A cura di Francesca Tironi e Valentina Panettella
Stando ai dati pubblicati dal Ministero del Lavoro, sarebbero ben 50.459 i lavoratori coinvolti e 106 le piccole, medie e grandi imprese che, ad oggi, da Nord a Sud, hanno avuto accesso al Fondo nuove competenze.
Il Fondo nuove competenze, istituito dall’art. 88 del Decreto Rilancio, rappresenta uno strumento di politica attiva che, oltre a sostenere l’azienda agevolandone l’adeguamento ai modelli organizzativi e produttivi mutati a seguito dell’emergenza epidemiologica, mira a innalzare la professionalità del capitale umano nel mercato del lavoro, permettendo ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze e incrementarne l’occupabilità.
Mediante specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, le parti stipulanti concordano che una percentuale dell’orario di lavoro dei lavoratori coinvolti venga destinato allo svolgimento di un progetto formativo volto allo sviluppo delle competenze (e non alla mera formazione obbligatoria).
Gli accordi, infatti, devono precipuamente indicare le esigenze del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze collegate all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi, o fare riferimento allo sviluppo di competenze tese all’incremento dell’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative. È dunque richiesta l’individuazione di un piano formativo che sia personalizzato e performante.
Il Fondo, inoltre, copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nel limite di 250 ore per ciascun lavoratore.
Le attività formative possono essere erogate da tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado e altri organismi che svolgono attività di formazione.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte dell’ANPAL (il termine è elevato a 120 giorni al ricorrere di determinate circostanze). Tali termini presentano una natura non perentoria e, in presenza di comprovate ragioni, potranno essere estesi, previa valutazione dell’ANPAL.
Mentre il termine per la sottoscrizione dei suddetti accordi risulta fissato al 31 dicembre 2020 (eventualmente prorogabile previa modifica del decreto ministeriale attuativo), non è prevista una scadenza limite per la presentazione delle istanze, che potranno essere trasmesse fino all’esaurimento dei fondi.
I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di trattamenti di integrazione salariale in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dall’ammortizzatore sociale e dal Fondo. È necessario aver terminato il periodo di cassa integrazione – anche il giorno prima – per accedere al Fondo.
Ciò non toglie che vi sia compatibilità tra l’accesso al Fondo e la fruizione da parte dell’azienda di trattamenti di sostegno al reddito, a condizione, però, che non riguardino il medesimo lavoratore.
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