A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Grandi esposizioni
Progetto finale di Orientamenti EBA relativi al trattamento prudenziale delle grandi esposizioni
EBA ha pubblicato, in data 16 febbraio 2021, un documento dal titolo “Final Report. Guidelines specifying the conditions for the application of the alternative treatment of institutions’ exposures related to ‘tri-party repurchase agreements’ set out in Article 403(3) of Regulation (EU) 575/2013 for large exposures purposes”.
Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 403 “Metodo della sostituzione” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) e riguardante il trattamento delle grandi esposizioni.
In particolare, gli Orientamenti riguardanole tre condizioni che gli entidevono rispettareper poter applicare il cd. “trattamento alternativo” previsto dall’ articolo 403 del CRR con riferimento alle grandi esposizioni relative ai contratti di vendita con patto di riacquisto facilitati da una terza parte, il cd. agente tri-party.
Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti, la cui data di applicabilità è prevista per il 28 giugno 2021 (in corrispondenza con la data di applicabilità del CRR II).
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Grandi esposizioni
Avviata consultazione EBA per l’elaborazione di un set di Orientamenti riguardanti i limiti alle grandi esposizioni
EBA ha pubblicato, in data 17 febbraio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines specifying the criteria to assess the exceptional cases when institutions exceed the large exposure limits of Article 395(1) of Regulation (EU) n. 575/2013 and the time and measures to return to compliance pursuant to Article 396(3) of Regulation (EU) n. 575/2013”.
Si tratta del progetto di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 396 “Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) e riguardanti i limiti previsti per le grandi esposizioni (espressi in termini di ammontare dell’esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi rispetto al capitale ammissibile dell’ente stesso).
Il suddetto art. 396 del CRR prevede che, in alcuni casi eccezionali, i limiti previsti per le grandi esposizioni possano essere superati con l’obbligo per gli enti di segnalare immediatamente il valore dell’esposizione alle autorità competenti; queste ultime possono, infatti, concedere un periodo di tempo limitato entro cui l’ente dovrà conformarsi al limite previsto.
Pertanto, attraverso gli Orientamenti, EBA precisa le modalità secondo le quali le autorità competenti stabiliscono (i) i casi eccezionali per il superamento dei limiti, (ii) il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità e (iii) le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell’ente.
La consultazione si concluderà il 17 maggio 2021; la data di applicabilità prevista per gli Orientamenti è il 1° marzo 2022.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIIs)
Bozza finale di ITS relativa agli enti G-SIIs
EBA ha pubblicato, in data 18 febbraio 2021, la bozza finale di norme tecniche di attuazione (ITS) dal titolo “Final Draft Implementing Technical Standards on disclosure of indicators of global systemic importance by G-SIIs”, riguardante gli enti a rilevanza sistemica globale (cd. G-SIIs – Global Systemically relevant Institutions), alla luce delle novità previste dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
Nello specifico, la bozza finale di ITS riguarda l’informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale che i G-SII devono pubblicare annualmente (ai sensi del nuovo articolo 441 introdotto nel CRR dal CRR II) nell’ambito della nuova metodologia di identificazione degli enti G-SIIs (adottata da EBA conformemente all’art. 131 della CRD IV, come modificato dalla CRD V).
A tal fine, la bozza finale di ITS propone alcune modifiche mirate alla “Bozza finale di ITS dell’EBA relativa agli obblighi di informativa verso il mercato da parte degli enti (cd. Pillar III)” del 24 giugno 2020 (già sottoposta alla Commissione europea) per integrare in un unico documento tutti i requisiti di informativa di terzo Pilastro.
Si segnala, in particolare, l’introduzione nella bozza finale di ITS di giugno 2020 di uno specifico articolo dedicato alla disclosure degli indicatori sull’importanza sistemica a livello globale.
La bozza finale di ITS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa europea – Regolamento
Negoziazione di derivati post-Brexit
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE di due Regolamenti delegati
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 febbraio 2021 sono stati pubblicati i due seguenti Regolamenti delegati:
- “Regolamento delegato (UE) 2021/236 della Commissione, del 21 dicembre 2020, che modifica le norme tecniche stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda i termini dell’inizio dell’applicazione di talune procedure di gestione del rischio ai fini dello scambio di garanzie”;
- “Regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione, del 21 dicembre 2020, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei Regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti”.
Si tratta, in particolare, di due Regolamenti delegati che estendono fino al 30 giugno 2022 – in considerazione dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea – l’esenzione temporanea prevista per:
- l’obbligo di scambio bilaterale dei margini tra le controparti, disposto dal Regolamento delegato (UE) 2016/2251 nell’ambito delle tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, e
- l’obbligo di compensazione delle operazioni infragruppo in cui una delle controparti si trova in un Paese terzo, disposto dai Regolamenti delegato (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
A tal fine, i Regolamenti delegati apportano modifiche mirate, rispettivamente:
- al Regolamento (UE) 2016/2251 che integra il Regolamento EMIR per quanto riguarda lo scambio bilaterale di margini tra le controparti nell’ambito dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, e
- al Regolamento delegato (UE) 2015/2205, al Regolamento delegato (UE) 2016/592 e al Regolamento delegato (UE) 2016/1178, che integrano il Regolamento EMIR per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti derivati.
Inoltre, le modifiche apportate alle norme europee riguardano anche la novazione di alcuni contratti derivati OTC la cui controparte appartiene al Regno Unito; è stato, infatti previsto che le controparti europee possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza far scattare l’obbligo di scambio bilaterale dei margini o di compensazione previsto dal Regolamento EMIR.
I Regolamento delegati sono in vigore dal 18 febbraio 2021 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2021/236 della Commissione
Regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione
Normativa nazionale – Gestione collettiva del risparmio
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
Provvedimento Banca d’Italia del 16 febbraio 2021 recante il 2° aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
Ad esito della consultazione tenutasi tra luglio e settembre 2020, Banca d’Italia ha pubblicato, in data 18 febbraio 2021, il Provvedimento del 16 febbraio 2021 recante il 2° aggiornamento del proprio “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” (Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come successivamente modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2016).
Con il presente aggiornamento, l’Autorità adeguale disposizioni all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori e recepisce gli “Orientamenti dell’ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA” di luglio 2020.
A tal fine, Banca d’Italia ha apportato modifiche mirate alle proprie disposizioni riguardanti:
- la possibilità di differire nel tempo il pagamento delle commissioni di sottoscrizione;
- la possibilità del gestore di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani aperti;
- alcuni aspetti del regime applicabile ai fondi di investimento alternativi (FIA) italiani chiusi;
- l’attuazione dei sopramenzionati Orientamenti ESMA di luglio 2020.
Con riferimento alle commissioni di sottoscrizione differite (modifiche al par. 3.3.2 “Oneri a carico dei singoli partecipanti” della Sez. II “Contenuto minimo del regolamento di gestione”, Cap. 1 “Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”, Tit. V “Organismi di investimento collettivo del risparmio” del Regolamento), Banca d’Italia chiede ai gestori di indicare con chiarezza e precisione nel regolamento del fondo l’ammontare della commissione differita, le modalità, i termini e il periodo di prelievo della stessa (disciplinando anche il caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo).
A tal fine, gli intermediari devono tenere conto che il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita non sia superiore all’orizzonte temporale del fondo.
Per quanto riguarda la facoltà del gestore di sospendere in circostanze eccezionali di mercato (da individuare nel regolamento del fondo o nello statuto da parte del gestore) il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti (modifiche al par. 4.2.1 “Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti” della Sez. II “Contenuto minimo del regolamento di gestione”, Cap. 1 “Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”, Tit. V “Organismi di investimento collettivo del risparmio” del Regolamento), è stato previsto che la durata complessiva delle sospensioni riconducibili al medesimo evento di natura eccezionale non può essere superiore a un mese (intendendosi un periodo continuativo di 30 giorni solari). In tal senso è stato aggiornato anche l’Allegato V.1.1 del Regolamento, nella parte relativa al rimborso delle quote (parte C, paragrafo VI.1).
Viene previsto che i gestori informino tempestivamente Banca d’Italia della sospensione.
Infine, le modifiche sulle disposizioni applicabili ai FIA italiani chiusi – volte a rimuoverealcuni ostacoli alla loro diffusione, facilitando il finanziamento dell’economia reale – riguardano, nello specifico:
- l’obbligo di co-investimento del gestore di FIA chiusi non riservati, nello specifico l’eliminazione dell’obbligo per tale gestore di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale del FIA (eliminato il par. 1 “Investimento in quote di FIA chiusi non riservati” della Sez. IV “Gestione di Fia chiusi”, Cap. 5 “Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio”, Tit. II “Società di gestione del risparmio” del Regolamento);
- l’eliminazione del limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso una stessa controparte, applicabile ai gestori italiani di FIA chiusi riservati (modifiche alla Sez. VI “FIA riservati”, Cap. 3 “Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio”, Tit. V “Organismi di investimento collettivo del risparmio” del Regolamento).
Si precisa, da ultimo, che non è stato modificato il limite di concentrazione per gli investimenti in crediti con riferimento ai FIA chiusi non riservati (di cui si era proposto, in fase di consultazione, un innalzamento dal 10 al 20 per cento del patrimonio netto), ritenendo che la questione meriti ulteriori approfondimenti in relazione anche al parere di Consob.
Per quanto riguarda il recepimento degli Orientamenti dell’ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA – applicabili dal 30 settembre 2020 – Banca d’Italia ha inserito un paragrafo dedicato alle “Prove di stress di liquidità” nella Sezione II “Comunicazioni alla Banca d’Italia” del Capitolo 3 “Vigilanza informativa” del Tit. IV “Disposizioni comuni alle Sgr, alle Sicav e alle Sicaf”.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
Resoconto della consultazione (30 luglio – 28 settembre 2020)
Normativa nazionale – Direttiva MiFID II
Rendicontazione di costi e oneri
Linee guida congiunte Assoreti-Assogestioni in materia di rendicontazione di costi e oneri
L’Associazione delle Società per la consulenza agli investimenti (ASSORETI) e l’Associazione del risparmio gestito (ASSOGESTIONI) hanno pubblicato congiuntamente, in data 16 febbraio 2021, le Linee guida in materia di rendicontazione di costi e oneri ad esito del lavoro svolto nell’ambito del tavolo di lavoro avviato lo scorso anno.
L’oggetto del tavolo di lavoro e, quindi, delle Linee guida è la disciplina di matrice MiFID II e, in particolare, il dovere degli intermediari distributori di assicurare che gli investitori siano in grado di valutare i propri investimenti e di confrontare i vari servizi e strumenti finanziari, grazie anche alla consapevolezza di tutti i costi e oneri.
In tale ambito Consob ha previsto a livello nazionale – con la Raccomandazione n. 1 del 7 maggio 2020 – che gli intermediari trasmettano le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, raccomandando ai Produttori di rendere tempestivamente disponibili ai distributori i dati e le informazioni necessari per consentire loro di adempiere gli obblighi informativi in materia di costi e oneri.
Pertanto, con le Linee guida, le Associazioni individuano prassi comuni volte a rendere più efficiente il processo di rendicontazione alla clientela, con riferimento sia alla tempistica sia alla qualità delle informazioni fornite.
Relativamente alle tempistiche, le Linee guida prevedono che i Produttori rendano disponibili ai Distributori, direttamente o indirettamente, i dati (corretti) sui costi e oneri entro la data del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Con riferimento, invece, alla qualità dei dati, al fine di assicurare l’invio di dati corretti e consentire al Distributore di ridurre al minimo i processi di quality assurance, le Linee guida individuano nel documento tecnico in allegato alcune casistiche che in passato hanno determinato interpretazioni controverse tra Produttori e Distributori.
Ai sensi della clausola di revisione finale, i Produttori e i Distributori si dovranno nuovamente confrontare al tavolo di lavoro interassociativo nella seconda parte dell’anno 2021 per verificare – all’esito delle rendicontazioni inviate alla clientela per l’anno 2020 – l’eventuale esigenza di individuare tempistiche e modalità di trasmissione dei dati più efficienti.
Si precisa, infine, che il tavolo di lavoro delle Associazioni rimane aperto al confronto con l’intento di continuare a cooperare per la migliore e tempestiva rendicontazione alla clientela. Le Linee guida sono conseguentemente suscettibili di ulteriori implementazioni che all’occorrenza le Associazioni porranno a conoscenza delle rispettive Associate.
Linee guida congiunte Assoreti-Assogestioni in materia di rendicontazione di costi e oneri
Normativa nazionale – Direttiva PSD 2
Istruzioni e Modulo riguardanti i rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento
Istruzioni relative a procedure concernenti l’applicazione della Direttiva PSD2
Banca d’Italia ha pubblicato, in data 17 febbraio 2021, un aggiornamento delle proprie “Istruzioni relative a procedure concernenti l’applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)” di aprile 2020.
Tali istruzioni – che riguardano (i) l’esenzione dall’obbligo di realizzare la procedura di contingency e dall’adozione delle procedure di autenticazione forte del cliente per i pagamenti “corporate” nonché (ii) la segnalazione dei problemi con le interfacce dedicate – sono state aggiornate per includere la “Relazione sulle risultanze dell’analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento”.
Tale Relazione deve essere redatta annualmente dai PSP conformemente alla Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” e alle “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”.
Pertanto, con l’aggiornamento in esame, Banca d’Italia ha infatti reso disponibile il modulo che consente di rappresentare in forma sintetica e standardizzata le suddette risultanze e alcune istruzioni operative per la sua compilazione.
Servizi di pagamento: risultanze dell’analisi dei rischi operativi e di sicurezza (Modulo)
Normativa nazionale – Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Richiami di attenzione Consob sull’Informativa finanziaria e non-finanziaria e sui Gestori di portali on-line
Consob ha pubblicato, in data 16 febbraio 2021, due Richiami di attenzione, nel dettaglio:
- Richiamo di attenzione n. 1 sull’informativa finanziaria e non finanziaria da fornire da parte degli emittenti e dei responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi, e
- Richiamo di attenzione n. 2 sugli impatti dell’emergenza Coronavirus sugli adempimenti dei gestori di portali on-line.
Con il primo Richiamo di attenzione, Consob ha fornito alcune indicazioni volte a evidenziare l’impatto della pandemia e delle misure intraprese per la sua gestione nell’ambito dell’informativa che deve essere fornita da parte di:
(i) emittenti vigilati, organi di controllo e società di revisione in relazione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali;
(ii) società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie riferite all’esercizio 2020 conformemente alla Direttiva sulle informazioni non finanziarie (DNF);
(ii) responsabili della redazione dei prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;
(iv) emittenti con azioni quotate e relativi organi di controllo in occasione di assemblee convocate per delibere sul capitale;
(v) emittenti soggetti alla disciplina sugli abusi di mercato (cd. MAR), in particolare, per la gestione delle informazioni privilegiate.
Con il secondo Richiamo di attenzione, invece, Consob richiama l’attenzione dei gestori di portali on-line circa il dovere di considerare con la dovuta diligenza le potenziali implicazioni dell’emergenza sulla tutela degli investitori.
A tal fine, l’Autorità chiede a tali soggetti di adottare le più adeguate misure per assicurare la continuità delle attività svolte sui portali nonché pubblicare tempestivamente eventuali aggiornamenti forniti dai soggetti offerenti, anche concernenti fatti nuovi e significativi intervenuti successivamente alla pubblicazione dell’offerta.
I gestori dovranno, infatti, assicurare che le informazioni rese agli investitori in sede di pubblicazione delle offerte esplicitino chiaramente gli eventuali effetti della pandemia sulla sostenibilità dei relativi progetti.
Richiamo di attenzione Consob n. 1 del 16 febbraio 2021
Richiamo di attenzione Consob n. 2 del 16 febbraio 2021
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