Il prossimo 8 febbraio scade il termine di invio della dichiarazione relativa agli investimenti sostenuti nel 2020
A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Francesca Errico
Il cd. bonus pubblicità è un’agevolazione fiscale introdotta nel 2018 volta a sostenere gli investimenti pubblicitari effettuati da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. La disciplina, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, in relazione sia alle spese ammissibili che al meccanismo di calcolo.
Nello specifico, per l’esercizio fiscale 2020, il bonus, riconosciuto nella forma di credito d’imposta, potenzialmente pari al 50% del valore degli investimenti effettuati, è disponibile per i contribuenti che hanno effettuato investimenti pubblicitari su:
- giornali, quotidiani e periodici, sia cartacei che online, iscritti presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati della figura del direttore responsabile;
- su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Per poter accedere al bonus per gli investimenti sostenuti nel FY 2020, i soggetti interessati devono:
- aver presentato la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” (di cui vi abbiamo parlato nella newsalert del 4 settembre 2020), nel periodo 1-30 settembre 2020, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020;
- inviare entro il prossimo 8 febbraio la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, per comunicare a consuntivo gli investimenti effettivamente sostenuti nel 2020 ed il rispetto dei requisiti di accesso al bonus.
Il budget nazionale stanziato per il 2020 è pari ad 85M€, pertanto si ricorda che, dal momento che le richieste pervenute superano di gran lunga il plafond nazionale a disposizione, verrà sicuramente operata, come negli anni precedenti, una ripartizione proporzionale in base agli investimenti effettivamente consuntivati dai soggetti richiedenti.
Proroga fino al 2022
L’art. 1, co. 608 della Legge di Bilancio 2021, inoltre, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina del bonus pubblicità, prolungandone la durata di due anni e limitando le spese ammissibili.
Nello specifico, per gli esercizi fiscali 2021 e 2022, alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali sarà riconosciuto un credito d’imposta potenzialmente pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati solo su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50M€. Pertanto, a partire dall’esercizio fiscale 2021 non saranno più agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, analogiche o digitali.
Un particolare punto di attenzione sarà la verifica, per i soggetti richiedenti, del rispetto delle soglie di intensità previste dalla disciplina degli aiuti di stato sopposti al cd. regime de minimis.
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