A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Roberta Cristiano
L’art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, di un fondo di sostegno al trasferimento tecnologico e al tessuto imprenditoriale operante nell’ambito dell’innovazione tecnologica.
Con un plafond di 500 milioni di euro per l’anno 2020, l’obiettivo del Fondo per il trasferimento tecnologico (di seguito “Fondo”) è quello di promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. Il decreto del 4 dicembre del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2021, definisce quale sarà il perimetro degli interventi del Fondo, che sarà gestito dall’Agenzia ENEA, la quale si avvale della Fondazione Enea Tech.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese attraverso l’investimento in imprese target aventi le caratteristiche riportate di seguito:
- centri e istituti di ricerca (sia pubblici sia privati), parchi scientifici e tecnologici, spin off e spin out universitari, startup e PMI innovative, con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale;
- in fase di costituzione o costituite da non più di sessanta mesi e che si trovano nella fase di avvio dell’attività imprenditoriale e, comunque, in ambito di intervento pre-commerciale e precompetitivo;
- operanti negli ambiti di interesse strategico nazionale, in particolare healthcare, information technology, green economy e deep tech (additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale).
Resta ferma la condizione che le imprese target devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria, né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o essere classificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18) del Regolamento (UE) n.651/2014.
Gli investimenti del Fondo potranno assumere la forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere. Il Fondo interverrà, per ciascuna impresa, in misura non inferiore a 100 mila euro e non superiore a 15 milioni di euro nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
Gli interventi possono essere effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore (anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo) sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione europea. Gli interventi di partecipazione possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalità tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all’operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.
L’Agenzia ENEA attuerà i sopracitati interventi volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, sulla base di progetti di trasferimento tecnologico definiti in coerenza con gli indirizzi del MiSE. Tali interventi potranno prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
Tali attività, saranno attivate anche attraverso:
- la promozione e diffusione delle opportunità offerte dal Fondo;
- la predisposizione di database volti a facilitare l’individuazione di imprenditori, ricercatori e altre figure professionali per l’integrazione di competenze in progetti di trasferimento tecnologico;
- l’allestimento di piattaforme o altri strumenti utili a facilitare la conoscenza dello stato dell’arte dei diritti di proprietà intellettuale negli ambiti tecnologici sostenuti dal Fondo o nelle iniziative di trasferimento tecnologico promosse dalla Fondazione Enea Tech;
- lo svolgimento di seminari e altre attività di formazione per la creazione di figure professionali nel settore del trasferimento tecnologico e dell’innovazione;
- la predisposizione di studi e ricerche negli ambiti di interesse dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- altre progettualità volte a favorire il trasferimento tecnologico promosse dal soggetto attuatore in collaborazione con università, enti di ricerca e altre istituzioni o enti competenti nel settore della ricerca e dell’innovazione.
Fermo restando le finalità di cui al comma 1 dell’art. 42 del D.Lgs 34/2020, gli interventi sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, e delle ulteriori vigenti disposizioni nazionali e europee in materia di affidamento dei contratti pubblici ovvero attraverso forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle forme più adeguate per la realizzazione dello specifico progetto di trasferimento tecnologico interessato.
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