Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa nazionale – Intermediari Finanziari (106 TUB)

Disposizioni di vigilanza

3° Aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 288/2015 riguardante l’applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti

A seguito della consultazione tenutasi tra giugno e settembre 2020, Banca d’Italia ha pubblicato, in data 23 dicembre 2020, il 3° aggiornamento della Circolare n. 288/2015 recante “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

Le modifiche apportate con il presente aggiornamento alle disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB (IF) – che riguardano i Titoli I “Soggetti e attività”, IV “Vigilanza prudenziale” e V “Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti” – sono volte a tenere conto, in coerenza con il principio della vigilanza equivalente, dell’evoluzione della normativa applicabile alle banche.

Nello specifico, le modifiche apportate alle Disposizioni di vigilanza per gli IF riguardano:

(i) l’applicazione delle nuove regole in materia di default;

(ii) l’estensione delle previsioni in materia di rischio di credito, fondi propri, informativa al pubblico e disposizioni transitorie introdotte per le banche dal Regolamento (UE) n. 876 del 2019 (cd. CRR II);

(iii) la revisione del limite alla detenzione di immobili e partecipazioni.

L’intervento di maggiore rilievo riguarda le nuove regole sulla definizione di default introdotte a livello europeo e recepite nella normativa nazionale bancaria mediante il 27° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 – che vengono, ora, estese anche agli IF per garantire la coerenza dei criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate utilizzati da parte di tutti gli intermediari italiani.

A tal fine, Banca d’Italia ha previsto che gli IF utilizzino – dal 1° gennaio 2021 – le stesse soglie previste per le banche in attuazione del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 per l’identificazione delle esposizioni creditizie in arretrato e che applichino gli Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default del 2017, attuati mediante rinvio integrale (modifiche ai Capitoli 5 e 6 del Titolo IV, relativi rispettivamente, al rischio di credito calcolato mediante il metodo standardizzato e metodo interno, cd. IRB).

Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui al Regolamento CRR II, Banca d’Italia ha deciso di allineare la disciplina in materia di fondi propri, rischio di credito, informativa al pubblico e disposizioni transitorie applicabile agli IF alle modifiche introdotte nella disciplina prudenziale delle banche dal CRR II. Gli interventi tengono conto delle modifiche da ultimo introdotte dal Regolamento (UE) n. 873/2020 (cd. “CRR Quick fix”), adottato in risposta alla pandemia da Covid-19.

In particolare:

  • relativamente ai fondi propri, le modifiche riguardano alcune semplificazioni procedurali previste dal CRR II per la computabilità degli strumenti di fondi propri (modifiche al Capitolo 3 “Fondi propri” del Titolo IV) e viene, inoltre, chiarito che gli IF facciano riferimento alle novità introdotte dal CRR II (e dalle relative disposizioni attuative) limitatamente a quanto non già specificato nelle disposizioni di vigilanza (modifiche al Perimetro di consolidamento di cuial Capitolo 4 “Requisiti patrimoniali” del Titolo IV);
  • con riferimento al rischio di credito le disposizioni riguardano principalmente i trattamenti preferenziali introdotti per alcune categorie di esposizioni di interesse per gli IF (tra cui i prestiti alle piccole e medie imprese e quelli garantiti con cessione del quinto dello stipendio; modifiche al Capitolo 13Informativa al pubblico” del Titolo IV);
  • con riferimento agli obblighi di informativa al pubblico, Banca d’Italia ha dato – con Comunicazione del 23 dicembre 2020 (pubblicata contestualmente all’aggiornamento della Circolare n. 288) attuazione agli “Orientamenti EBA sugli obblighi di segnalazione e informativa a fini di vigilanza in conformità della «soluzione rapida» per il CRR in risposta alla pandemia di Covid-19”, di agosto 2020;
  • per quanto riguarda la disciplina transitoria, è stato introdotto anche per gli IF il nuovo regime di grandfathering previsto dal CRR II (riguardante il calcolo dei fondi propri – modifiche al Capitolo 15Disposizioni transitorie in materia di fondi propri” del Titolo IV). Gli intermediari potranno, inoltre, avvalersi dei trattamenti transitori introdotti dal CRR Quick fix in materia di fondi propri.

Per quanto riguarda la revisione del limite alla detenzione di partecipazioni e immobili, le modifiche hanno lo scopo di incentivare la gestione attiva delle garanzie immobiliari e di favorire l’efficienza del processo di recupero dei non-performing loans (NPL).

A tal fine,viene (i) consentito agli IF di superare il limite generale agli investimenti in immobili e partecipazioni in caso di investimenti in immobili finalizzati a tutelare le proprie ragioni di credito e (ii) rimossol’obbligo di rispettare il requisito patrimoniale aggiuntivo per gli immobili detenuti in eccedenza rispetto al limite (modifiche al Capitolo 3 “Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e Investimenti in immobili” del Titolo I).

Si precisa, infine, che l’Autorità ha apportato, con l’occasione, anche alcuni interventi mirati di semplificazione e di razionalizzazione della Circolare n. 288/2015 che tengono conto dell’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento (tra i quali, la disciplina sulle informazioni rilevanti di cui al Titolo V).

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore e sono applicabili dal 24 dicembre 2020, salvo la disciplina sulla nuova definizione di default (applicabile dal 1° gennaio 2021) e alcune disposizioni del CRR II come modificate dal “CRR Quick fix”.

Atto di emanazione del 3° aggiornamento

Aggiornamento n. 3 del 23 dicembre 2020 della Circolare n. 288/2015

Resoconto della consultazione

Nota di chiarimenti alla Circolare 288/2015 – Aggiornamento del 5 gennaio 2021

Comunicazione del 23 dicembre 2020 – Attuazione per gli intermediari finanziari degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020 (c.d. CRR Quick-fix)

Normativa nazionale – Governo societario delle banche

Disposizioni di vigilanza

Documento di consultazione di Banca d’Italia per la revisione delle disposizioni in materia di “Governo societario delle banche e dei gruppi bancari”

Banca d’Italia ha pubblicato, in data 24 dicembre 2020, un documento di consultazione relativo alla revisione delle proprie disposizioni in materia di governo societario nelle banche e nei gruppi bancari contenute nella Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”.

Gli interventi di revisione proposti da Banca d’Italia rispondono all’esigenza di rafforzare, in linea con la Direttiva CRD V (Direttiva 2019/878), le norme esistenti in materia di organizzazione e governo societario, tenendo conto dei lavori in materia – attualmente in corso – in ambito europeo nonché di assicurare un migliore coordinamento con altre discipline applicabili alle banche.

Si ricorda, infatti, che EBA ha avviato a luglio 2020 una revisione complessiva dei propri “Orientamenti sulla governance interna” del 2018, recepiti all’interno della Circolare n. 285/2013.

In tal senso, la revisione della disciplina di Banca d’Italia riguarda il Capitolo 1 “Governo societario”, del Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” della Parte Prima “Recepimento in Italia della CRD IV” della Circolare n. 285/2013.

Più nel dettaglio, tra le principali modifiche sottoposte a consultazione si segnalano (i) la revisione delle categorie entro le quali sono raggruppate le banche e (ii) l’introduzione di una “quota di genere” relativa alla presenza negli organi di amministrazione e controllo del genere meno rappresentato.

Relativamente alla revisione delle categorie di banche (banche di maggiori dimensioni e complessità operativa, banche intermedie e banche di minori dimensioni o complessità operativa), l’Autorità propone di innalzare da 3,5 a 5 miliardi di euro la soglia dell’attivo di bilancio al di sotto della quale si individuano le “banche di minori dimensioni o complessità operativa”, alla luce della definizione di “small and non-complex institution” di cui all’art. 4(1)(145) del Regolamento CRR II.

Tale intervento risponde all’esigenza di semplificare e accrescere il grado di “proporzionalità” della regolamentazione e risulta in linea con la corrispondente modifica che Banca d’Italia intende apportare alle regole sulle remunerazioni nelle banche (attualmente in consultazione fino a gennaio 2021).

Con riferimento, invece, all’introduzione della quota di genere nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle banche, la revisione proposta richiede che un numero pari ad almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

Ulteriori raccomandazioni proposte in tema riguardano la presenza nei comitati endo-consiliari di almeno un componente del genere meno rappresentato e che il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica, il presidente dell’organo con funzione di controllo e il responsabile della funzione di gestione siano di genere diverso.

Inoltre, sono sottoposte a consultazione pubblica anche le seguenti proposte di modifica delle disposizioni riguardanti:

l’estensione delle attribuzioni non delegabili dell’organo con funzione di supervisione strategica per includere un riferimento alle prerogative dell’organo in materia di gestione delle crisi delle banche, assicurando così un coordinamento con la relativa disciplina di settore nonché per approvare, in linea con la CRD V, la policy per la promozione delle diversità e inclusività (cd. diversity policy);

  • i profili da considerare nella definizione delle strategie aziendali al fine di tenere conto dei profili che si sono rivelati di significativa importanza nei recenti sviluppi dei modelli operativi delle banche e, più in generale, del contesto di mercato (ad esempio l’offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica – FinTech – e l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance – Fattori ESG);
  • gli standard etici come responsabilità dell’organo con funzione di supervisione strategica per la definizione e la promozione degli standard di condotta che devono ispirare l’attività dei dipendenti della banca;
  • il presidente del comitato rischi che non può essere anche presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica o di altri comitati;
  • la politica della gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti; in tal senso viene previsto l’obbligo per le banche significative di adottare una politica per la gestione del dialogo con gli azionisti, inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva sui diritti degli azionisti (cd. SHRD II);
  • gli amministratori indipendenti prevedendo l’obbligo per le banche di dotarsi di un regolamento interno per definire le modalità con cui favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti;
  • i poteri dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione prevedendo che i suoi componenti (nell’ambito del modello monistico) possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo.

Si anticipa, infine, che con l’atto di emanazione delle disposizioni risultanti dalla presente consultazione verrà introdotto l’obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall’art. 88 della CRD V in materia di operazioni con parti correlate nell’ambito dei prestiti erogati agli esponenti di una banca da parte di qualsiasi banca o società finanziaria componente del gruppo bancario.

E’ possibile fornire osservazioni e commenti al documento di consultazione entro il 22 febbraio 2021.

Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d’Italia in materia di “Governo societario delle banche e dei gruppi bancari”

Analisi di impatto della regolamentazione

Normativa nazionale – Applicazione della nuova definizione di Default

Rapporti con la clientela

Indicazioni di Banca d’Italia in tema di rapporti con la clientela

In data 28 dicembre 2020, Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni agli operatori finanziari in merito ai rapporti con la clientela alla luce dell’applicazione della nuova definizione di default prevista dall’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dalle ulteriori regole di secondo livello emanate in sede europea.

Come noto, il nuovo framework in materia di classificazione in default delle esposizioni creditizie – applicabile dal 1° gennaio 2021 -riguarda il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei propri requisiti patrimoniali minimi obbligatori.

L’Autorità – tenuto conto del fatto che la portata delle modifiche alla definizione di default risulta attualmente poco chiara dal punto di vista delle relazioni contrattuali con la clientela – ha fornito alcuni chiarimenti agli operatori.

Questi ultimi devono, infatti, adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali. Solo attraverso una rappresentazione chiara e completa alla clientela degli effetti di tali norme sarà possibile mantenere relazioni trasparenti e corrette, preservando la fiducia del pubblico verso il sistema finanziario.

A tale fine, Banca d’Italia ritiene essenziale che gli intermediari finanziari:

  • rafforzino i canali di informativa e di assistenza ai clienti, con l’obiettivo di sensibilizzare questi ultimi sulle implicazioni della nuova disciplina, nonché di aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e di adottare comportamenti in linea con il citato quadro normativo;
  • abbiano cura, ove necessario, di adattare alla nuova disciplina i presìdi organizzativi e di controllo, per assicurare che i clienti abbiano prodotti pienamente adeguati alla loro effettiva situazione economica e finanziaria e alle loro concrete esigenze.

Infine, l’Autorità invita gli operatori a potenziare – se non già fatto e specie in fase di avvio del nuovo framework – i contatti su base individuale con la clientela, con l’obiettivo di prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori.

Gli intermediari devono, inoltre, porre particolare attenzione ai soggetti che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all’entrata in vigore della nuova definizione; in questi casi, l’Autorità raccomanda agli intermediari di prendere contatto con la clientela per valutare le soluzioni più opportune per prevenire la riclassificazione delle esposizioni.

Si precisa, inoltre, che la nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela, come ribadito dall’Autorità con la Comunicazione e i chiarimenti forniti contestualmente alle presenti Indicazioni.

Applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Indicazioni Banca d’Italia in tema di rapporti con la clientela

Comunicato stampa del 28 dicembre 2020

Q&A sulla nuova definizione di default

Chiarimenti Banca d’Italia sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi

Comunicazione del 28 dicembre 2020 – Nuova definizione di default: segnalazioni di Centrale dei rischi

Normativa nazionale – Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Gazzetta Ufficiale – Decreto Milleproroghe

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (cd. “Decreto Milleproroghe”).

Il Decreto prevede, tra le altre cose, la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021 di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si segnala, in particolare, la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021 dei seguenti termini riguardanti:

  • le norme in materia di svolgimento a distanza delle assemblee di società ed enti (si veda articolo 3, comma 6 del Decreto Milleproroghe) precedentemente valide sino al 31 dicembre 2020;
  • le norme in materia di sottoscrizione e comunicazioni in maniera semplificata dei contratti bancari, finanziari e assicurativi (si veda articolo 19 e i punti 21 e 27 dell’Allegato 1 del Decreto Milleproroghe) precedentemente valide sino al 31 dicembre 2020;
  • le norme riguardanti lo svolgimento del lavoro agile (si veda articolo 19 e il punto 29 dell’Allegato 1 del Decreto Milleproroghe) precedentemente valide sino al 31 gennaio 2021.

Il Decreto Milleproroghe è in vigore dal 31 dicembre 2020.

Decreto-Legge n. 183 del 31 dicembre 2020. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea

Normativa nazionale – Brexit

Intermediari bancari e finanziari britannici operanti in Italia

Comunicazioni di Banca d’Italia e di Consob sulle disposizioni riguardanti la Brexit contenute nel cd. “Decreto Milleproroghe”

L’art. 22 del Decreto-legge n. 183/2020 (cd. “Decreto Milleproroghe“), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, ha introdotto alcune disposizioni sull’operatività degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione del Regno Unito che intendono operare in Italia dopo lo scadere del periodo di transizione (31 dicembre 2020) previsto dall’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit).

Tale articolo prevede norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi, al fine di assicurare alla clientela di tali operatori la continuità nella prestazione dei servizi e adeguate forme di tutela dei propri interessi.

A tal fine, Banca d’Italia e Consob hanno emanato, in data 2 gennaio 2021 – ciascuna per i soggetti di propria competenza (Banca d’Italia per le banche, i gestori di fondi di investimento, gli istituti di pagamento e gli IMEL, Consob per gli intermediari che prestano servizi di investimento) – specifiche Comunicazioni in cui forniscono indicazioni e spiegazioni sul contenuto delle disposizioni di cui al suddetto art. 22 del “Milleproroghe”.

Relativamente alle disposizioni di interesse per gli intermediari britannici operanti in Italia, le Autorità precisano che gli operatori che hanno presentato entro il 31 dicembre 2020 l’istanza per l’autorizzazione come intermediari di paese terzo ma non hanno ancora ricevuto il rilascio o il diniego dell’autorizzazione stessa, possono continuare a prestare l’attività o il servizio già esercitato fino al rilascio dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

Le Autorità precisano che in tale periodo – cd. “periodo di operatività limitata” o “periodo di grazia” – agli operatori è consentito svolgere le sole attività per le quali è stata richiesta l’autorizzazione, limitandosi alla gestione dei rapporti esistenti. Non è, quindi, permessa l’acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere, mentre sono consentite le attività di “life-cycle event” per i contratti derivati in essere non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale.

È in ogni caso vietata agli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi la prestazione di servizi di investimento nei riguardi della clientela al dettaglio e dei clienti professionali su richiesta.

Inoltre, nel periodo di operatività limitata fino al rilascio dell’autorizzazione, gli operatori britannici operanti con succursale devono mantenere l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiani (Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziario); le banche operanti in libera prestazione di servizi possono non aderire all’Arbitro Bancario Finanziario, qualora aderiscano o siano sottoposte a un sistema estero di risoluzione alternativa delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea; in tal caso esse sono tenute a comunicare a Banca d’Italia il sistema stragiudiziale estero al quale aderiscono o sono sottoposte.

Gli operatori che operano mediante succursale devono, inoltre, aderire di diritto ai sistemi nazionali di garanzia cioè ai Sistemi di garanzia dei depositi italiani (DGS) e al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) secondo i rispettivi Statuti.

In caso di diniego dell’autorizzazione, gli operatori britannici devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l’autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti; essi sono, inoltre, tenuti a restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.

Con riguardo ai finanziamenti bancari, si precisa che la cessazione dell’attività non comporta alcuna modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all’estinzione anticipata.

Con riferimento alle disposizioni di interesse per i clienti degli intermediari britannici operanti in Italia, il “Decreto Milleproroghe” ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti, che sono state chiarite in ulteriori specifiche Comunicazioni sia da parte di Banca d’Italia che di Consob.

In tal senso, gli operatori che usufruiranno del cd. “periodo di grazia” in attesa dell’autorizzazione, dovranno assicurare un’adeguata informazione ai clienti sugli effetti della Brexit.

Inoltre, per consentire ai depositanti e agli investitori di conoscere quale sistema di garanzia e di indennizzo è responsabile della protezione dei loro risparmi, gli operatori dovranno fornire ai propri clienti le informazioni previste dalla legge, il più presto possibile e, in ogni caso, entro il 10 febbraio 2021.

Infine, le Autorità raccomandano nuovamente alla clientela che intenda recedere dal contratto o trasferirlo presso un altro operatore autorizzato di attivarsi tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge (che possono prevedere modalità particolari di esercizio dei diritti dei clienti).

Comunicazione Banca d’Italia agli intermediari britannici operanti in Italia riguardo alle disposizioni sulla Brexit contenute nel DL n. 183/2020

Comunicazione Banca d’Italia ai clienti degli intermediari britannici operanti in Italia

Comunicati Consob rivolti (i) agli intermediari britannici operanti in Italia in merito alle disposizioni sulla Brexit contenute nel decreto “Milleproroghe” e (ii) ai clienti di intermediari britannici operanti in Italia in relazione alla Brexit

Normativa nazionale – Forme pensionistiche complementari

Obblighi di trasparenza e modalità di adesione

Delibere Covip del 22 dicembre 2020.

Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

In data 4 gennaio 2021, Covip ha pubblicato due Provvedimenti adottati il 22 dicembre 2020:

  • Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza;
  • Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” sono l’esito della consultazione tenutasi tra febbraio e aprile 2020; tali nuove Istruzioni revisionano e aggiornano le disposizioni legislative dell’Autorità in materia di trasparenza per adeguarle alle novità introdotte nel Decreto legislativo n. 252/2005 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari dal Decreto legislativo n. 147/2018 attuativo della Direttiva IORP II (Direttiva (UE) 2016/2341) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Si precisa che le disposizioni di Covip – già coerenti con gran parte delle novità introdotte in recepimento della Direttiva IORP II (di portata limitata per l’ordinamento italiano) – sono state riesaminate interamente dall’Autorità con l’obiettivo di consolidarle e renderle più attuali.

Più nel dettaglio – in tema di trasparenza – la normativa primaria da ultimo aggiornata con i disposti della IORP II, esplicita adesso i principi di carattere generale in materia di informativa, prescrivendo l’accuratezza, la tempestività, la chiarezza, la gratuità e la facilità di reperimento delle informazioni fornite agli aderenti (potenziali ed effettivi) e ai beneficiari.

Pertanto, Covip ha riunito in un unico documento le precedenti disposizioni in materia di trasparenza, strutturando le nuove Istruzioni nelle seguenti Sezioni:

  • Sezione I “Disposizioni di carattere generale”, contenente i principi generali in tema di informativa ai (potenziali) aderenti e beneficiari nonché le definizioni e le regole generali di redazione;
  • Sezione II “Disposizioni in materia di annunci pubblicitari”, che rappresenta la trasposizione delle attuali disposizioni con alcune variazioni di carattere marginale;
  • Sezione III “Disposizioni in materia di Nota informativa per i potenziali aderenti”, che contiene alcuni disposti revisionati riguardanti la struttura, i contenuti e la forma grafica della Nota Informativa;
  • Sezione IV “Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari”, che contiene alcune novità relative ai documenti informativi destinati agli aderenti e ai beneficiari (prospetti e altre informative);
  • Sezione V “Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche”, contenente le attuali disposizioni di Covip in materia aggiornate;
  • Sezione VI “Disposizioni sui siti web, sulle tecnologie informatiche e sui rapporti con gli aderenti e i beneficiari”, che contiene nuove disposizioni riguardanti l’utilizzo delle tecnologie informatiche (ad esempio, l’area riservata dei siti web) per semplificare e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti nonché per favorire la diffusione di documenti e informazioni utili.

Contestualmente Covip – senza tenere alcuna consultazione – ha aggiornato le proprie disposizioni sulle modalità di raccolta delle adesioni, alla luce delle novità contenute nelle nuove “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” pubblicando il nuovo “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, che si sostituisce alla Deliberazione del 25 maggio 2016.

Le Istruzioni in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari entrano in vigore il 1° maggio 2021 (salvo alcune eccezioni).

A partire da tale data saranno abrogati i Provvedimenti Covip contenenti le precedenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la richiamata Deliberazione del 25 maggio 2016, contenente il precedente Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

Normativa europea – Cybersecurity

Nuova strategia europea per la cibersicurezza e nuove norme

Strategia della Commissione europea per la cibersicurezza, revisione della Direttiva NIS e nuove norme per rendere più resilienti i soggetti critici

La Commissione europea ha presentato, in data 16 dicembre 2020, la nuova “Strategia dell’UE per la cibersicurezza per il decennio digitale”, volta a rafforzare la resilienza collettiva dell’Europa contro le minacce informatiche e a garantire che tutti i cittadini e tutte le imprese possano beneficiare appieno di servizi e strumenti digitali affidabili.

La nuova Strategia per la cibersicurezza contiene proposte concrete di iniziative politiche, di regolamentazione e di investimento che riguardano tre aree d’azione dell’UE: 

(i) resilienza, sovranità tecnologica e leadership

(ii) sviluppo della capacità operativa di prevenzione, deterrenza e risposta e

(iii) promozione di un ciberspazio globale e aperto grazie a una maggiore cooperazione.

Contestualmente alla Strategia, la Commissione ha presentato due proposte legislative per affrontare la questione della resilienza sia informatica che fisica dei soggetti critici e delle reti essenziali, nel dettaglio:

  • Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148” e
  • Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities”.

Le due proposte di Direttiva riguardano un’ampia gamma di settori – tra cui quello dei servizi bancari – e mirano ad affrontare in maniera coerente e complementare i rischi online e offline attuali e futuri, dagli attacchi informatici.

In particolare, la prima proposta di Direttiva rappresenta il riesame delle norme europee in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui alla Direttiva (UE) 2016/1148 (cd. Direttiva NIS); si tratta della cd. “NIS 2”, sulla quale la Commissione ha già tenuto una consultazione pubblica tra luglio e ottobre 2020.

La NIS 2 – che si sostituirà alla Direttiva NIS, abrogandola – èvolta arispondere alle crescenti minacce dovute alla digitalizzazione e si rivolge alle entità di medie e grandi dimensioni di diversi settori; essa renderà più rigidi i requisiti di sicurezza imposti alle imprese, semplificherà gli obblighi di notifica e introdurrà misure di vigilanza più rigorose per le autorità nazionali, armonizzando i regimi sanzionatori in tutti gli Stati membri.

La seconda proposta di Direttiva, invece, rappresenta la cd. “Direttiva sulla resilienza dei soggetti critici”; essa intende estendere sia l’ambito di applicazione, sia la profondità della “Direttiva 2008/114/CE del Consiglio sulle infrastrutture critiche europee” che attualmente è applicabile solo ai settori dell’energia e dei trasporti; la Commissione propone in questa sede di contemplare dieci settori, tra cui quello bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari.

Le proposte legislative sono ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio che dovranno esaminare e adottare i testi proposti dalla Commissione.

Comunicato stampa: Nuova strategia dell’UE per la cibersicurezza e nuove norme per rendere più resilienti i soggetti critici fisici e digitali 

La strategia dell’UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148

Annexes to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities

Annex to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software

Regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione sulla deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 dicembre 2020 è stato pubblicato il “Regolamento Delegato (UE) 2020/2176 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1”.

Il Regolamento delegato è stato adottato ai sensi dell’art. 36 “Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

In particolare, il Regolamento delegato apporta modifiche mirate al “Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 integrativo del CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti”; nello specifico, esso inserisceil nuovo art. 13-bis riguardante il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software, ossia attività immateriali il cui valore non viene influenzato negativamente  dalla risoluzione, dall’insolvenza o dalla liquidazione dell’ente.

Più nel dettaglio, il Regolamento delegato determina la metodologia che deve essere adottata dagli enti ai fini del trattamento prudenziale di tali attività, specificando le modalitàdi deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET 1) nonché di ammortamento prudenziale applicabili a tale tipologia di attività.

Il Regolamento delegato è in vigore dal 23 dicembre 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento Delegato (UE) 2020/2176 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner | Legal

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Associate Partner | Legal

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director | Legal