A cura di Marzio Scaglioni e Alice Martinis
Finalmente operativa la possibilità di usufruire di sgravi contributivi per i lavoratori impiegati nelle regioni del Sud Italia, nell’anno 2021.
Con Circolare n. 33 del 22/02/2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, originariamente istituita dall’articolo 27 del Decreto Legge 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), ed estesa fino al 31 dicembre 2029 dall’articolo 1, c. 161, della Legge 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021). Per quanto riguarda la fruizione per il periodo 2022 – 2029, lo sgravio sarà soggetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato e quindi bisognerà attendere un’ulteriore approvazione da parte della Commissione europea.
La misura agevolativa, che si configura come aiuto di Stato, è stata approvata dalla Commissione europea in data 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021 ed è compatibile con il mercato interno qualora rispetti le seguenti condizioni:
- sia di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- sia concessa a imprese che non fossero già in “stato di difficoltà” al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, sia concessa a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- sia concessa entro il 31 dicembre 2021.
L’incentivo è concesso ai datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, aventi sede di lavoro – intendendosi per tale l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori – in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Con specifico riguardo all’ipotesi di somministrazione, ai fini del riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
In concreto, l’agevolazione determina un significativo risparmio per il costo del lavoro, determinando un esonero dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi assicurativi INAIL), diversamente modulato negli anni, in misura pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Lo sgravio è di notevole portata se si considera che non è previsto un tetto massimo mensile e quindi lo stesso trova applicazione indipendentemente dall’importo dei contributi dovuti.
Lo sgravio afferisce solamente la quota contributiva a carico del datore (con il risparmio sul costo del lavoro) mentre la contribuzione a carico del dipendente rimane immutata; tuttavia il computo pensionistico avverrà senza detrimento per il lavoratore.
L’INPS precisa che, la Decontribuzione Sud, non avendo natura di incentivo all’assunzione, bensì di beneficio contributivo, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. La fruizione dell’incentivo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- la regolarità nell’assolvimento degli obblighi contributivi (attestata dal possesso del DURC);
- l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre l’INPS fornisce chiarimenti ai fini del cumulo dell’incentivo in esame, specificando che la cumulabilità trova applicazione, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (quali ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi), che con riferimento agli incentivi di tipo economico (quali ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, o incentivo all’assunzione di beneficiari NASPI). Laddove si intenda cumulare la Decontribuzione Sud con altri regimi agevolativi riguardanti i medesimi lavoratori, l’incentivo in esame troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale.
Infine si precisa che, l’incentivo sarà fruibile mediante conguaglio nelle denunce mensili contributive, fino al mese dicembre 2021. Si evidenzia che l’importo dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021, potrà essere gestito come arretrato e recuperato esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2021.
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