A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Rischio di mercato
Regolamento delegato che modifica il CRR per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 marzo 2021 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2021/424 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato”.
Il Regolamento delegato è stato adottato ai sensi dell’art. 461 bis “Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato” introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) e riguardante il metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propriper il rischio di mercato,ai fini degli specifici obblighi segnaletici relativi a tale rischio introdotti dal CRR II.
Si precisa che tale nuovo metodo di calcolo è stato introdotto nella disciplina europea per dare attuazione al quadro rivisto per il rischio di mercato previsto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il cd. Fundamentally Review of Trading Book – FRTB).
Pertanto, il nuovo Regolamento delegato apporta alcuni aggiustamenti tecnici al metodo standardizzato alternativo di cui al Capo 1-bis “Metodo standardizzato alternativo”, del Titolo IV “Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato” del CRR, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle norme di regolamentazione internazionali avvenute nell’ambito del quadro FRTB successivamente all’adozione del CRR II.
Il Regolamento delegato è in vigore dal 31 marzo 2021 e si applica dal 30 settembre 2021.
Normativa europea – Regolamento EMIR
Obbligo di compensazione dei derivati OTC
Avviata consultazione della Commissione europea per l’elaborazione di un Regolamento delegato ai sensi dell’EMIR REFIT
La Commissione europea ha pubblicato, in data 10 marzo 2021, sul proprio sito internet, un documento di consultazione dal titolo “Commission Delegated Regulation (EU) …/… of xxx supplementing Regulation (EU) n. 648/2012 by specifying the conditions under which the commercial terms for clearing services for OTC derivatives are to be considered to be fair, reasonable, non-discriminatory and transparent”.
Si tratta della bozza di Regolamento delegato elaborata dalla Commissione ai sensi dell’art. 4 “Obbligo di compensazione” del Regolamento (UE) 2012/648 (cd. Regolamento EMIR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (cd. Regolamento EMIR REFIT – Regulatory Fitness and Performance programme) volto a rendere l’applicazione dell’EMIR più semplice, proporzionata e meno costosa.
Ai sensi di tale articolo, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione per i contratti derivati OTC (over the counter), direttamente o indirettamente, sono tenuti a fornire – a decorrere dal 18 giugno 2021 – tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.
Pertanto, con il Regolamento delegato, la Commissione precisa i criteri secondo i quali tali condizioni commerciali siano da considerare eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, considerando:
- gli obblighi di equità e trasparenza riguardo a commissioni, prezzi, politiche di sconto e altri termini e condizioni contrattuali generali;
- i fattori che costituiscono condizioni commerciali in grado di assicurare accordi contrattuali imparziali e razionali;
- gli obblighi che facilitano i servizi di compensazione, tenendo conto dei costi e dei rischi correlati;
- i criteri di controllo del rischio legati ai servizi di compensazione forniti.
E’ possibile fornire commenti alla consultazione entro il 7 aprile 2021.
Negoziazione di strumenti finanziari derivati – norme commerciali per la compensazione centrale
Normativa nazionale – Personale degli intermediari
Requisiti di conoscenza e competenza
Delibera Consob sulle modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale
A seguito della consultazione tenutasi tra luglio e settembre 2020, Consob ha pubblicato la Delibera n. 21755 del 10 marzo 2021 avente ad oggetto le “Modifiche del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari”.
Con la Delibera, Consob apporta alcune modifiche mirate al proprio “Regolamento intermediari” (Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari) al fine di trasporre la regolamentazione europea sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari (di cui alla Direttiva MiFID II e agli “Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e delle competenze”, del marzo 2016) nella normativa nazionale di rango secondario.
Le modifiche apportate – che riguardano, principalmente, il Titolo IX “Requisiti di conoscenza e competenza” (articoli da 78 a 82), della Parte II “Trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori”, del Libro III “Prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori” del Regolamento Intermediari – sono volte a semplificare le disposizioni sulla formazione e l’aggiornamento professionale del personale degli intermediari addetto a fornire informazioni o consulenza finanziaria ai risparmiatori.
Consob ha, infatti, disposto la riformulazione del Titolo IX – anche ai fini di un maggiore allineamento ai sopramenzionati Orientamenti ESMA – e l’eliminazione delle prescrizioni di dettaglio, rimettendo agli intermediari l’onere di identificare le modalità operative idonee a garantire in concreto il rispetto degli standard previsti.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di consentire una maggiore flessibilità dei presidi organizzativi di ciascun intermediario in base al principio di proporzionalità.
Restano, invece, fermi tutti i presidi in materia di conoscenza e competenza del personale previsti dalla normativa europea MiFID II, volti ad assicurare la tutela della clientela in materia di trasparenza delle informazioni.
Consob ha, pertanto, riformulato l’art. 78 la cui nuova rubrica è “Requisiti di conoscenza e competenza del personale” per attribuire maggiore autonomia organizzativa agli intermediari, eliminandodi conseguenzale prescrizioni specifiche (di cui agli articoli da 79 a 82 del Reg. Intermediari).
Allo stesso tempo, Consob ha apportato ulteriori interventi di modifica del Regolamento Intermediari a fini di coordinamento, richiamando le norme di cui al Titolo IX dettate per il personale degli intermediari, nelle altre diverse parti del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale, nello specifico:
- l’articolo 135-vicies semel appartenente alla Parte II “Trasparenza e correttezza nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi” del Libro IX “Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi” (come modificato dalla Delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020);
- gli articoli 107 e 109 appartenenti alla Parte III “Trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR” del Libro V “Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR”;
- gli articoli 146, 154, 156, 159 e 164 appartenenti alla Parte III “Disciplina dell’Albo” del Libro XI “Albo e attività dei consulenti finanziari”.
La Delibera entra in vigore il 31 marzo 2021 ed è applicabile ai membri del personale che iniziano a operare successivamente a tale data.
E’ prevista, inoltre, una disciplina transitoria funzionale a salvaguardare l’operatività dei soggetti che hanno iniziato a operare prima di tale data, ai quali continuano ad applicarsi le previsioni del Regolamento Intermediari nella versione precedente all’entrata in vigore della Delibera.
Delibera Consob n. 21755 del 10 marzo 2021
Osservazioni al documento di consultazione (del 23 luglio 2020)
Parere del COMI – Comitato Operatori di Mercato e degli Investitori
Relazione illustrativa (no link diretto)
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