A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Direttiva MiFID II
Servizi di investimento senza consulenza – Requisiti di appropriatezza & execution-only
Avviata consultazione ESMA per l’elaborazione di Orientamenti sui requisiti di appropriatezza e sull’esecuzione degli ordini ai sensi della MiFID II
ESMA ha pubblicato, in data 29 gennaio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements”.
Si tratta del progetto di Orientamenti elaborato da ESMA ai sensi dell’articolo 25 “Valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” della Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e degli articoli 55 “Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza”, 56 “Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi” e 57 “Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi” del Regolamento delegato (UE) 2017/565.
Nello specifico, gli Orientamenti sono volti a chiarire l’applicazione di alcuni aspetti legati ai cd. “non-advised services” ossia i servizi di investimento senza consulenza, cioè quelli diversi dalla consulenza in materia di investimento e dalla gestione di portafogli.
Per tali servizi di investimento è previsto che le imprese di investimento conducano una valutazione di appropriatezza riguardante il cliente (o potenziale cliente), al fine di garantire la sua protezione nell’investimento; sono, inoltre, previsti casi di esenzione dalla valutazione di appropriatezza per i servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente (execution-only) al rispettarsi di determinate condizioni.
Pertanto, i presenti Orientamenti posti in consultazione sono volti a chiarire alcuni aspetti legati (i) alla valutazione di appropriatezza da condurre sul cliente e (ii) all’esenzione dalla valutazione di appropriatezza prevista per alcune tipologie di attività in execution only.
ESMA richiama e si basa sui suoi “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II” del 2018 adattandoli al quadro di appropriatezza e di execution-only.
La consultazione si concluderà il 29 aprile 2021; ESMA pubblicherà la versione finale degli Orientamenti nel terzo semestre del 2021.
Normativa europea – Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)
Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei PRIIPs
Raggiunto l’accordo relativo alla bozza finale di RTS riguardante la modifica del Regolamento (UE) 2017/653
Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha pubblicato, in data 3 febbraio 2021, una Lettera indirizzata alla Commissione europea attraverso la quale conferma all’Autorità di aver raggiunto un accordo sulla bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS)modificativa del Regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il Regolamento PRIIPs (Regolamento (UE) n. 1286/2014).
Tale accordo fa seguito alla precedente Lettera delle Autorità europee di luglio 2020 attraverso la quale le ESAs informavano la Commissione sulla mancanza di un accordo riguardante la bozza finale di RTS, dal titolo “Draft Regulatory Technical Standards to amend the PRIIPs KID”, volta a modificare la regolamentazione dei KID dei PRIIPs.
Tale bozza non aveva, infatti, ottenuto l’approvazione maggioritaria da parte del Consiglio dell’EIOPA che riteneva che una parziale revisione del Regolamento delegato 2017/653 non fosse appropriata prima della revisione completa del Regolamento PRIIPs.
A tal fine, la Commissione ha fornito al Consiglio dell’EIOPA – con Lettera del 29 gennaio 2021 – ulteriori dettagli circa la revisione complessiva già pianificata del Regolamento PRIIPs, di fronte ai quali la maggioranza del Consiglio dell’EIOPA ha, ora, confermato l’adozione della bozza di RTS.
Tra gli ulteriori dettagli forniti dalla Commissione circa la prossima revisione della regolamentazione in materia di PRIIPs, si segnala l’intenzione dell’Autorità di (i) migliorare l’allineamento tra PRIIP, Direttiva IDD e Direttiva MiFID II per quanto riguarda le disposizioni sull’informativa dei costi, (ii) garantire che il KID contenga le informazioni necessarie per gli investitori al dettaglio (evitando quelle ritenute troppo complesse) e (iii) consentire la creazione di KID digitalizzati.
La bozza finale di RTS, la cui applicabilità è prevista per il 1° gennaio 2022, è stata, pertanto, ora sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.
Letter from ESAs to European Commission on PRIIPs (3 February 2021)
Letter from European Commission to EIOPA (29 January 2021)
Normativa europea – Finanza sostenibile
Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Bozza finale di RTS ESAs ai sensi del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità (SFDR)
Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha pubblicato, in data 4 febbraio 2021, un documento dal titolo “Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a(3), Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088”.
Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborata dalle Autorità europee ai sensi delle deleghe espresse nel Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, cd. SFDR.
Tale Regolamento, la cui applicabilità è prevista per marzo 2021, prevede disposizioni per il settore finanziario europeo volte al raggiungimento di un’economia più verde e sostenibile attraverso l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (cd. ESG – environmental, social & governance) nel processo di investimento e di consulenza.
Con le norme in esame – la cui applicabilità è prevista per il 1° gennaio 2022 per consentire agli operatori di avere sufficiente tempo di adeguamento – le ESAs intendono rafforzare l’informativa destinata agli investitori riguardante i rischi di sostenibilità, gli obiettivi di investimento sostenibile e la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali concentrandosi.
In particolare, le norme indirizzate ai cd. “partecipanti ai mercati finanziari” (si veda art. 2(1) SFDR) riguardano:
- le informazioni da presentare sul proprio sito web circa gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente e le caratteristiche sociali (ex art. 4 SFDR) e circa le caratteristiche ambientali o sociali nonché l’obiettivo di investimento sostenibile dei prodotti finanziari (ex art. 10 SFDR);
- le informazioni da presentare nell’informativa precontrattuale circa le caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti finanziari (ex art. 8 SFDR) e circa la sostenibilità degli investimenti (ex art. 9 SFDR);
- le informazioni da rendere nelle relazioni periodiche riguardo alle caratteristiche ambientali o sociali e agli investimenti sostenibili (ex art. 11 SFDR);
- le informazioni relative al principio di “non arrecare un danno significativo” che specificano i dettagli delle modalità con cui gli investimenti sostenibili non arrecano un danno significativo agli obiettivi di investimento sostenibile (ex art. 2 SFDR).
La bozza finale di RTS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa europea – Risparmio gestito
Distribuzione transfrontaliera dei fondi
Bozza finale di ITS ESMA riguardante gli obblighi di pubblicazione e notifica delle Autorità competenti
ESMA ha pubblicato, in data 1° febbraio 2021, un documento, dal titolo “Final Report. Draft implementing technical standards under the Regulation on cross-border distribution of funds”.
Si tratta della bozza finale di norme tecniche di attuazione (ITS) elaborata da ESMA ai sensi degli articoli 5 “Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione”, 10 “Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri” e 13 “Standardizzazione delle notifiche all’ESMA” del Regolamento (UE) 2019/1156 relativo alla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, cd. OIC.
Nello specifico, le norme tecniche di attuazione stabiliscono i formulari, i modelli e le procedure standard che le autorità competenti devono utilizzare per:
(i) la pubblicazione delle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi (FIA) e degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), cd. “requisiti di marketing”;
(ii) la pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri che i gestori e le società di gestione devono corrispondere, ove previsto, alle autorità competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di FIA, di EuVECA (fondi per il venture capital), di EuSEF (fondi per l’imprenditoria sociale) e di OICVM;
(iii) notificare ad ESMA le informazioni necessarie sull’implementazione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM.
La bozza finale di ITS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.
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