A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Finanza sostenibile
Informativa sulla sostenibilità
Bozza di ITS EBA sulla disclosure prudenziale dei rischi ESG
EBA ha pubblicato, in data 1° marzo 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Implementing Standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR”.
Si tratta della bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) elaborata da EBA ai sensi degli artt. 434-bis “Modelli per l’informativa” e 449-bis “Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance” introdotti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
In particolare, la bozza di ITS specifica i modelli e le relative istruzioni che i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro devono utilizzare per pubblicare – a decorrere dal 28 giugno 2022 – l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione.
Tale informativa è richiesta su base annua il primo anno (entro il 31 dicembre 2022)e, successivamente, due volte all’anno (entro il 30 giugno e il 31 dicembre).
Nel dettaglio, la bozza di ITS propone alcune modifiche mirate al “Draft implementing technical standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) n. 575/2013” del 24 giugno 2020 (sottoposto per l’adozione alla Commissione europea) al fine di integrare in un unico documento tutti i requisiti di informativa di terzo Pilastro.
Si segnala, in particolare, l’introduzione di uno specifico articolo dedicato alla disclosure dei rischi ESG nonché di due nuovi Allegati.
E’ possibile partecipare alla consultazione fino al 1° giugno 2021.
Normativa europea – Finanza sostenibile
Dichiarazione di carattere non finanziario
Pareri tecnici delle ESAs ai sensi del Regolamento sulla tassonomia
EBA, ESMA ed EIOPA hanno pubblicato, in data 1° marzo 2021, sui rispettivi siti internet, i seguenti documenti:
- “EBA Opinion – Advice to the Commission on disclosures under article 8 of the Taxonomy Regulation”;
- “ESMA Final Report. Advice on Article 8 of the Taxonomy Regulation”;
- “EIOPA’s advice under article 8 of the Taxonomy Regulation”.
Si tratta dei pareri tecnici elaborati, rispettivamente, da EBA, ESMA ed EIOPA in risposta alla Call for Advice della Commissione europea di settembre 2020 riguardante le informazioni sulla ecosostenibilità delle attività economiche da includere nella dichiarazione di carattere non finanziario.
I pareri tecnici sono stati trasmessi alla Commissione ai fini dell’elaborazione, da parte di quest’ultima, dell’atto delegato di cui all’art. 8 “Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario” del cd. “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili” (Regolamento (UE) 2020/852).
In particolare, ai sensi del sopramenzionato articolo 8, le imprese soggette alle dichiarazioni di carattere non finanziario (di cui alla Direttiva 2014/95/UE) sono tenute ad includere in tali dichiarazioni informazioni sulle modalità e sulla misura in cui le proprie attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili; l’obiettivo della Commissione – attraverso l’atto delegato che è chiamata ad adottare entro il 1° giugno 2021 – è quello di individuare gli indicatori chiave di performance(KPIs – Key Performance Indicators) ritenuti più appropriati per effettuare l’informativa, tenuto conto delle specificità del settore bancario, finanziario e asscurativo.
A tal fine, EBA ha elaborato la propria consulenza tecnica per la Commissione circa i KPIs da pubblicare da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento, sottolineando l’importanza di un coefficiente di attività verdi (cd. GAR – Green Asset Ratio) come strumento per comprendere il modo in cui gli enti finanziano le attività sostenibili. Tale coefficiente dovrebbe identificare le attività di finanziamento degli enti qualificate come ecosostenibili conformemente alla tassonomia UE, come quelle coerenti con gli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi e dal Green deal europeo.
Il Parere di ESMA, invece, si concentra sulla trasparenza da richiedere alle imprese non finanziarie (non-financial undertakings) e ai gestori degli attivi (asset manager) e propone alcune specifiche ai tre KPIs attualmente previsti dall’art. 8 per le imprese non finanziarie ossia la quota del fatturato proveniente da attività ecosostenibili, la quota delle spese in conto capitale e la quota delle spese operative associata ad attività economiche considerate ecosostenibili.
Relativamente al settore assicurativo, EIOPA propone due indicatori chiave di performancesulla sostenibilità che descrivano la misura in cui:
- il (ri)assicuratore svolge le attività di cui alla tassonomia delle attività sostenibili – in termini di premi lordi contabilizzati per il ramo danni;
- il (ri)assicuratore finanzia attività economiche allineate alla tassonomia – in relazione agli investimenti totali.
EIOPA ritiene, infatti, che questi due KPI siano in grado di fornire informazioni pertinenti ai mercati finanziari, descrivendo in modo equo i modelli di business degli (ri)assicuratori, le loro politiche di sottoscrizione dei contratti assicurativi e gli investimenti.
EBA Opinion – Advice to the Commission on disclosures under article 8 of the Taxonomy Regulation
ESMA Final Report. Advice on Article 8 of the Taxonomy Regulation
EIOPA’s advice under article 8 of the Taxonomy Regulation
Normativa europea – Regolamento prospetto
Obblighi di informativa
Traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti ESMA
ESMA ha pubblicato, il 4 marzo 2021, la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del Regolamento sul prospetto”.
Gli Orientamenti – elaborati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (cd. “Regolamento Prospetto”) – sono indirizzati alle autorità competenti e ai partecipanti al mercato, incluse le persone responsabili delle informazioni da fornire nel prospetto.
In particolare, con gli Orientamenti ESMA fornisce un supporto ai partecipanti al mercato ai fini della conformità agli obblighi di informativa (disclosure) definiti negli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 sul formato, contenuto, controllo e approvazione del prospetto, favorendo un’interpretazione più uniforme delle norme di tale Regolamento delegato in tutta l’Unione.
Gli Orientamenti si applicano dal 4 maggio 2021, data entro la quale le Autorità competenti dovranno comunicare ad ESMA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto
Normativa europea – Regolamento sul crowdfunding
Sviluppo delle norme tecniche di secondo livello
Bozze di RTS & ITS ESMA ai sensi del Regolamento sul crowdfunding
ESMA ha pubblicato, in data 26 febbraio 2021, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft technical standards under the ECSP Regulation”.
Si tratta di un documento contenente sette bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e due bozze di norme tecniche di attuazione (ITS) elaborate dal ESMA ai sensi delle deleghe previste dal Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (cd. “Regolamento sul crowdfunding” o ECSP Regulation “European Crowdfunding Service Providers Regulation”).
Nello specifico, le norme tecniche dell’ESMA riguardano:
- i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (RTS ex art. 7(5) del Regolamento);
- le norme per la gestione e l’eventuale comunicazione dei conflitti di interesse (RTS ex art. 8(7) del Regolamento);
- i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding (RTS ex art. 12(16) del Regolamento);
- le misure e le procedure per il piano di continuità operativa previsto all’interno della domanda di autorizzazione (RTS ex art. 12(16) del Regolamento);
- il metodo di calcolo dei tassi di default, nell’ambito dei servizi di crowdfunding consistenti nell’intermediazione della concessione di prestiti (RTS ex art. 20(3) del Regolamento);
- le modalità per valutare che i servizi di crowdfunding siano appropriati ai (potenziali) investitori non sofisticati (RTS ex art. 21(8) del Regolamento);
- le disposizioni sulla Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (RTS ex art. 23(16) del Regolamento);
- le norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per le informazioni da comunicare annualmente all’autorità competente (ITS ex art. 16(3) del Regolamento);
- i formulari, modelli e procedure standard per le notifiche all’ESMA da parte delle autorità competenti sulle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing (ITS ex art. 28(5) del Regolamento).
Si attende l’elaborazione da parte di ESMA di ulteriori tre bozze di norme tecniche (1 RTS e 2 ITS) per adempiere completamente ai mandati previsti dall’ECSPR (12 in totale).
È possibile partecipare alla consultazione entro il 28 maggio 2021.
Consultation Paper. Draft technical standards under the ECSP Regulation
Normativa europea – Antiriciclaggio
Fattori di rischio
Final report EBA sull’aggiornamento degli Orientamenti ESAs del 2018
EBA ha pubblicato, in data 1° marzo 2021, un documento dal titolo “Final Report. Guidelines on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849”.
Si tratta, in particolare, del progetto finale di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi degli articoli 17 e 18 della IV Direttiva AML (Direttiva (UE) 2015/849) e che aggiorna gli “Orientamenti delle ESAs relativi ai fattori di rischio” di febbraio 2018 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.
L’obiettivo dell’aggiornamento è quello di tenere conto della pubblicazione, nel frattempo avvenuta, della V Direttiva AML (Direttiva (UE) 2018/843) e del più recente Regolamento sulla revisione della supervisione bancaria (Regolamento (UE) 2019/2175) che associa un ruolo centrale ad EBA nella gestione dei rischi di ML/TF, nonché delle nuove tipologie di rischio derivanti, ad esempio, dall’utilizzo di soluzioni RegTech.
Tra le principali modifiche e integrazioni proposte agli Orientamenti, si segnala:
- l’introduzione di Orientamenti settoriali specifici indirizzati a nuove categorie di soggetti, quali fornitori di servizi di crowdfunding, prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (cd. PISP), prestatori di servizi di informazione sui conti (cd. AISP), imprese che prestano attività di cambio valute e imprese che forniscono servizi di corporate finance;
- l’introduzione di previsioni specifiche riguardanti l’applicabilità delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in caso di operazioni o rapporti che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, conformemente alle disposizioni della V Direttiva AML;
- il rafforzamento dei requisiti sulle misure di adeguata verifica della clientela, introducendo nuove guide per l’identificazione del titolare effettivo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative;
- l’introduzione di maggiori dettagli sui fattori di rischio legati al finanziamento del terrorismo.
Si attende, ora, la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti, i quali una volta applicabili (tre mesi dopo la traduzione), si sostituiranno agli Orientamenti del 2018.
Normativa europea – Antiriciclaggio
Sistema di interconnessione dei Registri centrali
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento di esecuzione sul sistema di interconnessione dei registri centrali
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 marzo 2021 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369, della Commissione, del 1° marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Il Regolamento di esecuzione è stato adottato ai sensi dell’art. 31-bis della IV Direttiva AML (Direttiva (UE) 2015/849), introdotto dalla V Direttiva AML (Direttiva (UE) 2018/843) e riguardante gli atti di esecuzione in materia di registri centrali dei titolari effettivi.
In particolare, il Regolamento di esecuzione stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie ai fini dell’interconnessione dei registri centrali nazionali dei titolari effettivi che ciascuno Stato membro deve istituire ai sensi degli articoli 30 e 31 della IV Direttiva AML e la piattaforma centrale europea istituita conformemente alla Direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.
Pertanto, al fine di garantire il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma centrale europea, il Regolamento di esecuzione stabilisce le tecniche e le procedure necessarie (ulteriori rispetto a quelle stabilite dagli atti di esecuzione adottati ai sensi della Direttiva (UE) 2017/1132) per tenere conto delle differenze tra il fine, l’ambito di applicazione e il contenuto dei registri interconnessi ai sensi di quest’ultima e dei registri centrali dei titolari effettivi.
Il Regolamento di esecuzione è in vigore dal 22 marzo 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Obblighi di riserva minima e informazioni statistiche sulle voci di bilancio
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE di due Regolamenti della BCE
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 3 marzo 2021 sono stati pubblicati i seguenti due Regolamenti della BCE:
- Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione).
- Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione).
I nuovi Regolamenti rappresentano la rifusione di due Regolamenti della BCE che negli anni sono stati modificati in modo sostanziale a più riprese e necessitano oggi di ulteriori modifiche; si tratta, rispettivamente, del “Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime” e del “Regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie” che, per ragioni di chiarezza, sono stati ripubblicati attraverso nuovi Regolamenti.
Nello specifico, il Regolamento (UE) 2021/378 stabilisce gli obblighi di riserva minima che gli enti creditizi e le succursali di enti creditizi sono tenuti a rispettare, mentre il Regolamento (UE) 2021/379, stabilisce gli obblighi di segnalazione per gli enti creditizi e le succursali di enti creditizi nonché per i fondi comuni monetari (FCM) con riferimento alle informazioni statistiche sulle voci di bilancio; i due Regolamenti sono legati tra loro in quanto l’ammontare della riserva obbligatoria è calcolato a partire dalle passività di bilancio a cui vengono applicate delle aliquote.
Le modifiche apportate con il Regolamento (UE) 2021/378 sono volte ad apportare maggiore trasparenza e chiarezza su una serie di questioni relative all’applicazione degli obblighi di riserva minima, specificando ulteriormente gli obblighi per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica.
Le modifiche apportate con il Regolamento (UE) 2021/379, invece, sono una diretta conseguenza della modifica alla definizione di «enti creditizi» prevista dal Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento che – dal 26 giugno 2021 – includerà anche le imprese di investimento sistemiche.
I Regolamenti sono in vigore dall’8 marzo 2021e si applicano a decorrere dal 26 giugno 2021 (data di applicazione della modifica alla definizione di “ente creditizio”) salvo le disposizioni sulla detenzione delle riserve che si applicano a decorrere dal 28 luglio 2021 e alcune disposizioni sugli obblighi di segnalazione statistica che si applicano dal 1° febbraio 2022.
Normativa nazionale – Finanza sostenibile
Obblighi informativi in materia di sostenibilità
Richiamo di attenzione Consob in materia di obblighi informativi in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Con il Richiamo di attenzione n. 3/2021, pubblicato in data 4 marzo 2021, Consob ricorda agli operatori di mercato l’imminente applicabilità – dal prossimo 10 marzo 2021 – del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. SFDR).
A tal fine, l’Autorità precisa che le comunicazioni periodiche da trasmettere ai sensi del “Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati” (di cui alla Delibera Consob n. 17297/2010) devono essere integrate con l’’illustrazione delle misure adottate e dei controlli svolti per conformarsi alle previsioni del sopramenzionato Regolamento SFDR.
Infatti, ai sensi del Regolamento SFDR (si vedano i considerando 11 e 12), gli obblighi informativi da questo previsti vanno ad integrarsi con gli obblighi informativi previsti nelle vigenti discipline sui prodotti e sui servizi.
Con riferimento alla disciplina di dettaglio da emanarsi a livello europeo ai sensi dell’SFDR, Consob richiama lo Statement di ESMA del 25 febbraio 2021 ricordando che gli operatori possono fare riferimento ai requisiti previsti nel Final Report delle ESAs del 4 febbraio 2021, tenendo tuttavia presente che gli stessi potrebbero subire modifiche nel processo di adozione in corso.
Infine, attraverso un documento di Question & Answer, Consob ha chiarito quali siano gli obblighi in materia di informativa precontrattuale sui prodotti che conseguono dall’applicazione dell’SFDR, con riferimento (i) agli OICR che alla data del 10 marzo risultano avere offerte aperte, (ii) agli OICR e IBIP la cui offerta sarà avviata dal 10 marzo in poi e (iii) agli OICR e IBIP ad offerta chiusa.
Richiamo di attenzione Consob n. 3 del 4 marzo 2021
Normativa nazionale – Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Gazzetta Ufficiale – Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe” (DL 31 dicembre 2020, n. sulle Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea).
Il “Decreto Milleproroghe” come convertito – in vigore dal 2 marzo 2021 – reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza, oltre ad un elenco di misure differite a causa della perdurante emergenza sanitaria; inoltre, esso prevede specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l’operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. Brexit).
Tra le proroghe correlate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, si segnalano, tra le altre, quelle riguardanti:
- le norme in materia di sottoscrizione e comunicazioni in maniera semplificata dei contratti bancari, finanziari e assicurativi, prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021;
- le norme riguardanti le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie che potranno essere applicate alle assemblee da tenersi entro il 31 luglio 2021 per l’approvazione dei bilanci conclusi il 30 dicembre 2020.
Legge 26 febbraio 2021, n. 21. Conversione in legge del decreto Milleproroghe
Testo coordinato del Decreto Milleproroghe
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