A cura di Davide Accorsi e Paola Bramato
Con la risposta a interpello n. 584 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, un accordo che non ha lo scopo di rideterminare il prezzo iniziale della fornitura, non costituisce un abbuono fuori campo IVA ex art. 15, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972.
Nel caso oggetto d’interpello la società istante, ravvisando l’inadeguatezza della prestazione originariamente pattuita, ha effettuato un’integrazione della fornitura mediante la cessione di ulteriori beni e la contestuale rinuncia al relativo credito nei confronti del cliente.
L’istante ha pertanto chiesto se la rinuncia al prezzo della fornitura dei beni in esame costituisca una revisione del prezzo riconducibile nell’ambito della categoria degli abbuoni/sconti, di cui all’art. 15, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972.
In particolare, tale norma prevede che sia escluso dalla base imponibile “il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.
Sul punto l’Amministrazione ha rilevato che l’accordo relativo alla fornitura di beni ulteriori e non previsti dalle originarie condizioni contrattuali, posto in essere con atto separato e intervenuto in fase di rinegoziazione del contratto originario, ha avuto lo scopo di ridefinire le obbligazioni delle parti e, solo indirettamente, l’effetto di rideterminare il prezzo iniziale pattuito per la fornitura.
Pertanto, non essendo previste specifiche pattuizioni relative alla fornitura integrativa nell’ambito degli originari accordi delle parti, la cessione dell’ulteriore dotazione (con rinuncia al relativo credito da parte del fornitore) non costituisce un abbuono fuori campo IVA ex art. 15, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972, bensì una cessione a titolo gratuito, imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del d.P.R. n. 633/1972, avendo il cedente esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni acquistati per essere ceduti gratuitamente.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner