Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Regolamento Benchmark

Esenzione di taluni indici di riferimento di paesi terzi e sostituzione di indici di riferimento in via di cessazione

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento modificativo del Regolamento sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark)

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 febbraio 2021 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012”.

Il Regolamento apporta alcune modifiche mirate al Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (cd. Benchmark Regulation).

Tali modifiche riguardano (i) l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi dall’applicazione del Regolamento e (ii) la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione.

Per gli indici di riferimento per valuta estera a pronti (per i quali è stata inserita specifica definizione) viene disposta l’esenzione dalle norme del Benchmark Regulation; tali indici saranno designati dalla Commissione europea entro il 2023 mediante l’adozione di un atto delegato.

Con riferimento agli indici di riferimento in via di cessazione, le modifiche sono principalmente dovute alla graduale eliminazione – entro il 31 dicembre 2021 – dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse LIBOR (London Interbank Offered Rate); la finalità è di evitare che tale cessazione – e in generale, la cessazione di indici di riferimento cd. critici – comporti effetti negativi sulla stabilità finanziaria.

A tal fine, il Regolamento ha introdotto nel Benchmark Regulation nuove norme che conferiscono alla Commissione il potere di sostituire – al ricorrere di determinati eventi – gli indici di riferimento la cui cessazione potrebbe comportare perturbazioni significative nel funzionamento dei mercati finanziari dell’UE conindici di riferimento legali(in tal senso è stato introdotto il nuovo Capo 4 Bis “Sostituzione legale di un indice di riferimento” nell’ambito del Titolo III “Requisiti per le diverse tipologie di indici di riferimento”).

È previsto anche un quadro per la sostituzione di un indice di riferimento mediante la legislazione nazionale e l’obbligo per i soggetti vigilati di individuare uno o più sostituti degli indici di riferimento all’interno dei propri piani di emergenza.

Con riferimento all’utilizzo di indici di riferimento di paesi terzi, le disposizioni hanno prorogato di due anni – fino alla fine del 2023 – il periodo transitorio durante il quale i soggetti vigilati possono continuare ad utilizzare tali indici (conferendo alla Commissione la possibilità di decidere per un’ulteriore proroga fino alla fine del 2025).

Si segnala, infine, che il nuovo Regolamento ha apportato una modifica anche al cd. “Regolamento EMIR” (Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC) al fine di precisare che i contratti preesistenti sui derivati OTC non compensati mediante CCP non saranno soggetti a obblighi di compensazione o marginazione se modificati al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento al quale si riferiscono nel quadro di una riforma degli indici di riferimento.

Il Regolamento è in vigore e si applica dal 13 febbraio 2021.

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 

Normativa europea – Imprese di Investimento

Obblighi di informativa delle Autorità

Avviata consultazione EBA ai sensi della Direttiva sulle imprese di investimento (IFD)

EBA ha pubblicato, in data 11 febbraio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Article 57(4) of Directive (EU) 2019/2034”.

Si tratta della bozza di norme tecniche di attuazione (“ITS”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 57 “Obblighi di informativa” della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) che costituisce, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento, applicabile dal 26 giugno 2021.

La bozza di ITS riguarda il formato, la struttura, gli elenchi di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare con riferimento ai propri approcci di vigilanza e ai dati statistici aggregati relativamente:

  • ai testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nello Stato membro a norma della IFD;
  • alle modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste per i requisiti prudenziali;
  • ai criteri generali e alle metodologie utilizzate per il processo di revisione e valutazione prudenziale (cd. SREP);
  • ai dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione della IFD e dell’IFR.

La data di applicazione dei suddetti obblighi di informativa è prevista, in sede di prima applicazione, per il 30 giugno 2022.

E’ possibile partecipare alla consultazione fino all’11 maggio 2021.

Consultation Paper. Draft implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Article 57(4) of Directive (EU) 2019/2034

Normativa nazionale – Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Comunicazione UIF relativa alla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato, in data 11 febbraio 2021, una Comunicazione con la quale integra quanto già disposto con la propria Comunicazione del 16 aprile 2020 riguardante i fattori di rischio e gli elementi sintomatici di possibili operatività illecite venuti in evidenza nel corso della pandemia (quali truffe, fenomeni corruttivi, manovre speculative e azioni illegali online).

Infatti, alla luce del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica, l’Autorità ha proseguito le attività di osservazione e studio per identificare potenziali nuovi rischi connessi con la gestione della pandemia e favorire l’emersione e la valutazione di possibili sospetti.

La UIF richiama, quindi, nuovamente tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione a valutare con la massima attenzione tutti i comportamenti e le operatività che potrebbero rappresentare comportamenti illeciti connessi alla situazione di emergenza.

L’Autorità sottolinea, infatti, che le misure pubbliche nel frattempo intraprese a sostegno dell’economia rappresentano un potenziale rischio di criminalità finanziaria, identificando ulteriori potenziali fattori di rischio (rispetto a quelli di aprile 2020) connessi a tali misure.

Tra questi vengono richiamati i rischi legati al riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi, quelli legati all’accesso alle agevolazioni economiche concesse (contributi a fondo perduto, finanziamenti assistiti da garanzia pubblica) e quelli legati alle attività svolte per via telematica per il tramite della rete internet e dell’e-commerce.

L’Autorità ribadisce, quindi, l’importanza per i soggetti obbligati di:

  • svolgere un’analisi in concreto e una valutazione complessiva dell’operatività rilevata con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili;
  • intercettare e comunicare tempestivamente eventuali sospetti alla UIF;
  • richiamare espressamente nei campi descrittivi delle segnalazioni/comunicazioni la connessione delle situazioni di rischio con l’emergenza Covid-19;
  • riportare le presenti indicazioni a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni nonché sensibilizzare tutto il personale con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare un’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.

Comunicazione UIF dell’11 febbraio 2021. Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19

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Avv. Giovanni Stefanin

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