Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa nazionale – Esponenti aziendali

Procedura di valutazione dell’idoneità

Documento di consultazione di Banca d’Italia per l’elaborazione di Disposizioni in materia di “Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”

Banca d’Italia ha pubblicato, in data 20 gennaio 2021, un documento di consultazione riguardante lo schema di Disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione, da parte dell’Autorità, dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP) e sistemi di garanzia dei depositanti.

Le Disposizioni proposte sono in linea con il recente Decreto del MEF n. 169/2020 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche e degli altri intermediari finanziari disciplinati nel TUB” eattuano l’articolo 26 “Esponenti aziendali” del TUB(Testo Unico Bancario).

Esse sono volte a disciplinare gli aspetti procedurali relativi alla valutazione dell’idoneità degli esponenti da parte di Banca d’Italia e i connessi necessari adempimenti da parte degli intermediari.

Il sopramenzionato Decreto del MEF – derivante dall’articolo 26 del TUB aggiornato in recepimento della Direttiva CRD V – ha innovato in modo significativo i requisiti di idoneità applicabili a banche, intermediari finanziari, confidi, IMEL, IP e sistemi di garanzia dei depositanti e ha dettato disposizioni riguardanti la procedura di valutazione che deve essere seguita da tali soggetti per verificarne il rispetto.

Si è resa, pertanto, necessaria in tale contesto la revisione della procedura di Banca d’Italia per la verifica dell’idoneità degli esponenti e il raccordo della stessa con la procedura che dovrà essere seguita dagli intermediari ai sensi del Decreto.

Si precisa, inoltre, che le nuove Disposizioni proposte tengono conto (i) della disciplina europea in materia contenuta negli Orientamenti congiunti EBA & ESMA del 2017 sulla valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali (attualmente sottoposti a revisione) e nella Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (aggiornata nel 2018), nonché (ii) delle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia che incidono su profili connessi (come le disposizioni sull’organizzazione e il governo societario delle banche, a loro volta sottoposte in consultazione a dicembre 2020).

A tal fine, lo schema di Disposizioni prevede, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del TUB, i termini e le modalità con cui Banca d’Italia svolgerà le proprie verifiche di idoneità degli esponenti e valuterà il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi.

Nello specifico, lo schema di Disposizioni delinea –seguendo l’impostazione del Decreto del MEF–la procedura di Banca d’Italia per la valutazione dell’idoneità, distinguendo principalmente le seguenti ipotesi:

  • l’esponente è nominato dall’assemblea (nel qual caso la verifica dell’idoneità deve essere svolta dopo tale nomina);
  • l’esponente non è nominato dall’assemblea o si tratta della nomina di responsabili delle principali funzioni aziendali (nel qual caso la valutazione dell’idoneità deve essere condotta, di norma, prima che essi abbiano assunto l’incarico).

Nel primo caso, Banca d’Italia propone sostanzialmente di estendere la procedura di verifica (cd. procedura ex post) già prevista per banche, IP e IMEL anche agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, ai confidi e ai sistemi di garanzia dei depositanti.

Nel secondo caso, invece, viene proposto che sia l’organo competente a trasmettere a Banca d’Italia la documentazione relativa alla valutazione di idoneità dell’esponente o del responsabile della principale funzione aziendale e che l’incarico non possa essere assunto prima della scadenza del termine entro cui l’autorità di vigilanza conduce la sua valutazione (cd. procedura ex ante), salvo casi eccezionali di urgenza.

Indipendentemente dal tipo di procedura (ex ante o ex post), l’analisi delle situazioni degli esponenti deve essere condotta, dall’organo competente per la verifica, partitamente per ciascun esponente, in linea con quanto già stabilito dalla vigente procedura per le banche.

E’ possibile fornire osservazioni e commenti al documento di consultazione entro il 19 febbraio 2021.

Documento di consultazione di Banca d’Italia del 20 gennaio 2021

Normativa nazionale – Acquisto di partecipazioni qualificate

Informazioni a corredo dell’istanza di autorizzazione

Documento di consultazione di Banca d’Italia per l’elaborazione di Disposizioni in materia di “Informazioni e documenti da trasmettere all’Autorità nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata”

In data 20 gennaio 2021, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica la proposta di nuove Disposizioni in materia di informazioni e documenti da trasmettere nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata.

Le nuove Disposizioni proposte – che danno attuazione all’art. 19 del Testo Unico Bancario (TUB) e all’art. 15 del Testo Unico della Finanza (TUF), entrambi modificati in recepimento della Direttiva CRD V – sono volte a individuare le informazioni e i documenti che i candidati acquirenti di partecipazioni qualificate in Banche, Intermediari finanziari, Istituti di moneta elettronica (IMEL), Istituti di pagamento (IP) e Gestori del risparmio (SGR, SICAV e SICAF) devono trasmettere a Banca d’Italia a corredo dell’istanza di autorizzazione .

L’attuale disciplina nazionale primaria prevede, infatti, che i candidati acquirenti, che intendono acquisire partecipazioni qualificate – ossia che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 20, 30 o 50% – in intermediari vigilati operanti nel settore bancario e finanziario, debbano ottenere la preventiva autorizzazione di Banca d’Italia ad esito delle valutazioni da questa condotte.

Si precisa, inoltre, che le nuove Disposizioni proposte tengono conto della disciplina europea in materia contenuta negli “Orientamenti delle ESAs per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario” del 2017, nonché delle policy stances della BCE in materia.

Pertanto, con il documento di consultazione, Banca d’Italia individua le informazioni e i documenti che il candidato acquirente è tenuto a trasmettere all’Autorità competente per l’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione.

La completezza delle informazioni e dei documenti forniti sarà valutata da Banca d’Italia nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione, tenendo conto delle caratteristiche dell’operazione di acquisto.

Si precisa, infine, che le informazioni riguardanti le acquisizioni di partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento sono invece contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946.

E’ possibile fornire osservazioni e commenti al documento di consultazione entro il 22 marzo 2021.

Documento di consultazione di Banca d’Italia del 20 gennaio 2021

Normativa nazionale – Brexit

Imprese di assicurazione britanniche operanti in Italia

Comunicazione Ivass sulle disposizioni riguardanti la Brexit contenute nel cd. “Decreto Milleproroghe”

L’art. 22 del Decreto-legge n. 183/2020 (cd. “Decreto Milleproroghe“), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, ha introdotto alcune disposizioni sull’operatività degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione del Regno Unito che intendono operare in Italia dopo lo scadere del periodo di transizione (31 dicembre 2020) previsto dall’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit).

Tale articolo prevede norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi, al fine di assicurare alla clientela di tali operatori la continuità nella prestazione dei servizi e adeguate forme di tutela dei propri interessi.

A tal fine, Ivass (in linea con quanto già comunicato da Banca d’Italia e Consob) ha pubblicato, in data 15 gennaio 2021, una Comunicazione in cui fornisce indicazioni e spiegazioni sul contenuto delle disposizioni di cui al suddetto art. 22 del “Milleproroghe”.

In particolare, l’Autorità sottolinea che le imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito che sino al 31 dicembre 2020 risultavano abilitate ad esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi sono state cancellate – dal 1° gennaio 2021 – dagli elenchi tenuti dall’Ivass.

La loro operatività continua nei limiti della gestione delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o ad altro termine evidenziato dall’impresa in uno specifico Piano da presentare all’Autorità.

Tali imprese devono, infatti:

  • aver informato, entro il 15 gennaio 2021, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale;
  • presentare all’Ivass, entro il 31 marzo 2021, un Piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
  • presentare all’Ivass, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del Piano.

L’Autorità ha, inoltre, fornito chiarimenti riguardanti i consumatori relativi all’informativa da ricevere da parte dell’impresa, ai loro diritto di recesso dai contratti (o altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale) nonché ai reclami che possono inviare all’impresa.

Comunicazione Ivass: Disposizioni contenute nel decreto legge n° 183/2020 c.d. “Milleproroghe”  

Normativa nazionale – Forme pensionistiche complementari

Gestione di fondi pensione aperti

Delibera Covip del 13 gennaio 2021

Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

A seguito della consultazione tenutasi tra aprile e giugno 2020, Covip ha pubblicato in data 15 gennaio 2021 la Delibera del 13 gennaio 2021 concernente le “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

Infatti, l’articolo 5-decies del D. lgs. 252/2005 sulle forme pensionistiche complementari – inserito ex novo dal Decreto legislativo n. 147/2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341, cd. Direttiva IORP II – prevede che Covip adotti specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l’assolvimento di determinati obblighi previsti in capo alle società che gestiscono fondi pensione aperti riguardanti il tema di governance dei fondi.

Si tratta, nello specifico, di alcuni obblighi – attualmente previsti dal D. lgs. 252/2005 per i fondi pensione negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica – che devono essere applicati in maniera proporzionale anche dalle società che gestiscono fondi pensione aperti con riferimento ai fondi pensione da esse costituiti (o comunque di cui ne sono titolari), in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Le Istruzioni sono articolate in otto paragrafi, che seguono per lo più l’ordine degli articoli relativi ai singoli obblighi previsti richiamati dall’art. 5-decies del D. lgs. 252/2005, in modo tale da facilitare l’individuazione delle novità ed evidenziare gli interventi da realizzare nonché la relativa tempistica.

Si tratta, in particolare, delle Istruzioni relative alle seguenti materie:

  • Sistema di governo (Art. 4-bis del Decreto);
  • Funzioni fondamentali (Art. 5-ter e quater del Decreto);
  • Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi (Art. 5-ter del Decreto);
  • Funzione di revisione interna (Internal audit) (Art. 5-quater del Decreto);
  • Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive (Art. 5-sexies del Decreto);
  • Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore (Art. 5-septies del Decreto);
  • Politica di remunerazione (Art. 5-octies del Decreto);
  • Valutazione interna del rischio (Art. 5-nonies del Decreto).

Si precisa che tali Disposizioni richiamano di frequente le “Istruzioni di vigilanza dettate dalla Covip nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari” e cioè quelle contenute nella Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020.

Delibera Covip del 13 gennaio 2021

Normativa europea – Imprese di investimento

Remunerazione

Bozze finali di RTS EBA riguardanti il pagamento della remunerazione variabile in strumenti e la remunerazione del personale più rilevante

EBA ha pubblicato, in data 21 gennaio 2021, due documenti riguardanti l’implementazione del nuovo quadro normativo e di vigilanza applicabile alle imprese di investimento con riferimento alle remunerazioni, nel dettaglio: 

  • Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on classes of instruments that adequately reflect the credit quality of the investment firm as a going concern and possible alternative arrangements that are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration”; 
  • Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an investment firm’s risk profile or assets it manages under the Investment Firms Directive (IFD)”. 

Si tratta di due bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborate da EBA ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) che costituisce, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento, applicabile dal 26 giugno 2021

Più nel dettaglio, la prima bozza finale di RTS è stata elaborata ai sensi dell’art. 32 “Remunerazione variabile” della IFD e specifica (i) le categorie di strumenti che possono essere considerati remunerazione variabile e (ii) i possibili dispositivi alternativi nel caso in cui l’impresa non emetta tali strumenti. 

La seconda bozza finale di RTS, invece, è stata elaborata ai sensi dell’art. 30 “Politiche di remunerazione” della IFD e specifica i criteri adeguati per individuare le categorie di personale la cui attività professionale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento (cd. risk takers). 

I documenti sono stati sottoposti alla Commissione europea per l’adozione.

Final report. Draft Regulatory Technical Standards on classes of instruments that adequately reflect the credit quality of the investment firm as a going concern and possible alternative arrangements that are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration

Final Report. Draft Regulatory Technical Standards on criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an investment firm’s risk profile or assets it manages under the Investment Firms Directive (IFD)

Normativa europea – Capital market union

Punto di accesso unico europeo

Avviata consultazione della Commissione Europea sull’istituzione di un punto di accesso unico europeo

La Commissione europea ha pubblicato, in data 20 gennaio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Targeted consultation document. Establishment of a european single access point (ESAP) for financial and non-financial information publicly disclosed by companies.

Si tratta del documento di consultazione attraverso il qualela Commissione europea intende raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento all’istituzione di una nuova piattaforma attiva a livello UE – cd. “punto di accesso unico europeo” (o ESAP “European Single Access Point”) – che fornisca agli investitori un unico accesso a tutte le informazioni finanziarie e non-finanziarie (sulla sostenibilità) riguardanti le società.

Tale iniziativa rappresenta la prima delle 16 azioni annunciate dalla Commissione europea nel suo nuovo “Piano d’Azione sull’Unione dei mercati dei capitali” pubblicato a settembre 2020 per il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali.

In particolare, la Commissione intende affrontare l’attuale mancanza di dati accessibili e comparabili sulle imprese per gli investitori; attualmente, infatti, l’accesso alle informazioni societarie risulta essere altamente frammentato tra i vari Stati membri, dissuadendo gli investimenti transfrontalieri e ponendo in situazione di svantaggio i mercati dei capitali nazionali più piccoli.

Attraverso l’istituzione di un punto di accesso unico europeo, l’obiettivo dell’Autorità è quello di rendere le imprese maggiormente visibili per gli investitori transfrontalieri, diminuire gli oneri di rendicontazione per le imprese e razionalizzare la legislazione europea in materia di comunicazione di dati societari al pubblico.

Pertanto, con la consultazione – strutturata sotto forma di questionario – la Commissione mira a raccogliere feedback da parte di tutti i portatori di interesse e dei vari partecipanti al mercato con riferimento agli aspetti principali riguardanti il punto di accesso unico europeo (caratteristiche, fruibilità e accessibilità, infrastruttura e governance dei dati gestiti).

Specifiche domande riguardano, invece, le entità (non-quotate) che non hanno accesso ai mercati dei capitali, comprese le piccole e medie imprese (PMI), per le quali la mancanza di una gestione integrata delle informazioni a livello dell’UE risulta particolarmente dannosa.

È possibile partecipare alla consultazione fino al 3 marzo 2021.

Targeted consultation document. Establishment of a european single access point (ESAP) for financial and non-financial information publicly disclosed by companies

Normativa europea – Antiriciclaggio

Paesi terzi ad alto rischio

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020 che cancella la Mongolia dall’elenco dei paesi terzi ad alto rischio

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 gennaio 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato”.

Il Regolamento delegato modifica il punto I “Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione” dell’Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/1675 integrativo della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva AML).

In particolare, è stata cancellata da tale elenco la Mongolia – precedentemente aggiunta con il Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020 – a seguito dei considerevoli progressi che tale paese ha compiuto per colmare le carenze strategiche individuate.

Il Regolamento delegato entra in vigore il 7 febbraio 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Enti appartenenti a gruppi di paesi terzi

Progetto di Orientamenti EBA sull’impresa madre nell’UE intermedia ai sensi della Direttiva CRD V

EBA ha pubblicato, in data 15 gennaio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on the monitoring of the threshold and other procedural aspects on the establishment of intermediate EU parent undertakings under Article 21b of Directive 2013/36/EU”.

Si tratta del progetto di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 21-ter “Impresa madre nell’UE intermedia” introdotto nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e riguardante gli enti autorizzati nell’Unione facenti parte di gruppi di paesi terzi.

Il sopramenzionato art. 21-ter prevede, infatti, che gli enti che appartengono a gruppi di paesi terzi – il cui valore totale delle attività nell’Unione è pari o superiore a Eur 40 miliardi – istituiscano una società capogruppo detta “impresa madre nell’UE intermedia”(intermediate EU parent undertakings, IPU).

Pertanto, attraverso gli Orientamenti, EBA specifica (i) la metodologia che gli enti dovranno utilizzare per calcolare il valore totale delle attività nell’Unione dei gruppi di paesi terzi (da calcolare come la media degli ultimi quattro trimestri) e (ii) le modalità di monitoraggio di questo valore, ai fini della conformità al requisito relativo alle IPU.

La consultazione si concluderà il 15 marzo 2021.

Consultation Paper. Guidelines on the monitoring of the threshold and other procedural aspects on the establishment of intermediate EU parent undertakings under Article 21b of Directive 2013/36/EU

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