Il lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato ha il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute

A cura di Francesca Tironi e Valentina Panettella

Con la sentenza n. 6319 dell’8 marzo 2021, la Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, recepisce quanto stabilito dalla Corte di giustizia U.E. con la pronuncia del 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19, secondo cui, nell’intervallo temporale tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione, il lavoratore ha diritto a vedersi corrispondere anche l’indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute.

Secondo i giudici di Lussemburgo, il diritto alle ferie, previsto dall’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla dir. 2003/88/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia, non può essere subordinato all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa qualora tale svolgimento sia impedito da fattori imprevedibili ed estranei alla volontà del lavoratore, tra cui rientra l’iniziativa del datore di lavoro, rivelatasi poi illegittima.

Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav., n. 18707/08; Cass., Sez. Lav., n. 24270/16), viceversa, escludeva l’indennità sostitutiva per le ferie e i permessi non goduti in considerazione del fatto che il suo riconoscimento fosse strettamente connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa (mentre il lavoratore illegittimamente licenziato, nel periodo di tempo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra, si trova in una situazione, sia pure forzata, di “riposo dall’attività lavorativa”).

Secondo la Corte di Giustizia, invece, il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste la qualità di principio del diritto sociale dell’Unione, ma è altresì espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2 della Carta, cui l’art. 6 paragrafo 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati.

Pur avendo il diritto alle ferie una duplice finalità, ossia di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto alla esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione, la Corte di Giustizia ha sottolineato che in talune situazioni specifiche, nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato.

La Corte ha equiparato la situazione del lavoratore che si trovi nel lasso temporale tra il licenziamento illegittimo e la reintegra a quella della sopravvenienza di una inabilità al lavoro per causa di malattia (entrambi contesti imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore), di talché il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego deve essere assimilato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali.

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