Legge di Bilancio 2021: focus sugli incentivi fiscali del Piano Nazionale Transizione 4.0

A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Francesca Errico

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (cd. Legge di Stabilità 2021) ha introdotto importanti novità in ambito di agevolazioni fiscali per le imprese, prolungando le misure previste dal Piano Nazionale Transizione 4.0 e rafforzandone l’intensità degli aiuti. Di seguito analizziamo gli aspetti salienti della nuova disciplina.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, co. 1051-1063)

Fermo restando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (di cui abbiamo parlato nella newsalert dello scorso 24 gennaio 2020), la Legge di Stabilità per il 2021 riconosce un credito d’imposta differenziato in base alla tipologia di investimento ed al momento in cui lo stesso viene effettuato.

In base al comma 1052, possono beneficiare di tale agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito, ad esclusione di quelle sottoposte a liquidazione volontaria, procedure concorsuali e destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001, ed a condizione che siano in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In base al comma 1053, restano ancora esclusi dal credito d’imposta in oggetto, come per il periodo 2020, i beni indicati all’art 164, comma 1 TUIR (mezzi di trasporto a motore), quelli per cui il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, i fabbricati, le costruzioni ed i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 208/2015, i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

Beni strumentali materiali e immateriali “ordinari”

Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2M€ e investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’Allegato B annesso alla medesima Legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1M€, è riconosciuto un credito d’imposta pari al:

  • 10% del costo d’acquisto, se l’investimento è effettuato tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. L’intensità del credito è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • 6% del costo se l’investimento è sostenuto tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.
Beni strumentali materiali “4.0”

Per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono previste aliquote differenziate in base al momento in cui viene effettuato l’acquisto del bene e in base al relativo costo.

Nello specifico, se gli investimenti vengono effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 50% del costo per investimenti fino a 2,5M€;
  • 30% del costo per investimenti superiori a 2,5M€ e fino a 10M€;
  • 10% del costo per investimenti superiori a 10M€ e fino a 20M€.

Se, invece, i suddetti investimenti vengono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 40% del costo per investimenti fino a 2,5M€;
  • 20% del costo per investimenti superiori a 2,5M€ e fino a 10M€;
  • 10% del costo per investimenti superiori a 10M€ e fino a 20M€.
Beni immateriali “4.0”

Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all’Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1M€. In questo caso il periodo agevolabile non prevede la distinzione tra 2021 e 2022, per cui il tetto massimo di spesa va considerato sull’intero periodo. La norma, inoltre, inserisce tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per servizi in relazione all’utilizzo di suddetti beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni materiali e immateriali “4.0”. È confermata la possibilità di poter iniziare a fruire del credito d’imposta nella misura prevista per i beni strumentali “ordinari”, qualora l’interconnessione dei beni “4.0” avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione.

La Legge di Bilancio, inoltre, ha introdotto la possibilità di utilizzare il credito spettante in un’unica quota annuale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5M€ che effettuano investimenti in beni strumentali “ordinari” a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Resta ferma la condizione in base alla quale, qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni oggetto di incentivo vengono ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive estere, anche se appartenenti al beneficiario, è prevista una riduzione del credito d’imposta spettante, con la possibilità di riversare entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato.

La norma prosegue specificando che per tali fattispecie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi 35 e 36. Pertanto, se il bene viene ceduto a titolo oneroso, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  2. attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Invece, nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le condizioni previste dalle lettere a) e b) di cui sopra, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Comunicazioni, oneri documentali e controlli

La Legge di Stabilità 2021 prevede che le imprese che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali con caratteristiche 4.0 inviano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), i cui termini e modalità verranno definiti con un decreto di prossima emanazione. In base all’Avvertenza del 29 dicembre 2020, tale comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione, da parte del Ministero, delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, ma l’invio della comunicazione avviene da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa e pertanto il diritto alle agevolazioni e l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.

I soggetti che usufruiscono del credito d’imposta sono tenuti a conservare tutta la documentazione idonea al fine di dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Nello specifico, la norma conferma l’obbligo di riportare nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.

Relativamente agli investimenti effettuati in beni “4.0” con un costo di acquisizione superiore a 300K€ è confermato l’obbligo per le imprese di produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017, e che tali beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni “4.0” il cui costo d’acquisto è inferiore ai 300K€, la norma conferma la possibilità di sostituire la perizia di cui sopra con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, transizione ecologica ed altre attività innovative (art. 1, co. 1064, lett. a – h)

Fermo restando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (di cui abbiamo parlato nella newsalert dello scorso 28 gennaio 2020), la Legge di Stabilità per il 2021 ha esteso di due anni la durata del pacchetto dei crediti di impostaper attività di R&S, innovazione tecnologica, transizione ecologica ed altre attività innovative, facendovi rientrare gli investimenti effettuati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La norma, oltre ad estendere la durata di tali misure, ne ha anche rafforzato la portata, potenziando le aliquote dei benefici ed innalzando il tetto massimo fruibile da ciascuna impresa. Peraltro, è stata chiarita l’applicabilità non solo per le imprese commerciali (che generano reddito d’impresa) ma anche per le agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell’articolo 32 del Tuir.

Nello specifico, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 20% per gli investimenti in R&S, nel limite massimo annuale di 4M€;
  • 15% per gli investimenti in progetti di innovazione tecnologica digitale 4.0 o per progetti finalizzati a raggiungere obiettivi di transizione ecologica, nel limite massimo annuale di 2M€;
  • 10% per gli investimenti in innovazione tecnologica “ordinaria” e le attività di design ed ideazione estetica, nel limite massimo annuale di 2M€.

Tra le altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio vi è l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili. Sull’effettiva portata di tale novità sarà necessario attendere ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma al momento l’ipotesi più plausibile è che l’asseverazione debba essere apposta dal perito in tribunale.

Inoltre, tra le spese ammissibili ai fini del credito d’imposta per investimenti in altre attività innovative (cioè il design e l’ideazione estetica), la Legge di Stabilità inserisce anche le quote di ammortamento relative ai software utilizzati nello svolgimento delle attività ammissibili.

In relazione agli investimenti in innovazione tecnologica e transizione ecologica la Legge di Bilancio interviene puntualizzando che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% sia delle spese di personale e sia delle spese per contratti di ricerca cd. extra-muros.

La Legge di Bilancio precisa, inoltre, l’ammissibilità delle seguenti spese sostenute nei confronti di soggetti esteri fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996:

  • credito d’imposta R&S: contratti di ricerca extra-muros e quote di ammortamento relative all’acquisto di privative industriali;
  • credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica e transizione ecologica: spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;
  • credito d’imposta per altre attività innovative: le spese per contratti aventi ad oggetto  il  diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili e le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti.

In relazione ai crediti d’imposta in discussione, si precisa che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 23/12/2020, ha fornito importanti chiarimenti ed aperture in materia di sanzioni. E’ stato infatti precisato che nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, si configuri un’ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente”, per la cui fattispecie è prevista una sanzione dal 100% al 200% della misura del credito, gli Uffici competenti, dinnanzi ad una manifesta sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la suddetta sanzione, possono operarne una riduzione fino alla metà del minimo, così come previsto dall’art. 7, co. 4, del DL n. 472 del 1997.

Credito d’imposta per attività di R&S nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, co. 185-187)

La Legge di Bilancio, ai commi 185-187, ha prorogato di due anni anche le aliquote maggiorate previste nel caso in cui le attività di R&S agevolabili siano effettuate nelle aree del Mezzogiorno, che erano state introdotte dal Decreto Rilancio (art. 244 del DL 19 maggio 2020, n. 34).

Pertanto, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che negli esercizi fiscali 2021 e 2022 effettuano nelle strutture produttive ubicate in suddette regioni investimenti in attività di R&S (di cui all’art. 1, co. 200, della Legge di Bilancio 2020), compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50M€ oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43M€;
  • 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10M€;
  • 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10M€.

Credito d’imposta Formazione 4.0 (art. 1 co. 1064, lett. i – l)

La Legge di Bilancio è intervenuta, anche in questo caso, sulla durata di tale agevolazione prolungandola di due anni e facendovi rientrare tutti gli investimenti ammissibili sostenuti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Per la verità alla lettera l) il legislatore, nell’introdurre il nuovo comma 210-bis nella legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) fa riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, sollevando alcuni dubbi, che si spera siano chiariti dalle circolari di futura emanazione, sul fatto che la proroga possa essere valida per tre anni.

Inoltre, la norma prevede anche un ampliamento delle voci di spesa ammissibili. Pertanto, “a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023” si considerano ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tra cui rientrano:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

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