Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa nazionale – Distribuzione assicurativa

Integrazioni e correzioni al Decreto di attuazione della Direttiva IDD

Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187.

Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187recante le “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa”.

Si tratta del Decreto legislativo che apporta alcune integrazioni e correzioni al Decreto di attuazione (D. lgs. 68/2018) della Direttiva sulla distribuzione assicurativa (cd. IDD)al fine di garantire una maggiore aderenza alle norme europee delle disposizioni recepite a livello nazionale all’interno del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) nonché una maggiore chiarezza.

Di seguito un’illustrazione delle principali modifiche apportate al CAP riguardanti le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi iscritti alla Sezione D del RUI.

Il nuovo Decreto ha modificato, innanzitutto, la definizione diAttività di distribuzione assicurativa e riassicurativa” (contenuta nell’art. 106 del CAP) al fine di tenere conto della rettifica apportata alla IDD ad agosto 2019; è stat0, pertanto, chiarito che il primo elemento della distribuzione (ri)assicurativa è la consulenza (come definita nel CAP) e non la proposta di prodotti (ri)assicurativi (come precedentemente previsto).

Relativamente all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari e alla successiva cancellazione dallo stesso, si segnala:

  • l’inserimento di specifici riferimenti all’aggiornamento professionale dei soggetti (che affianca l’attività di formazione) ai fini dell’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese (modifiche all’art. 111 del CAP);
  • l’inserimento della previsione per cui, ai fini dell’iscrizione alla Sezione D del RUI, la persona fisica responsabile, nell’ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa dovrà possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità che saranno individuati dall’IVASS con regolamento (modifiche all’art. 112 del CAP);
  • l’abrogazione del comma 3 dell’art. 113 “Cancellazione” del CAP che prevede di non procedere alla cancellazione dal Registro, anche se richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.

Con riferimento alle regole di comportamento e ai conflitti di interesse dei distributori di prodotti assicurativi, le modifiche all’art. 119-bis “Regole di comportamento e conflitti di interesse” del CAP integrano le disposizioni da applicare in materia di informazioni relative alla distribuzione assicurativa e alle comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti.

E’ stato, inoltre, eliminato l’obbligo secondo il quale i distributori sono tenuti a valutare le prestazioni dei loro dipendenti per garantire che questi agiscano nel miglior interesse dei contraenti ai fini dei compensi ricevuti e offerti.

In tema di vendita abbinata di prodotti assicurativi, il Decreto ha modificato l’art. 120-quinquies “Vendita abbinata” del CAP prevedendo che il distributore proceda a fornire gli elementi di dettaglio e i giustificativi separati delle componenti che costituiscono il pacchetto al momento della proposta del pacchetto (e non solo, come precedentemente previsto, nel caso in cui il contraente abbia optato per l’acquisto separato delle componenti).

Relativamente alla valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e della comunicazione ai clienti, è stata prevista la modifica dell’art. 121-septies del CAP al fine di chiarire che le sole informazioni che consentono all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo sia appropriato per il contraente sono quelle in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto (e non più quindi, anche quelle relative alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento e alla sua situazione finanziaria).

Si precisa, infine, che il Decreto ha apportato alcune modifiche alle disposizioni del CAP riguardanti le sanzioni e i procedimenti sanzionatori nei quali incorrono i soggetti interessati in caso di violazione dei requisiti relativi alla distribuzione assicurativa.

Le disposizioni del Decreto legislativo sono in vigore dal 9 febbraio 2021.

Decreto Legislativo 30 dicembre 2020, n. 187. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa

Relazione illustrativa

Normativa nazionale – Bilancio assicurativo

Disposizioni Ivass

Provvedimenti Ivass riguardanti le minusvalenze nei titoli non durevoli e l’applicazione dell’IFRS 9

In data 28 gennaio 2021, Ivass ha pubblicato due Provvedimenti con i quali apporta alcune modifiche mirate alle proprie disposizioni, nel dettaglio:

  • Provvedimento n. 108 del 27 gennaio 2021. Modifica e integrazione al Regolamento Ivass n. 43 del 12 febbraio 2019 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli;
  • Provvedimento n. 109 del 27 gennaio 2021. Modifiche al Regolamento Ivass n. 7/2007 concernente l’esenzione al 1° gennaio 2023 dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9.

Nello specifico, con il primo Provvedimento, Ivass ha modificato gli articoli 4 “Modalità di esercizio della facoltà” e 5 “Riserva indisponibile” del Regolamento Ivass n. 43/2019 al fine di estendere all’esercizio 2020 la facoltà sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio secondo i local GAAP.

Tale disposizione, che consente di derogare – in via temporanea – alle norme previste dal Codice civile in materia di bilancio, è stata inizialmente introdotta dal Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 per l’esercizio 2018 e successivamente estesa all’esercizio 2019 (con il Decreto del MEF 15 luglio 2019).

Analogamente a quanto previsto per l’esercizio 2019, le imprese che si avvalgono della facoltà per il 2020 sono tenute a (i) trasmettere all’IVASS informazioni aggiuntive, (ii) accantonare gli utili emersi dall’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e (iii) rispettare alcuni requisiti di informativa pubblica.

Per quanto riguarda il secondo Provvedimento, invece, esso modifica l’articolo 4 “Principi di redazione” del Regolamento IVASS n. 7 del 13 luglio 2007 sugli schemi per il bilancio delle imprese di (ri)assicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali.

In particolare, la modifica è volta ad allineare il termine previsto dal suddetto articolo 4 al nuovo termine prorogato – al 1° gennaio 2023 – dell’esenzione dall’applicazione dell’IFRS 9 (precedentemente previsto al 1° gennaio 2021) introdotto con il Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020.

I Provvedimenti sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).

Provvedimento n. 108 del 27 gennaio 2021. Modifica e integrazione al Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

Provvedimento n. 109 del 27 gennaio 2021. Modifiche al Regolamento n. 7/2007 concernente l’esenzione al 1° gennaio 2023 dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9

Normativa europea – Unione bancaria

Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)

Risultati SREP 2020 e priorità di vigilanza 2021

La BCE ha pubblicato, in data 28 gennaio 2021, due documenti dal titolo:

  • “Vigilanza bancaria della BCE: Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità per il 2021”;
  • “Vigilanza bancaria della BCE: priorità di vigilanza dell’MVU per il 2021”.

Si tratta di due documenti rientranti nell’ambito della vigilanza bancaria della BCE e che fanno seguito alla pubblicazione degli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”) condotto nel 2020.

L’Autorità ritiene che i requisiti e gli orientamenti complessivi dello SREP 2020 siano rimasti sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio precedente, grazie anche all’approccio pragmatico adottato di fronte alla pandemia da Covid-19; tale approccio si è, infatti, concentrato sulla capacità delle banche di affrontare le sfide e i rischi per il capitale e la liquidità derivanti dalla crisi in corso.

Tuttavia, le banche hanno mostrato alcune vulnerabilità in diverse aree che sono state affrontate, solo in parte, con raccomandazioni della BCE di natura qualitativa.

Pertanto, la BCE ha valutato i rischi e le vulnerabilità principali per il settore bancario per individuare, successivamente, le priorità di vigilanza nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) per il 2021.

Alla luce dell’analisi SREP e tenendo conto della situazione creata dalla pandemia, la vigilanza bancaria della BCE ha deciso, quindi, di concentrare i propri sforzi su quattro aree fondamentali che hanno subito l’impatto rilevante dell’attuale situazione di crisi, fissando le seguenti priorità di vigilanza per il 2021:

  • gestione del rischio di credito;
  • solidità patrimoniale;
  • sostenibilità dei modelli imprenditoriali;
  • governance.

Si precisa, inoltre, che l’attività di vigilanza si concentrerà anche sulle iniziative intraprese dalle banche in risposta alla “Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali” di novembre 2020 nonché sulle minacce di ordine prudenziale derivanti dal riciclaggio di denaro, dai rischi cibernetici e connessi alla digitalizzazione e dal grado di preparazione delle banche all’attuazione di Basilea 3.

Vigilanza bancaria della BCE: Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità per il 2021

Vigilanza bancaria della BCE: priorità di vigilanza dell’MVU per il 2021

Comunicato stampa: La BCE chiede alle banche di fronteggiare il rischio di credito e migliorare l’efficienza

2020 SREP aggregate results

Normativa europea – Unione bancaria

Gestione delle crisi bancarie e assicurazione dei depositi

Avviata consultazione della Commissione europea per la revisione del quadro europeo riguardante la gestione delle crisi e la garanzia dei depositi

La Commissione europea ha pubblicato, in data 26 gennaio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework.

Si tratta di un documento di consultazione attraverso il qualela Commissione europea intende raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento alla revisione del quadro europeo per la gestione delle crisi degli enti e di garanzia dei depositi disciplinatodalla Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD), dal Regolamento (UE) n. 806/2014 sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cd. SRM) nonché dalla Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (cd. DGSD).

Ai fini del completamento dell’Unione bancaria, il duplice obiettivo della Commissione è quello di renderepiùefficienti, proporzionali e coerenti le attuali norme europee per la gestione delle crisi bancarie, nonché di rafforzare il livello di protezione dei depositanti, anche attraverso la creazione di un meccanismo comune di protezione dei depositanti nell’UE.

Pertanto, con la consultazione – strutturata sotto forma di questionario – la Commissione mira a raccogliere feedback da tutti i portatori di interesse e dai vari partecipanti al mercato con riferimento al funzionamento complessivo delle norme contenute nella BRRD, nell’SRM e nella DGSD nonché alla successiva eventuale revisione delle stesse.

Nello specifico, il questionario è composto di due Parti:

  • Parte 1: contenente 6 domande rivolte a tutti gli stakeholders sugli obiettivi generali e il focus di revisione della consultazione;
  • Parte 2: contenente 33 domande specifiche e tecniche rivolte ai soggetti che hanno un’esperienza con l’attuale framework per la gestione delle crisi degli enti e di garanzia dei depositi.

È possibile partecipare alla consultazione fino al 20 aprile 2021.

Targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework

Normativa europea – Regolamento titoli (CSDR)

Posticipo dell’applicabilità di alcuni adempimenti

Regolamento delegato (UE) 2021/70 che posticipa l’applicabilità di alcuni aspetti della disciplina sul regolamento titoli

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 gennaio 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento all’entrata in vigore, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento”.

Il Regolamento delegato posticipa al 1° febbraio 2022 l’entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 (cd. “CSDR – Central Securities Depositories Regulation”) e fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti nonché a incentivare la disciplina del regolamento, precedentemente prevista per il 1° febbraio 2021.

L’obiettivo di tale intervento è quello di tenere conto dell’impatto della pandemia dovuta al Covid-19 nell’implementazione da parte dei partecipanti al mercato delle funzionalità informatiche richieste ai sensi della disciplina sul regolamento dei titoli.

Il Regolamento delegato è in vigore dal 30 gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento all’entrata in vigore, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

Normativa europea – Regolamento EMIR

Equivalenza delle CCP statunitensi

Decisione di esecuzione (UE) 2021/85 relativa all’equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d’America in materia di controparti centrali ai requisiti del Regolamento EMIR

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 gennaio 2021 è stata pubblicata la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/85 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativa all’equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d’America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai requisiti del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

La Decisione di esecuzione stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Stati Uniti d’America riguardanti le controparti centrali (“central counterparties – CCP”) autorizzate e sottoposte alla vigilanza dell’autorità statunitense “Securities and Exchange Commission – SEC”, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (cd. “EMIR – European Markets Infrastructure Regulation”).

Ai fini dell’equivalenza, tali CCP devono prevedere – nell’ambito delle regole e delle procedure interne – specifiche misure di gestione dei rischi per garantire che i margini iniziali siano calcolati e raccolti nel rispetto dei parametri definiti nella Decisione.

La Decisione di esecuzione (UE) 2021/85 è in vigore dal 17 febbraio 2021.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/85

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner | Legal

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Associate Partner | Legal

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director | Legal