A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa nazionale – Settore assicurativo
Piani di risanamento e finanziamento
Documento di consultazione Ivass n. 1/2021
Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento
Con il documento di consultazione n. 1 del 12 gennaio 2021, Ivass ha sottoposto a consultazione pubblica lo “Schema di Regolamento recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al Titolo XVI (Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private”.
Con tale schema di Regolamento Ivass intende disciplinare il processo di redazione e approvazione, nonché i contenuti dei piani di risanamento e di finanziamento, sia a livello individuale che di gruppo, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 222, 222-bis, 223-ter e 227 del CAP.
A seguito del recepimento della Direttiva Solvency II, infatti, il CAP contempla, a differenza del regime previgente, un termine per la presentazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento da parte dell’impresa stabilito, rispettivamente, in due mesi e in un mese a decorrere dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) o del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
Il CAP richiede, inoltre, che l’impresa, attraverso le misure illustrate nei piani di risanamento e di finanziamento, ripristini il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo, rispettivamente, entro sei mesi ed entro tre mesi dalla rilevazione dell’inosservanza degli stessi.
Pertanto, al fine di dettagliare quanto stabilito dal CAP, Ivass ha predisposto lo schema di Regolamento in esame che specifica a livello contenutistico e procedimentale, le fasi di predisposizione e approvazione dei piani di risanamento e finanziamento.
Nel disciplinare i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento, l’Autorità ha seguito un approccio principle-based, senza prevedere schemi e report predefiniti ma, piuttosto, delineando una cornice e un contenuto minimo. In questo modo, sarà possibile assicurare sia al soggetto vigilato che all’Ivass stessa la necessaria flessibilità nella determinazione degli elementi da indicare nel caso concreto.
Si precisa, infine, che i termini procedimentali di approvazione dei piani di risanamento e di finanziamento, previsti anche dal previgente regime Solvency I, sono attualmente disciplinati dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014; pertanto, l’Autorità propone di apportare i necessari adeguamenti a tale Regolamento al fine di coordinarlo con la vigente normativa primaria.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte devono essere inviate all’Ivass entro il 26 febbraio 2021.
Documento di consultazione Ivass n. 1 del 12 gennaio 2021
Normativa nazionale – Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
CONSOB – Delibera n. 21672 del 13 gennaio 2021. Ulteriore proroga delle previsioni sul regime di trasparenza rafforzata per le comunicazioni delle partecipazioni societarie e le “dichiarazioni delle intenzioni”
Consob, tenuto conto della perdurante situazione di incertezza circa l’evolversi della situazione economico-finanziaria generata dal Covid-19, ha prorogato ulteriormente per un periodo di tre mesi – quindi fino al 13 aprile 2021 (salvo revoca anticipata) – le disposizioni di cui alle Delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 che prevedono, rispettivamente, un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda:
- la comunicazione all’Autorità delle partecipazioni rilevanti detenute dagli investitori in società ad azionariato particolarmente diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del TUF;
- la comunicazione all’Autorità degli obiettivi di investimento (cd. “dichiarazioni delle intenzioni”) in caso di acquisizioni di partecipazioni in determinate società quotate ad azionariato diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 4-bis del TUF.
Si ricorda che tale regime di trasparenza rafforzata era già stato prorogato a luglio scorso fino al 12 ottobre 2020 (Delibera n. 21434 dell’8 luglio 2020) e poi a ottobre scorso fino al 13 gennaio 2021 (Delibera n. 21525 del 7 ottobre 2020).
Delibera Consob n. 21672 del 13 gennaio 2021
Normativa nazionale – Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
GAZZETTA UFFICIALE – Decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
Il Decreto-Legge ha previsto, tra le altre, la proroga al 30 aprile 2021 del termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 poiché sussistono le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali volte a contenere la diffusione del virus.
Si ricorda che il termine dello stato di emergenza era stato precedentemente prorogato – dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 – con il Decreto-Legge n. 125/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 159/2020.
Il Decreto-Legge – in vigore dal 14 gennaio 2021 – sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2
Normativa europea – Progetti di consolidamento bancario
Aspettative di vigilanza della BCE
Guida BCE sui progetti di consolidamento nel settore bancario
La BCE ha pubblicato il 12 gennaio 2021 un documento dal titolo “Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector”.
Si tratta della Guida che specifica l’approccio di vigilanza della BCE con riferimento ai progetti di consolidamento nel settore bancario.
L’attività di vigilanza della BCE è, infatti, volta a garantire che tali operazioni risultino conformi al quadro prudenziale europeo e garantiscano la sana e prudente gestione dei rischi e, in generale, degli enti creditizi coinvolti nell’operazione; inoltre, le operazioni di consolidamento devono essere trasparenti nei confronti del mercato.
A tale fine, la BCE precisa che utilizzerà i propri strumenti di vigilanza per facilitare i progetti di consolidamento sostenibili. Tali progetti devono essere basati su piani aziendali e di integrazione credibili, devono migliorare la sostenibilità del modello di business dei soggetti coinvolti e rispettare standard elevati di governance e di gestione del rischio.
Per aiutare e incentivare gli enti creditizi a disegnare progetti di consolidamento sostenibili, la Guida chiarisce i seguenti aspetti chiave, secondo i quali la BCE:
- non penalizzerà i piani di integrazione credibili con requisiti patrimoniali più elevati (i cd. Pillar 2 capital requirements);
- accetterà l’uso temporaneo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali esistenti;
- si aspetta che i profitti derivanti dal cd. avviamento negativo (badwill) vengano utilizzati come capitale della nuova banca creata.
Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector
Press release. ECB finalises guide on supervisory approach to consolidation
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