Decreto Rilancio – Fondo per la salvaguardia delle imprese in crisi Criteri e modalità di gestione e di funzionamento dettati dal MISE

A cura di Cristian Sgaramella, Michele Giuliani, Carolina Notario

A seguito della ben nota emergenza epidemiologica da COVID-19, venne adottato il D.L. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali (…)” (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito in legge e, successivamente, modificato.

Esso, tra le altre questioni affrontante, ha istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (il “Fondo”), rimandando ad un seguente decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.

In tale contesto, è stato dunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2020, n. 309, il Decreto del 29 ottobre 2020 (“Decreto Ministeriale”).

Sotto un profilo operativo, con il Decreto Ministeriale viene introdotta la figura del soggetto gestore, ossia l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (“Soggetto Gestore”), a cui è stata affidata l’intera conduzione dell’intervento agevolativo ed il cui costo, in termini di management fee, oltre oneri e spese relativi alle attività di investimento e disinvestimento, è posto a carico dello stesso Fondo.

Da punto di vista soggettivo, il Decreto Ministeriale conferma che possono beneficiare degli interventi in commento le imprese versanti in uno stato di difficoltà economica finanziaria che, avendo già avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE, si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. sono titolari di “marchio storico di interesse nazionale”, iscritti nel registro speciale, di cui all’art. 185 bis, Codice Proprietà Industriale;       
  2. sono costituite in forma di società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250 e si trovino in uno stato di difficoltà economica finanziaria;
  3. sono detentrici di beni e rapporti di rilevanza nazionale strategica per l’interessa nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.

Viene, inoltre, specificato che l’impresa è considerata in stato di difficoltà economica finanziaria quando:

  • presenti flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate senza, tuttavia, versare in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2. della comunicazione 2014/C 249/01; o
  • versi, effettivamente, in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2. della comunicazione 2014/C 249/01

stabilendo, rispettivamente al capo II e capo III del Decreto Ministeriale, le relative modalità di intervento del Fondo.

Per quanto concerne le modalità di accesso agli aiuti destinati, coloro che intendono ricorrervi, sono tenuti a proporre al MISE e al Soggetto Gestore, tramite istanza, un programma di ristrutturazione, in cui emergano:

  1. informazioni dettagliate sull’impresa proponente e la relativa compagine sociale;
  2. la situazione di crisi economico-finanziaria, le cause della stessa, il mercato di riferimento e collocazione attuale/prospettiva dell’impresa sul medesimo;
  3. le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la continuità e ripristinare la redditività dell’impresa;
  4. le azioni che si intendono attuare per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla crisi economico-finanziaria;
  5. le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività di impresa;
  6. le opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta d’acquisto dell’impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi;
  7. i costi connessi all’attuazione del programma.

Le risorse finanziarie disponibili, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020, vengono confermate dal Decreto Ministeriale in cui, tuttavia, è stato disposto che l’intervento complessivo a sostegno di ciascun programma non può eccedere l’importo di 10 milioni di euro; tale tetto potrà essere superato solo se alla ristrutturazione parteciperanno anche le Regioni o altre Amministrazioni Locali.

Ad ogni modo, è stato precisato che l’intervento del Fondo è subordinato all’apporto da parte dell’impresa richiedente, di un significativo contributo proprio.

Al fine di sostenere il programma di ristrutturazione, è stato previsto che il Fondo operi attraverso:

  1. interventi nel capitale di rischio, modulati differentemente a seconda dello stato di difficoltà economica, a condizioni di mercato attuati direttamente dal Soggetto Gestore, sempre nel rispetto di quanto statuito dalla Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 19/04);
  2. la concessione di contributi a fondo perduto commisurati agli impegni occupazionali assunti dall’impresa.

(per ragioni di sintesi e, al tempo stesso, di completezza si rinvia al testo del Decreto Ministeriale per il dettaglio della tipologia di incentivi)

Il Soggetto Gestore è, tra l’altro, tenuto a valutare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo, dando priorità alle istanze con maggiore impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo, viene adottata una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione di cui si dà tempestiva informazione al MISE.

Per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nel capitale di rischio e di fruizione dei contributi per il mantenimento dei livelli occupazionali, l’impresa deve trasmettere al Soggetto Gestore un rapporto dettagliato sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione, il quale semestralmente relazionerà il MISE sulla condizione degli interventi.

Ad ogni modo, viene riservata al MISE, in ogni fase del procedimento, la facoltà di svolgere controlli a campione e, in caso di accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste da parte dell’impresa, di revocare le agevolazioni.

Infine, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico viene istituito presso il MISE un comitato tecnico, ai cui rappresentati non spetta alcun compenso, con compito di coordinare e monitorare gli interventi del Fondo sulla base delle relazioni redatte dal Soggetto Gestore.

Più di recente, in linea con quanto previsto, con decreto del 20 gennaio 2021, il Direttore Generale del MISE ha fornito alcuni chiarimenti unitamente ad indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo, rendendo allo stesso tempo disponibili gli schemi per la presentazione della domanda.

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