Primi segnali di attenzione del Fisco sulle Società Benefit

A cura di Alessandro Maffiodo, Vittoria Rostagno e Isabelle Roccazzella

Come sappiamo, l’Italia rappresenta il primo, nonché l’unico, paese europeo ad aver riconosciuto uno status giuridico alle Società Benefit (art. 1, commi 376-384 e allegati 4 – 5 della Legge n. 208/2015, c.d. «Legge di Stabilità 2016»).

Carattere distintivo delle Società Benefit è il perseguimento di un beneficio comune diretto a produrre un determinato impatto su una o più categorie di Stakeholders, finalità che si aggiunge ai tradizionali obiettivi di profitto generati dall’esercizio dell’attività di impresa.

La normativa italiana non prevede deroghe alla disciplina del diritto societario attualmente in vigore, ma introduce nuovi ed ulteriori requisiti che le Società Benefit devono rispettare con particolare riferimento:

  • all’organizzazione statutaria (in particolare, la Legge di Stabilità 2016 stabilisce che tali società devono indicare nell’oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intendono perseguire) e
  • alla governance d’impresa.

Quanto alla governance d’impresa, si segnala che gli amministratori delle Società Benefit hanno degli obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Codice Civile a seconda del tipo societario prescelto.

In particolare, essi devono:

  • bilanciare l’interesse della società e dei soci con gli interessi delle categorie indicate nell’art. 1, comma 376, Legge di Stabilità 2016 (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse) e, contestualmente
  • perseguire le finalità di beneficio comune in modo conforme a quanto previsto nello statuto;
  • individuare uno o più soggetti incaricati di curare e assicurare in concreto il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
  • predisporre una relazione annuale, da allegare al bilancio di esercizio, che dia conto delle attività poste in essere ai fini del perseguimento del beneficio comune e delle modalità con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli degli altri stakeholders, oltre che delle specifiche scelte programmatiche.

Inoltre, la legge dispone che, in caso di mancato perseguimento del beneficio comune, la società può essere sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione della disciplina in materia di pubblicità ingannevole (D.lgs. 145/2007) e del Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005).

Tale disposizione è volta a garantire la correttezza e la veridicità di una comunicazione al mercato circa il fatto che si tratti di una società che realmente persegua finalità ulteriori rispetto a quelle dei soci, impedendo alle società che non realizzino concretamente tali obiettivi di beneficiare di un vantaggio competitivo nei confronti di altre imprese, nonché di indurre volontariamente in errore i consumatori.

Sino all’avvento della legislazione emergenziale da Covid19, gli unici vantaggi derivanti dalla costituzione di una Società Benefit erano di natura prettamente reputazionale: ragione per cui il modello in questione non ha registrato in Italia una significativa diffusione.

Nell’ambito del nuovo contesto emergenziale e di maggiore attenzione ai temi di sostenibilità, è stata segnata una seppur minima ma tangibile traccia in termini di agevolazioni fiscali a vantaggio della costituzione e della trasformazione in Società Benefit.

La recente introduzione, ad opera dell’art. 38-ter del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), come modificato dalla relativa Legge di conversione (Legge 77/2020), di un credito di imposta sulle spese di costituzione e “trasformazione” in Società Benefit, ha rinnovato l’interesse degli operatori per tale tipologia di società.

Il credito di imposta, previsto in misura pari al 50%, spetta con riferimento alle spese di costituzione della società e su quelle di “trasformazione”, relative alle modifiche statutarie necessarie per trasformare società già esistenti al modello in esame. I costi di riferimento, quali spese notarili, tasse e oneri in fase costitutiva, consulenze professionali ecc. dovrebbero quindi essere relativi sia alle società che nascono Benefit sia a quelle che, a seguito di trasformazione del tipo societario o attraverso una mera modifica statutaria, lo diventano.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021.

In base alla previsione originaria della norma, le spese agevolabili avrebbero dovuto essere sostenute nel periodo che va dal 19 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio) al 31 dicembre 2020. Il beneficio fiscale è riconosciuto, fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro. Viene altresì previsto che il credito d’imposta dovrà essere riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in tema di aiuti di Stato (c.d. de minimis).

L’art. 38-ter, al comma 3, prevede inoltre, a favore delle società in oggetto, anche un ulteriore fondo di dotazione (per complessivi 3 milioni) per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di detto tipo societario.

Con riferimento all’ambito temporale dell’agevolazione, l’articolo 12, comma 1-bis, del decreto Milleproroghe (Dl 183/2020), inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l’estensione di tale misura agevolativa fino al 30 giugno 2021. Si tratta di una modifica che consente, anche tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, di dilatare la finestra temporale per la fruizione di tale agevolazione, permettendo ad una platea più ampia di soggetti profit, con maggiore sensibilità sociale, di investire nello svolgimento o nel finanziamento delle attività svolte dalla società benefit.

Per quanto riguarda le modalità e i criteri di attuazione si resta ancora in attesa dell’apposito decreto ministeriale che, in base alle previsioni della norma, avrebbe dovuto essere emanato nei successivi 90 giorni dalla conversione in legge del decreto Rilancio.

È comunque evidente che i temi ESG, in senso lato, comincino ad essere oggetto di riflessioni anche da parte del legislatore fiscale.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Alessio Rolando

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Fabio Alberto Regoli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Of Counsel