A cura di Andrea Werner Beilin e Francesco Maria Mariani
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 34958, pubblicato lo scorso 4 febbraio 2021 (da qui in avanti solo “il Provvedimento”), ha introdotto importanti novità relative all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare, sono state introdotte:
- le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (nel seguito anche “SdI”) per le quali è dovuta l’imposta di bollo; e
- le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.
Sul punto, il Provvedimento prevede che, per ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse tramite SdI, così distinti:
- Elenco A, non modificabile, contenente i dati delle fatture elettroniche che riportano l’indicazione dell’imposta di bollo;
- Elenco B, modificabile, contenente i dati delle fatture che non riportano tale indicazione, per le quali l’imposta risulta dovuta in base ai criteri descritti nelle Specifiche Tecniche allegate al Provvedimento.
Sulla base dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà:
- accettare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate, procedendo al pagamento di quanto dovuto. Si precisa che in assenza di variazione saranno validi gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate;
- selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo;
- aggiungere altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia delle Entrate per le quali risulta dovuta l’imposta.
I due elenchi sono resi disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare e potranno essere modificati fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
A tale termine fanno, tuttavia, eccezione le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno (i.e. il periodo aprile-giugno), per cui le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento.
Inoltre, l’elenco B può essere modificato più volte entro i termini descritti in precedenza, ma solo l’ultima variazione elaborata dal contribuente verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per il calcolo dell’importo da versare.
Terminata la fase in cui i contribuenti possono apportare le modifiche agli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate, il sistema procederà al calcolo dell’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento.
L’importo da versare sarà reso disponibile ai contribuenti nella propria area riservata del sito web “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (il 20 settembre per le fatture relative al secondo trimestre).
Per completezza, riportiamo la tabella sottostante che sintetizza tutte le scadenze relative al pagamento dell’imposta di bollo (nel caso l’importo dovuto sia inferiore a € 250 in un trimestre, il contribuente può usufruire di termini di versamento più dilazionati):
Periodo di riferimento | Messa a disposizione Elenchi A e B | Termine di variazione dati Elenco B | Comunicazione dell’importo da versare | Termine di versamento |
I trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio |
II trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre |
III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV trimestre | 15 gennaio | 31 gennaio | 15 febbraio | 28 febbraio |
Il contribuente potrà, quindi, procedere al pagamento dell’imposta mediante addebito sul conto corrente o, in alternativa, effettuare il pagamento mediante F24.
Ai contribuenti che non procedano al pagamento delle somme dovute verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INI PEC. In questo caso, sarà possibile fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager