A cura di Francesco Pizzo e Federica Panzeri
Come noto, la Legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego o “MACSI” (meglio nota come “Plastic Tax”).
Con la presente, si forniscono prime indicazioni sui contenuti della bozza di determinazione direttoriale di attuazione dell’imposta, recentemente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) insieme ad una bozza di dichiarazione trimestrale, in vista dell’entrata in vigore della Plastic Tax, ad oggi, prevista al primo luglio 2021.
In particolare, ci soffermeremo principalmente sugli obblighi in dettaglio previsti in capo ai soggetti di imposta, rimandando alle nostre precedenti Newsalert del 16 gennaio 2020 e del 23 novembre 2020 per quanto, invece, non oggetto di modifica.
Ciò premesso, in merito al campo di applicazione dell’imposta, merita di essere brevemente segnalata l’indicazione, contenuta all’articolo 1 della bozza di determinazione, secondo cui sono considerati MACSI i manufatti “privi dei requisiti tecnici di produzione che ne consentano il riutilizzo per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti”.
L’ADM chiarisce, a tale riguardo, che sono ricompresi tra i MACSI, a titolo esemplificativo, i fogli, le lastre, le preforme, le bottiglie, i tappi, i contenitori, i coperchi, i sacchetti, le borse, gli imballaggi, i film, le pellicole e, in ogni caso, tutti gli altri manufatti polimerici, comunque sagomati o sagomabili, idonei a costituire involucro o parte di involucro di merci o di prodotti alimentari.
La bozza di determinazione specifica, inoltre, che i MACSI sono realizzati con l’utilizzo, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica ricompresi alle voci doganali da 3901 a 3911 della nomenclatura combinata dell’Unione europea.
Con riferimento, poi, agli adempimenti previsti in capo ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nell’applicazione dell’imposta, la bozza di determinazione, innanzitutto, distingue tra obblighi del fabbricante, del venditore, del trasformatore, dell’acquirente UE e, infine, dell’importatore.
In particolare, il fabbricante, inteso come colui che esercita un impianto di produzione, dovrà attenersi, sinteticamente, alle seguenti prescrizioni:
- effettuare una comunicazione preventiva, per via telematica, ad ADM con allegata una relazione tecnica che riporti, tra l’altro, i tipi di MACSI prodotti, le caratteristiche tecniche dell’impianto, la descrizione del processo produttivo, le modalità di stoccaggio delle materie prime plastiche e dei MACSI, le procedure di tenuta della contabilità industriale;
- attuare stoccaggi separati tra materia plastica vergine e materia plastica riciclata nonché dei di MACSI di processo (intesi come MACSI ad imposta assolta impiegati per la realizzazione di altri MACSI) introdotti nell’impianto;
- presentare una dichiarazione trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, e versare l’imposta entro il medesimo termine;
- tenere una contabilità giornaliera per l’impianto;
- indicare nella fattura di cessione: la natura, qualità e quantità dei MACSI ceduti; la massa di plastica vergine in essi contenuta; l’ammontare dell’imposta liquidata; l’indicazione se trattasi di MACSI esclusi;
- comunicare l’elenco dei “venditori” (i.e. soggetti che vendono il MACSI prodotto, per loro conto, dal fabbricante) per i quali effettua l’attività di produzione;
- tenere l’elenco aggiornato degli esercenti gli impianti in cui sono effettuati processi di riciclo della plastica utilizzata nell’impianto di produzione.
Con riferimento al soggetto “venditore” (come sopra già definito), questi è tenuto alle seguenti prescrizioni:
- effettuare una comunicazione preventiva, per via telematica, ad ADM, fornendo i dati generali della ditta, del rappresentante legale e l’ubicazione degli impianti di produzione, e allegando una relazione tecnica sui tipi di MACSI prodotti, con l’indicazione se trattasi di MACSI esclusi, e sulla quantità annua di MACSI di cui è prevista la produzione negli impianti;
- tenere una contabilità settimanale per ogni impianto di produzione;
- presentare una dichiarazione trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, e versare l’imposta entro il medesimo termine;
- indicare nelle fatture di vendita: la natura, qualità e quantità dei MACSI ceduti; la massa di plastica vergine in essi contenuta; l’ammontare dell’imposta liquidata; l’indicazione se trattasi di MACSI esclusi;
- tenere l’elenco aggiornato degli esercenti gli impianti in cui sono effettuati processi di riciclo della plastica utilizzata nell’impianto di produzione.
Con riferimento al soggetto “trasformatore”, inteso come produttore di MACSI che utilizza altri MACSI ad imposta assolta senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche, la bozza di determinazione, da una parte, chiarisce che detto soggetto non è considerato un “fabbricante” ai fini dell’imposta.
Dall’altra, tuttavia, prescrive che, qualora il trasformatore intenda ottenere il rimborso dell’imposta per i MACSI ceduti all’estero, questi debba comunque presentare, per via telematica, una comunicazione preventiva ad ADM per ottenere l’attribuzione del codice identificativo all’impianto di trasformazione.
Inoltre, per i MACSI acquistati, il trasformatore dovrà chiedere una fattura indicante la natura, qualità e quantità dei medesimi, la massa di plastica vergine in essi contenuta, l’ammontare dell’imposta liquidata, nonché tenere un’apposita contabilità per il riscontro degli elementi necessari ai fini del rimborso.
Con riferimento ai soggetti che acquistano MACSI provenienti da altri Stati UE, la bozza di determinazione, nella formulazione attuale, prevede i seguenti obblighi:
- effettuazione di una comunicazione preventiva, per via telematica, ad ADM, con allegata una relazione tecnica che contiene: a) la descrizione delle procedure con cui è tenuta la contabilità dei MACSI acquistati e con cui sono conservate le relative fatture e le bolle di accompagnamento; b) la quantità massima di MACSI che si intende movimentare in un anno, con specificazione dei tipi di MACSI, distinti tra sottoposti ed esclusi, nonché della loro composizione, con particolare riferimento alla massa di materia plastica vergine in essi contenuta. Inoltre, se il soggetto acquirente è titolare di un deposito dove sono custoditi i MACSI, alla suddetta comunicazione preventiva andrà anche allegata una descrizione del deposito, della sua capacità di stoccaggio nonché delle procedure con cui è tenuta la relativa contabilità;
- presentazione di una dichiarazione trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, e versamento dell’imposta entro il medesimo termine;
- tenuta di una contabilità giornaliera dei MACSI movimentati, distinti per tipo, con separata contabilizzazione: a) dei MACSI sottoposti, con indicazione dell’aliquota agli stessi applicabile in base alle certificazioni rese dal produttore comunitario nonché in base alle relative fatture di acquisto; b) dei MACSI ottenuti esclusivamente da materia plastica riciclata e dei MACSI esclusi;
- conservazione delle fatture per ciascun acquisto di MACSI, distinte tra fatture per MACSI sottoposti ed esclusi, e recanti: a) per i MACSI sottoposti non assoggettati ad imposta con aliquota piena, alcune informazioni (tra cui la natura, qualità, quantità dei MACSI e la massa di plastica vergine in essi contenuta) certificate da un produttore comunitario in merito alla quantità di materia plastica vergine e riciclata contenuta; b) per i MACSI esclusi, la certificazione del medesimo produttore comunitario attestante che i MACSI sono compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.
La determinazione a commento, da ultimo, individua gli obblighi in capo al soggetto che importa i MACSI da territori non UE, obblighi che possono essere così sintetizzati:
- presentazione di una dichiarazione doganale di importazione recante particolari codici addizionali da indicare a seconda che si tratti di MACSI (importati tal quali o di merci importate in combinazione coi MACSI) assoggettati ad imposta ovvero esclusi;
- autoliquidazione dell’imposta dovuta in dogana in base al quantitativo di MACSI dichiarato;
- conservazione delle fatture per ciascun acquisto di MACSI, distinte tra fatture per MACSI sottoposti ed esclusi, e recanti: a) per i MACSI sottoposti non assoggettati ad imposta con aliquota piena, alcune informazioni (tra cui la natura, qualità, quantità dei MACSI e la massa di plastica vergine in essi contenuta) certificate dal produttore in merito alla quantità di materia plastica vergine e riciclata in essi contenuta; b) per i MACSI esclusi, la certificazione del produttore comprovante che i MACSI acquistati sono compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- apposizione, sulla documentazione commerciale che accompagna i MACSI importati, dell’annotazione circa l’avvenuto assolvimento dell’imposta;
- indicazione, nelle fatture relative alle cessioni di MACSI, nel territorio nazionale, verso impianti di produzione ovvero ad operatori economici che chiedono il rimborso dell’imposta, della natura, qualità e quantità dei MACSI ceduti; la massa di plastica vergine in essi contenuta; l’ammontare dell’imposta liquidata; l’indicazione se trattasi di MACSI escluso.
Infine, con riferimento ai rimborsi di imposta per le cessioni di MACSI inviati all’estero, merita di essere segnalata l’indicazione che il soggetto richiedente il rimborso (i.e. cedente i MACSI inviati in altro Stato UE o esportatore dei MACSI) deve allegare alla relativa istanza, da presentare all’autorità doganale, una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI emesse da un soggetto obbligato e recanti l’indicazione di una serie di informazioni, tra cui l’imposta assolta, e gli identificativi MRN (per le esportazioni) o le fatture per cessioni Intra-UE con gli estremi degli elenchi INTRA in cui sono confluite le operazioni.
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