Proroga della procedura semplificata di Smart Working

Ulteriore proroga della procedura semplificata di Smart Working ed esenzione del “buono pasto” riconosciuto allo Smart-Worker

A cura di Marzio Scaglioni e Leila Rguibi

A seguito dell’approvazione del c.d. “Decreto Milleproroghe” (Decreto-Legge n. 183/2020) è stata ulteriormente estesa, sino al termine del periodo c.d. emergenziale e comunque, salvo successivi provvedimenti, non oltre il 30 aprile 2021, la possibilità per tutti i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, ovvero prescindendo dagli accordi individuali previsti dalla normativa “ordinaria” in materia di Smart Working (cfr. Legge. n. 81/2017).

Come ormai noto, infatti, il nostro Legislatore ha – sin dagli inizi del periodo emergenziale –raccomandato e promosso l’utilizzo pressoché generalizzato dello Smart Working, laddove la natura dell’attività lavorativa lo consenta, al fine di rallentare il diffondersi del contagio da Covid-19.

Pertanto, al fine di consentire un utilizzo sempre più generalizzato dello Smart Working durante il periodo emergenziale, il cui termine è attualmente fissato alla data del 30 aprile 2021, i datori di lavoro privati che vogliano ricorrere a tale strumento potranno continuare a farlo anche in assenza dell’accordo individuale con il lavoratore che, al di fuori dell’ipotesi semplificata qui considerata, costituirebbe condizione imprescindibile per lo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

Restano, invece, fermi tutti quanti gli obblighi informativi e comunicativi posti in capo al datore di lavoro, ovvero l’obbligo di informare i lavoratori interessati, seppur in modo semplificato, circa i rischi – in materia di salute e sicurezza – connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità Smart Working, nonché l’obbligo di comunicare, tramite il sito del Ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori interessati dallo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.

Relativamente al trattamento economico e normativo riconosciuto agli Smart Workers, ci pare inoltre opportuno segnalare che l’Agenzia delle Entrate si è finalmente pronunciata su uno degli aspetti su cui le aziende e gli operatori del settore si erano interrogati anche prima dell’avvento del periodo emergenziale: l’imponibilità fiscale e contributiva dei buoni pasto riconosciuti ai lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

In particolare, con Risposta ad Interpello n. 956-2631/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che in assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trova applicazione il medesimo regime di parziale imponibilità – contributiva e fiscale – previsto in riferimento a tutti gli altri lavoratori, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro – che può o meno prevedere la “pausa pranzo” (ad es. in ipotesi di rapporto di lavoro part-time), e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa – che può, appunto, essere svolta anche al di fuori delle sedi aziendali.

Pertanto, il datore di lavoro ed il lavoratore – anche in Smart Working – non saranno tenuti a versare contributi e imposte sul valore dei buoni pasto ricevuti, purché questi siano di importo inferiore a 4,00 €, in riferimento ai ticket cartacei, e ad 8,00 € in riferimento a quelli elettronici.

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Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director