Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL metalmeccanica industria: le principali novità per il 2021-2024

A cura di Marzio Scaglioni e Riccardo Riva

In data 5 febbraio 2021 i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore della metalmeccanica e dell’installazione di impianti hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, valida per il triennio 2021-2o24. In una prospettiva di rinnovamento, accanto ad una revisione dei salari minimi tabellari, sono state previste delle novità in materia di inquadramento professionale, previdenza complementare, lavoro agile e flexible benefits, oltre a misure dedicate alle donne vittime di violenza di genere e all’introduzione della “clausola sociale” negli appalti.

Aumenti salariali dal 1° giugno 2021

L’accordo di rinnovo ha previsto un aumento salariale mensile per ciascun livello di inquadramento a partire dal 1° giugno 2021 e suddiviso in 4 tranche (altri tre incrementi sono previsti alle date del 1° giugno 2022, 2023 e 2024). Gli importi, stabiliti sulla base del tasso di inflazione IPCA e incentivanti il nuovo assetto dell’inquadramento professionale previsto sempre a partire dal 1° giugno 2021, saranno pari complessivamente a € 90,40 (livello D1), € 100,26 (D2), € 102,42 (C1), € 104,57 (C2), € 112 (C3), € 120,06 (B1), € 128,80 (B2), € 143,79 (B3) e € 147,22 (A1).

L’inquadramento professionale e il suo nuovo assetto

La più importante novità determinata dall’accordo in commento, già anticipata nel precedente paragrafo, è la sostanziale e profonda revisione dell’inquadramento professionale, la cui ultima versione risaliva ormai al 1973, che viene adeguato ai più recenti cambiamenti tecnologici e professionali. La nuova classificazione unica vede operai, impiegati e quadri inquadrati in nove livelli, a loro volta ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo:

D. Ruoli Operativi: livelli D1 e D2;

C. Ruoli Tecnico Specifici: livelli C1, C2 e C3;

B. Ruoli Specialistici e Gestionali: livelli B1, B2 e B3;

A. Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: livello A1. 

Il rinnovato inquadramento professionale entrerà in vigore dal 1° giugno 2021: entro il 31 maggio 2021 le aziende sono chiamate a adeguare la classificazione della propria forza lavoro. I lavoratori in forza conservano l’anzianità di servizio maturata al 31 maggio 2021 per tutti gli istituti contrattuali, facendo salvi i periodi utili per il passaggio al livello successivo, nonché i periodi previsti in caso di passaggio temporaneo di mansione. Ulteriore importante novità è la definitiva eliminazione della 1a categoria: per effetto di tale disposizione, tutti i lavoratori appartenenti a quest’ultima saranno automaticamente inquadrati al livello D1, corrispondente alla ex 2a categoria, a far data sempre dal 1° giugno 2021.

Previdenza complementare

Dal 1° giugno 2022 per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni che si iscriveranno al Fondo Cometa la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

Lavoro agile

In tema di lavoro agile, le Parti firmatarie dell’ipotesi di accordo hanno ribadito  a) la parità di trattamento dei lavoratori in «modalità agile» rispetto a quelli che svolgono la prestazione in «presenza» e b) la volontà di una determinazione prospettica all’interno del contratto collettivo di un quadro normativo del lavoro agile che disciplini, tra gli altri, l’esercizio del diritto alla disconnessione, i diritti sindacali, la tutela della privacy, la gestione degli strumenti di lavoro informatici e il diritto alla formazione.

Flexible benefits

L’ipotesi di accordo in esame ha previsto la conferma strutturale dell’erogazione di strumenti di welfare, i cd. “flexible benefits”, nella misura di € 200,00 per ciascun anno. Le aziende – nel mese di giugno di ogni anno – dovranno mettere a disposizione dei lavoratori tali strumenti di welfare, che potranno essere utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Misure per le donne vittime di violenza di genere

Viene previsto, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto: al part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working; alla formazione al rientro dal periodo di assenza e a chiedere di essere prioritariamente inserite nei piani formativi programmati; al trasferimento, alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente; essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali. Le aziende dovranno «Dichiarare» inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre ad attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.

“Clausola sociale” negli appalti

In caso di cambio appalto, l’ipotesi di accordo introduce la cd. “clausola sociale”, disponendo uno specifico iter consultivo sindacale al fine di garantire ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegati continuativamente nel contratto di appalto da almeno sei mesi prima della scadenza (o assunti in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei sei mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro) che in caso di cambio appalto a) a parità di condizioni (termini, modalità e prestazione contrattuali) l’azienda subentrante si impegni all’assunzione del personale, b) con condizioni diverse (modifiche di termini, modalità e prestazione contrattuali) nel corso dell’esame congiunto le parti si attivino per armonizzare le nuove esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali ricorrendo a quanto messo a disposizione da norme legislative e/o contrattuali.

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Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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