Estensione periodo di beneficio del regime impatriati

A cura di Paolo Lucarini e Ciro Eligiato

Il regime impatriati, previsto dall’Articolo 16 del D. Lgs. 147/2015 “Decreto Internazionalizzazione” che è stato nel tempo oggetto di diverse integrazioni, risulta essere nuovamente oggetto di un ulteriore intervento modificativo ad opera dell’articolo 1, comma 50 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021).

Tale articolo prevede in particolare per:

  1. i cittadini italiani che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e
  2. i cittadini dell’Unione Europea

che sono rientrati in Italia, acquisendo la residenza fiscale italiana prima dell’anno 2020 e che al 31 dicembre 2019 già avevano diritto a beneficiare del regime impatriati (ad esclusione di quelli rientrati Italia tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019), la possibilità di optare per l’estensione del periodo di fruizione del regime in oggetto per ulteriori 5 anni.

L’esercizio dell’opzione è subordinato al versamento di:

1) un importo pari al 10% del reddito di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo prodotto in Italia e oggetto dell’agevolazione (reddito lordo pre-applicazione dell’abbattimento del 50%, come chiarito durante “Telefisco” del 28 gennaio), relativo al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il contribuente, in tale momento, soddisfa i seguenti requisiti:

  • ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, O
  •  è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

2) un importo pari al 5% del reddito di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo prodotto in Italia e oggetto dell’agevolazione (reddito lordo pre-applicazione dell’abbattimento del 50%, come chiarito durante “Telefisco” del 28 gennaio), relativo al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il contribuente, in tale momento, soddisfa i seguenti requisiti:

  • ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, E
  • diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio, pena la restituzione dello stesso fruito senza l’applicazione di sanzioni.

In riferimento alle modalità applicative dell’estensione, in data 3 marzo 2021 è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede quanto segue:

  • Ai fini dell’applicazione della già menzionata estensione, il contributo deve essere versato dal lavoratore attraverso il modello F24 con specifico codice tributo, in un’unica soluzione e senza la possibilità di portare in compensazione (anche parziale) eventuali crediti;
  • Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il primo quinquennio di applicazione del regime si è concluso (per coloro che hanno iniziato a beneficiare del regime a decorrere dall’anno 2016, il termine è in via eccezionale prorogato al 30 agosto 2021);
  • A seguito del versamento, il lavoratore deve rilasciare al proprio datore di lavoro una richiesta contenente:
    1. Dati anagrafici;
    2. Informazioni relative ai requisiti soddisfatti al fine di beneficiare dell’estensione regime;
    3. Impegno a fornire tempestivamente al datore di lavoro ogni informazione che può causare la perdita del beneficio (ad esempio lo spostamento della residenza all’estero);
    4. Anno di prima fruizione del beneficio;
    5. Ammontare dei redditi da lavoro dipendente oggetto di agevolazione nell’anno precedente (base di calcolo per il contributo);
    6. Estremi del versamento effettuato.
  • La richiesta deve essere rilasciata al datore di lavoro inderogabilmente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il primo quinquennio di beneficio del regime si è concluso (per coloro che hanno iniziato a beneficiare del regime a decorrere dall’anno 2016, il termine è in via eccezionale prorogato al 30 agosto 2021);

Appare dunque chiaro che l’esercizio dell’opzione resta ancorato all’effettivo versamento del contributo, che al momento non può ancora essere effettuato in assenza di apposita risoluzione da parte dell’Agenzia delle Entrate che istituisca il codice tributo.

Il regime di favore trova applicazione a decorrere dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro l’esercizio dell’opzione e fornito le relative informazioni/documentazione di supporto. Le imposte versate dal lavoratore in riferimento al periodo precedente l’esercizio dell’opzione saranno rimborsate al lavoratore in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Per i lavoratori beneficiari dell’estensione saranno applicabili le stesse previsioni contenute nella legge 34/2019 previste per coloro che sono rientrati in Italia successivamente al 30 aprile 2019, quindi, nei 5 anni aggiuntivi di estensione del beneficio si applicheranno i seguenti abbattimenti:

  • Abbattimento del 50% per i lavoratori che al momento dell’opzione abbiano comunicato almeno 1 figlio minorenne o che siano divenuti proprietari di un immobile ad uso abitativo durante il primo quinquennio, nei 12 mesi precedenti l’arrivo in Italia o si impegnano ad acquistare un immobile ad uso abitativo nei primi 18 mesi dall’esercizio dell’opzione.
  • Abbattimento del 90% per i lavoratori che al momento dell’opzione abbiano comunicato al datore di lavoro di avere almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, e che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione

Resta ancora da chiarire l’effettiva applicabilità dell’estensione in oggetto ai lavoratori rientrati in Italia precedentemente al 2016 che fruivano della normativa per il “rientro dei cervelli” prevista dalla legge 238/2010 e che hanno successivamente, attraverso apposita opzione, beneficiato del regime imparati di cui all’articolo 16 del d.lgs. 147 del 2015, considerando che detti lavoratori hanno già fruito del regime per un periodo superiore ai 5 anni.

L’opzione è preclusa agli sportivi professionisti come definiti dalla vigente normativa ed ai cittadini extra comunitari.

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Paolo Lucarini

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