Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Normativa europea – Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Pacchetto di misure della Commissione europea per la ripresa dei mercati dei capitali – Modifiche alla Direttiva MiFID II e al Regolamento Prospetto

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2021 sono stati pubblicati una Direttiva e un Regolamento modificativi, rispettivamente, della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e del Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129), nel dettaglio:

  • Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la Direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19.
  • Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la Direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19.

I due interventi legislativi si inseriscono all’interno del pacchetto di misure per la ripresa dei mercati dei capitali (cd. “Capital Markets Recovery Package”) della Commissione Europa adottato in risposta alla pandemia da Covid-19; tale pacchetto – che comprende anche due proposte legislative contenenti modifiche mirate alle norme sulla cartolarizzazione – è volto ad aiutare le imprese europee a superare la crisi, consentendo una rapida ricapitalizzazione delle stesse e promuovendo maggiori investimenti nell’economia.

Relativamente alle modifiche apportate al regime MiFID II, queste riguardano principalmente:

  • la semplificazione degli obblighi di informazione per i servizi forniti a clienti professionali (nuovo articolo 29-bis) – è stato disposto l’esonero dagli obblighi di informazione su costi e oneri per i servizi forniti ai clienti professionali e alle controparti qualificate, salvo per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione del portafoglio; riguardo alle informazioni da fornire, è inoltre ora previsto l’obbligo di utilizzare il formato elettronico per la trasmissione delle informazioni sugli investimenti (tranne nel caso di clienti / potenziali clienti al dettaglio che possono richiedere espressamente il cartaceo);
  • le esenzioni dai requisiti in materia di governance del prodotto (nuovo art. 16-bis) – è stata prevista l’esenzione da tali requisiti per i prodotti considerati semplici sicuri e cioè le obbligazioni che non hanno derivati incorporati se non una clausola make-whole (nuova definizione introdotta); è prevista l’esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto anche qualora gli strumenti finanziari siano commercializzati/distribuiti esclusivamente a controparti qualificate;
  • gli adeguamenti al regime dei limiti di posizione per i derivati su merci al fine di sostenere l’emergere e la crescita dei mercati dei derivati su merci denominati in euro.

Si precisa, che la Direttiva modificativa della MiFID II apporta anche alcune modifiche mirate alle Direttive CRD IV e CRD V sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento; in particolare, per garantire un’applicazione coerente del quadro giuridico applicabile alle imprese di investimento, è stata allineata – al 26 giugno 2021 – la data di applicazione delle misure applicabili alle imprese di investimento derivanti dalla CRD IV e CRD V alla data di applicazione della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

Le modifiche apportate dalla Direttiva di cui sopra devono essere recepite dagli Stati membri entro il 28 novembre 2021 e diventano applicabili dal 28 febbraio 2022.

Relativamente alle modifiche apportate al regime del prospetto, queste sono volte, principalmente, a istituire un nuovo “prospetto UE della ripresa” volto a facilitare il reperimento di capitali da parte delle imprese per soddisfare le esigenze di finanziamento garantendo nel contempo informazioni adeguate agli investitori (nuovo art. 14-bis e nuovo Allegato V-bis “Informazioni minime da includere nel prospetto UE della ripresa”).

Poiché il regime di tale tipologia di prospetto è limitato alla fase della ripresa, è previsto un “limite temporale del regime del prospetto UE della ripresa” (nuovo art. 47-bis) secondo il quale tale tipologia di prospetto può essere approvata dal 18 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Regolamento modificativo) al 31 dicembre 2022.

Si segnala, infine, la modifica apportata alla “Direttiva 2004/109/CE sugli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato” che riguarda la possibilità per gli Stati membri di rinviare – di un anno – l’applicazione dell’obbligo di preparare e divulgare le relazioni finanziarie annuali servendosi del formato elettronico unico previsto dalla Direttiva, alla luce delle difficoltà nell’implementazione di tale obbligo dovute alla pandemia.

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Normativa europea – Finanza sostenibile

Informativa sulla sostenibilità

Raccomandazioni ESAs relative all’applicabilità del Regolamento riguardante l’informativa sulla sostenibilità (SFDR)

Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha pubblicato, in data 25 febbraio 2021, una dichiarazione congiunta dal titolo “Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation”.

Si tratta di Raccomandazioni per l’applicazione efficace e coerente delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. SFDR) prevista per il 10 marzo 2021, in attesa della definizione e della successiva applicazione degli standard tecnici di regolamentazione (RTS) in materia.

Le norme tecniche di regolamentazione integrative dell’SFDR sono state finalizzate dalle ESAs e sottoposte alla Commissione europea per l’adozione il 2 febbraio 2021; in quest’occasione le ESAs hanno proposto come data di applicabilità delle stesse il 1° gennaio 2022 per consentire agli operatori sufficiente tempo di adeguamento.

Riguardo all’applicabilità degli obblighi di disclosure di cui all’SFDR, la Commissione europea aveva in precedenza confermato (con Lettera del 20 ottobre 2020) il termine del 10 marzo 2021, rinviando la piena standardizzazione degli obblighi di trasparenza a livello europeo all’applicabilità successiva degli RTS.

Pertanto, in tale contesto, le ESAs raccomandano alle autorità nazionali competenti di incoraggiare i partecipanti ai mercati finanziari di fare riferimento ai requisiti (provvisori) previsti dagli standard tecnici durante il periodo transitorio (10 marzo 2021 – 1° gennaio 2022) tenendo comunque presente che in sede di approvazione europea potrebbero cambiare.

A supporto, le ESAs hanno fornito – in Allegato alla dichiarazione congiunta – una guida sull’applicazione di alcune delle tempistiche previste dall’SFDR corredata da una tabella riassuntiva delle date di applicazione degli obblighi previsti.

Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation

Normativa europea – Unione bancaria

Gestione delle crisi bancarie e assicurazione dei depositi

Avviata ulteriore consultazione della Commissione europea per la revisione del framework europeo

La Commissione europea ha pubblicato, in data 25 febbraio 2021, un’ulteriore consultazione parallela a quella già avviata a gennaio 2021 volta a raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento alla revisione del quadro europeo per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi, dal titolo “Consultazione pubblica sul riesame del quadro per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi”.

Tale seconda consultazione, strutturata anch’essa sotto forma di questionario,contiene 10 domande di natura generale sul funzionamento complessivo e l’eventuale revisione delle norme contenute nella Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti (cd. BRRD), nel Regolamento (UE) n. 806/2014 sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti (cd. SRM) e nella Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (cd. DGSD).

Si precisa che la nuova consultazione è indirizzata al grande pubblico (a differenza della consultazione di gennaio 2021 rivolta prevalentemente a operatori di mercatoautorità e accademici).

La Commissione sottolinea che le risposte a entrambi i questionari saranno prese in considerazione allo stesso modo.

È possibile partecipare alla consultazione fino al 20 maggio 2021 (si ricorda, invece, che il termine per partecipare alla consultazione di gennaio 2021 è il 20 aprile 2021).

Unione bancaria – revisione del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi

Normativa europea – Regolamento benchmark

Calcolo degli indici di riferimento in circostanze eccezionali

Avviata consultazione ESMA per l’elaborazione di un set di Orientamenti

ESMA ha pubblicato, in data 25 febbraio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on methodology to be used in exceptional circumstances and amendment to the guidelines on non-significant benchmarks”.

Si tratta del progetto di Orientamenti elaborato da ESMA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (cd. Benchmark Regulation) e degli atti delegati di secondo livello (nello specifico, Regolamenti delegati (UE) n. 2018/1637 e 2018/1641).

Gli Orientamenti specificano alcuni obblighi previsti in capo agli amministratori di indici di riferimento che utilizzano una metodologia per determinare gli indici di riferimento critici o significativi in circostanze eccezionali (tra i quali, quelle ad esempio legate alla pandemia da Covid-19).

In tali casi, infatti, gli amministratori possono apportare delle modifiche rilevanti alle metodologie adottate oppure elaborare metodologie alternative.

Gli Orientamenti si concentrano sui tre aspetti riguardanti: (i) la trasparenza della metodologia adottata, (ii) il controllo da parte della funzione di sorveglianza e (iii) irequisiti per la conservazione delle registrazioni a seguito delle variazioni nelle metodologie o deviazioni dalle stesse.

Contestualmente, ESMA propone alcune modifiche di allineamento ai propri “Orientamenti sugli indici di riferimento non-significativi”, di giugno 2019, per quanto riguarda gli elementi chiave della metodologia in circostanze eccezionali e il ruolo della funzione di sorveglianza.

È possibile partecipare alla consultazione entro il 30 aprile 2021; ESMA intende pubblicare la versione finale degli Orientamenti entro il terzo trimestre del 2021.

Consultation Paper. Guidelines on methodology to be used in exceptional circumstances and amendment to the guidelines on non-significant benchmarks

Normativa europea – Disciplina prudenziale

Trattamento prudenziale delle grandi esposizioni

Bozza finale di RTS relativa al calcolo del valore delle grandi esposizioni

EBA ha pubblicato, il 19 febbraio 2021, un documento dal titolo “Final report. Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivative and credit derivative contracts under Article 390(9) CRR2”.

Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 390 “Calcolo del valore dell’esposizione” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) e riguardante il trattamento delle grandi esposizioni.

In particolare, la bozza finale di RTS specifica le modalità di determinazionedelle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all’Allegato II del CRR nonché dai contratti derivati su crediti laddove tali contratti non siano stati stipulati direttamente con il cliente ma il cui strumento di debito o di capitale sottostante il contratto sia stato emesso da tale cliente.

Gli enti sono tenuti a includere tali esposizioni -cd. indirette – derivanti dai contratti derivati nelle esposizioni totali verso il cliente, ai fini della determinazione delle grandi esposizioni.

La bozza finale di RTS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.

Final report. Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivative and credit derivative contracts under Article 390(9) CRR2

Normativa nazionale – Prospetto & Fondi comuni monetari

Adeguamento delle norme nazionali di rango primario

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17.

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto e alle disposizioni del Regolamento sui fondi comuni monetari (FCM)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari”.

Il Decreto legislativo – adottato ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge di delegazione europea 2018 (Legge n. 117/2019) – è volto ad adeguare la normativa nazionale primaria alle disposizioni del Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) n. 1129/2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato) e alle disposizioni del Regolamento FCM (Regolamento (UE) n. 1131/2017 sui fondi comuni monetari).

A tal fine, esso apporta alcune modifiche mirate al Testo Unico in materia finanziaria (TUF), in particolare, alle Parti I “Disposizioni comuni”, II “Disciplina degli intermediari”, IV “Disciplina degli emittenti” e V “Sanzioni”.

Relativamente alle modifiche apportate al TUF per l’adeguamento al Regolamento Prospetto, queste aggiornano le norme, abrogando quelle relative ad aspetti che sono ora direttamente disciplinati dal Regolamento europeo; tali modifiche sono volte a:

  • garantire la piena conformità dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto (nonché delle relative disposizioni di attuazione) con particolare riferimento agli aspetti di responsabilità sulle informazioni fornite nel prospetto e di controllo e approvazione dello stesso;
  • mantenere in capo alla Consob i poteri regolamentari, di vigilanza, di indagine e sanzionatori già previsti nel TUF;
  • rivedere la disciplina sulle esenzioni dall’obbligo di pubblicare il prospetto; e
  • aggiornare le disposizioni in tema di whistleblowing al fine di includere le norme del Regolamento Prospetto tra quelle oggetto dei sistemi interni di segnalazione a Consob delle violazioni;
  • censire tutte le fattispecie sanzionatorie previste dal Regolamento Prospetto adeguando i minimi e i massimi edittali presenti nel TUF.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche apportate alla normativa nazionale primaria ai fini dell’adeguamento al Regolamento FCM, queste riguardano:

  • la disciplina dei gestori di mercato in tema di revisione legale (Art. 9 “Revisione legale” della Parte II del TUF), evidenziando che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto incaricato della revisione legale è circoscritto ai fondi di diritto italiano, anche se gestiti da soggetti esteri;
  • individuazione di Banca d’Italia e Consob quali autorità nazionali di vigilanza competenti con riferimento alle disposizioni in tema di fondi comuni monetari con relativa attribuzione dei poteri necessari (tra cui, anche quelli sanzionatori).

Le disposizioni del Decreto legislativo entrano in vigore il giorno 11 marzo 2021.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17

Normativa nazionale – Forme pensionistiche complementari

Obblighi di trasparenza

Delibera Covip del 25 febbraio 2021.

Modificazioni alle “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”

Covip ha pubblicato, in data 25 febbraio 2021, una Delibera avente ad oggetto le modificazioni alla Deliberazione del 22 dicembre 2020 recante “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”.

Si tratta, in particolare, del Provvedimento con il quale l’Autorità apporta alcune modifiche mirate alle proprie Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza,adottate con Delibera lo scorso dicembre che revisionano e aggiornano le disposizioni legislative dell’Autorità in materia di trasparenza ai fini dell’adeguamento alle novità introdotte nel Decreto legislativo n. 252/2005 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari in attuazione della Direttiva IORP II (Direttiva (UE) 2016/2341) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Nello specifico, con la nuova Delibera – sulla quale Covip non ha svolto alcuna consultazione – sono stati prorogati alcuni termini entro i quali le forme pensionistiche complementari e i soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari sono tenuti a adeguarsi ad alcune delle disposizioni.

Tale necessità deriva, in particolare, da una richiesta delle Associazioni rappresentative degli operatori del settore (avvenuta il 15 febbraio 2021) riguardante la modifica dei termini di prima applicazione di alcune disposizioni, alla luce dell’attuale periodo emergenziale.

In particolare, viene previsto che:

  • per l’anno 2021, l’informativa periodica agli aderenti può essere trasmessa entro il 31 luglio 2021 (e non entro il 31 maggio 2021);
  • le disposizioni relative al “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita”, al “Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita” e al “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione”, si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021 (e non a decorrere dal 31 maggio 2021);
  • per la predisposizione del sito web, le informazioni da fornire nell’area pubblica possono essere completate entro il 31 luglio 2021 (rispetto alla data del 28 febbraio 2021 che viene mantenuta soltanto per la pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione).

Si attende ora la pubblicazione del Provvedimento Covip nella Gazzetta Ufficiale.

Delibera Covip del 25 febbraio 2021

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Avv. Giovanni Stefanin

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