A cura di Federica Panzeri, Lorenzo Ontano, Andrea Werner Beilin, Luca Ghelli, Daniela Brenna, Arcangelo Vitelli e Beatrice Ottaviani
La Legge n. 178/2020 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di seguito “Legge di Bilancio”) è stata approvata in data 30 dicembre 2020. Nel presente documento analizziamo brevemente le novità di maggior rilievo che sono state introdotte alla disciplina IVA, accise e di alcune imposte di consumo.
Comma 40 (Nozione di preparazioni alimentari)
La nozione di preparazioni alimentari a cui si applica l’aliquota agevolata al 10% (n. 80), Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633/1972) deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Pertanto, secondo la disposizione in commento, dette cessioni possono essere assoggettate all’aliquota IVA del 10% a prescindere dal fatto che siano rese o meno nell’ambito di un servizio di somministrazione di alimenti; seppure ciò non sembri del tutto in linea alle disposizioni comunitarie (Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE) e all’attuale orientamento della Corte di Giustizia.
La norma ha natura di interpretazione autentica del citato n. 80 della Tabella A, d.P.R. n. 633/1972.
Comma 452 (Cessione strumenti di diagnostica per COVID-19)
Le cessioni della strumentazione diagnostica per COVID-19, che presentano appositi requisiti regolamentari indicati dalla norma e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta fino al 31 dicembre 2022.
Comma 453 (Cessione di vaccini contro il COVID-19)
Le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Per completezza, si precisa che l’esenzione prevista dall’art. 124 del c.d. D.L. Rilancio, in ordine ai beni volti al contenimento dell’emergenza epidemiologica diversi da quelli citati ai commi 452 e 453, non è stata prorogata dal legislatore, trovando ora applicazione l’aliquota IVA del 5%
Commi 475-477 (Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 prevede alcune disposizioni in ordine alla disciplina in materia di payback, prevedendo:
- la rideterminazione, a partire dall’anno 2021, dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata e della spesa per acquisti diretti fissandoli rispettivamente al 7% (dal 7,96%) e al 7,85% (7,55%), precedentemente determinati dai commi 398 e 399 della Legge n. 232, 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio per l’anno 2017), fermo restando il valore percentuale complessivo pari al 14,85% ed il limite pari allo 0,20% per acquisti diretti di gas medicinali, stabilito al comma 575 dell’art. 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio per l’anno 2019);
- l’eventuale rimodulazione annuale dei valori percentuali fissati per l’anno 2021, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, “sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale”, su proposta del Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, ferma restando la necessità di lasciare invariato il valore percentuale della spesa farmaceutica complessiva pari al 14,85%;
- che la rideterminazione come sopra declinata sia subordinata all’integrale pagamento degli oneri di ripiano afferenti al superamento del limite degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale, relativi all’anno 2018, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2021. La Legge fissa un importo obiettivo, corrispondente ad un importo non inferiore a 895 milioni di euro, da certificarsi a cura dell’AIFA entro il 10 marzo 2021. A tal proposito, è previsto che, qualora il pagamento corrisposto dalle aziende farmaceutiche sia inferiore a detta soglia, “restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente”, con il conseguente recupero, da parte dell’AIFA, sulle procedure di payback per l’anno 2021, applicando una maggiorazione del 20%;
- la “definitività” dei pagamenti effettuati a titolo di payback per l’anno 2018, compresi quelli corrisposti fino al 31 dicembre 2020, con conseguente estinzione di diritto di tutte le liti pendenti innanzi al giudice amministrativo, per cessata materia del contendere, solo nel caso di raggiungimento della predetta soglia di importo obiettivo. Tale definitività consentirebbe alle aziende che hanno instaurato controversie avverso i provvedimenti emanati dall’AIFA di esercitare “per cassa” il diritto alla detrazione dell’IVA sui pagamenti effettuati a titolo di payback in pendenza di giudizio, secondo le modalità e procedure previste dalla Legge di Bilancio 2018;
- per l’anno 2022, l’aggiornamento dei valori percentuali in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo quanto stabilito dal comma 476 della Legge di Bilancio per l’anno 2021, subordinato all’integrale pagamento, entro il 30 giugno 2021, degli oneri di ripiano relativi al superamento del limite degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2019, da certificarsi a cura dell’AIFA entro il 10 luglio 2021. Anche per tali versamenti, la disposizione ne sancisce la definitività con conseguente estinzione di diritto, per cessata materia del contendere delle liti pendenti innanzi al giudice amministrativo e la possibilità di recuperare l’IVA ad essi relativa.
Commi 708-712 (Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare)
La disposizione integra l’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 prevedendo:
- la definizione di nave adibita alla navigazione in alto mare: ovvero la nave che ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%;
- la definizione di viaggio in alto mare;
- apposita dichiarazione per effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta;
- apposita dichiarazione in relazione all’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto;
- obbligo di indicare in fattura gli estremi di protocollo della dichiarazione di cui al punto 3 e 4;
Introduzione dei commi 3 bis, 3 ter e 4-ter alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 7, D. Lgs. n. 471/1997, con sanzioni amministrative dal 100 al 200%.
Comma 713 (Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)
A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, per il solo anno 2020, sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell’art. 8-bis, comma primo, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972, rispettano tale requisito con riferimento all’anno 2019.
Commi 1075-1076 (Contrasto frodi nel settore carburanti)
Con finalità antifrode, la Legge di Bilancio ha istituito l’obbligo di dotarsi del sistema Infoil per tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con capacità di stoccaggio non inferiore a 3 mila metri cubi.
In caso di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, l’obbligo di trasmettere alle Entrate il modello di garanzia per evitare il pagamento anticipato dell’IVA è trasferito al soggetto garante; è introdotto inoltre un onere comunicativo a carico di chi diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali.
Commi 1079-1083 (Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond IVA)
Con riferimento al contrasto alle frodi connesse all’utilizzo del plafond IVA maturato dai c.d. esportatori abituali, la Legge di Bilancio prevede che l’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni di esportatore abituale, in capo agli operatori economici, e susseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 51 e ss. del d.P.R. n. 633/1972, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.
Nel caso di esito irregolare dei controlli di tipo sostanziale in ordine allo status di esportatore abituale, al contribuente sarà inibita la facoltà di trasmettere nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, viene previsto un incrocio automatico tra SDI e le c.d. dichiarazioni d’intento ideologicamente false al fine di inibire l’emissione da parte del fornitore della fattura elettronica con titolo di non imponibilità facendo riferimento ad un protocollo telematico di una dichiarazione di intento invalidata.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione delle citate disposizioni.
Comma 1084 -Plastic tax
Viene differita al 1° luglio 2021, con alcune modifiche, l’entrata in vigore dell’imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici (MACSI). Tra le novità: inclusione, tra i soggetti passivi, di coloro per conto dei quali i MACSI sono fabbricati; innalzamento a 25 euro della soglia di esenzione dal tributo; attribuzione di responsabilità solidale al pagamento al rappresentante legale di soggetti non residenti; attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell’imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione trimestrale.
Comma 1086 – Sugar Tax
Viene differita al 1° gennaio 2022, con alcune modifiche, l’imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti. Tra le novità: ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento del tributo, che ora include anche chi cede le bevande realizzate, per conto suo, da altro soggetto, gestore dell’impianto di produzione; attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell’imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione mensile.
Commi 1095-1096 (Lotteria degli scontrini)
La Legge di Bilancio prevede che la lotteria degli scontrini includerà esclusivamente operazioni effettuate con pagamenti elettronici in luogo delle estrazioni precedentemente previste e riguardanti sia operazioni effettuate con pagamento in contanti (i.e. “ordinarie”) che con pagamenti elettronici (i.e. “zero contanti”).
Sul punto, si segnala che il D.L. n. 183/2020 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) ha previsto un ulteriore rinvio delle estrazioni della Lotteria degli scontrini subordinandola ad un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli da adottare, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, entro il 1° febbraio 2021.
Commi 1102-1107 (Semplificazioni fiscali)
In ambito di semplificazioni fiscali, la Legge di Bilancio prevede:
- la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni (i.e. soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400 mila euro, se lavoratori autonomi o imprese di servizi, ovvero a 700 mila euro, se esercenti altre attività). La Legge di Bilancio ha, infatti, allineato le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione d’imposta. In particolare, la registrazione delle fatture deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni;
- a partire dal 2022, l’abolizione del c.d. “esterometro” e l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute con controparti non residenti tramite Sistema di Interscambio (di seguito “SdI”);
- a partire dal 2022, la modifica del regime sanzionatorio per la trasmissione dei dati di cui al punto 2. In particolare, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura non trasmessa, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
- l’estensione al 2021 del divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche;
- ulteriori chiarimenti in tema di precompilata IVA.
Comma 1108 (Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore)
La disposizione chiarisce che deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Commi 1109-1115 (Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)
Con riferimento alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la Legge di Bilancio prevede:
- un nuovo termine per la memorizzazione elettronica e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano il corrispettivo (documento commerciale e fattura). In particolare, la trasmissione e la certificazione dei dati dei relativi corrispettivi devono essere effettuate entro l’ultimazione dell’operazione;
- una modifica del regime sanzionatorio, nel dettaglio:
- in caso di omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione dei dati dei corrispettivi, una sanzione pari al 90% dell’imposta. La sanzione si applica una sola volta quando la trasmissione tardiva/omessa di un corrispettivo è seguita dalla sua infedele memorizzazione;
- qualora l’omessa/tardiva o infedele trasmissione del corrispettivo non abbia inciso sulla liquidazione del tributo, è prevista una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione;
- in caso di violazione già constatata, non è possibile ravvedere la sanzione per omessa memorizzazione dei corrispettivi o per memorizzazione con dati incompleti o inesatti.
Infine, la Legge di Bilancio ha rinviato al 1° luglio 2021 la possibilità per i soggetti di cui all’art. 22, d.P.R. n. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, di assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Commi 1024 – 1126 (Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato)
Viene introdotto un aumento dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, in particolare quelli da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nonché sui tabacchi da inalazione senza combustione
Commi 1128-1129 (Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa)
La legge di bilancio ha introdotto nuove misure per contrastare l’ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera distributiva dei prodotti energetici. In particolare, tra queste, una preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane da parte dei soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante.
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