro, che:

  • la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni, precede l’invio telematico e, dunque, tale sottoscrizione non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione;
  • la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario, il quale la firma preventivamente;
  • i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse. Tale copia non deve necessariamente riportare la firma del contribuente in quanto, tale firma, è elemento essenziale della dichiarazione “originale” conservata dal contribuente e non della dichiarazione conservata dall’intermediario abilitato (in tal senso, si veda Risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 e Circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002);
  • la conservazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell’intermediario abilitato è valida sia in modalità analogiche che elettroniche. Tuttavia, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale o “C.A.D.”).
Procedura proposta in sede di interpello

Considerato quanto sopra, l’Istante, mediante la citata istanza di interpello, ha proposto la seguente procedura per la trasmissione e conservazione delle dichiarazioni:

  • l’Istante rilascia al cliente (anche cumulativamente) l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione al momento dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione;
  • l’Istante procede alla compilazione della dichiarazione su modello conforme mediante software;
  • l’Istante sottoscrive la dichiarazione esclusivamente attraverso la procedura di autenticazione del file telematico mediante apposizione della firma elettronica basata sul certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “firma Ade“)
  • l’Istante trasmette la dichiarazione attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro i trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l’Istante condivide con il contribuente e/o sostituto d’imposta:
    • copia in formato .pdf della dichiarazione trasmessa, per mezzo posta elettronica ordinaria ovvero certificata (senza alcuna firma autografa); e
    • copia in formato .pdf della comunicazione di ricezione della dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • l’Istante conserva copia della dichiarazione inviata su supporto informatico, nel rispetto delle regole di conservazione elettronica.

In particolare, l’Istante ha chiesto conferma della valenza della c.d. “firma Ade” per adempiere agli obblighi disposti dall’art. 3, d.P.R. n. 322/1998.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 619/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n.  619/2020, confermando la tesi prospettata dall’Istante, ha chiarito che la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’intermediario unicamente mediante la c.d. “firma AdE” (i.e. la firma elettronica basata sul certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate), apposta in sede di autentica del file da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria, è conforme alle procedure attualmente in uso per adempiere agli obblighi disposti dall’art.  3, d.P.R. n. 322/1998.

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che non sarà più richiesta né la firma autografa dell’intermediario né quella del Cliente sul dichiarativo che l’intermediario dovrà portare in conservazione.

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