A cura di Francesca Tironi, Alessia Sveva Spadoni e Sara Tanieli
Con la risposta n. 177 dello scorso 16/3/21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un suo parere in merito all’interpello sottoposto alla sua attenzione da una società che, nell’ambito di un piano di risanamento e ristrutturazione volto alla razionalizzazione dei costi, nel gennaio 2020 aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo coinvolgente tutto il proprio personale con qualifica non dirigenziale occupato presso le strutture operative ed organizzative delle sedi centrale e periferiche.
Nell’interpello in parola viene precisato che, nell’ambito della suddetta procedura, ad inizio aprile 2020 la società aveva stipulato con le organizzazioni sindacali un’intesa con la quale era stato previsto che ai lavoratori che avessero manifestato, nei tempi e con i modi prescritti, la propria adesione e non opposizione al licenziamento sarebbe stato riconosciuto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, un sostegno economico, di cui la quota maggiormente rilevante sarebbe stata erogata “in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, dunque a titolo di incentivazione all’esodo” ed un’altra a titolo di transazione generale e novativa.
Dal momento che tuttavia, in forza di particolari esigenze tecnico-organizzative manifestatesi anche a causa della crisi epidemiologica da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti adottati dal legislatore, le date di risoluzione dei rapporti di lavoro in questione sono state posticipate più volte, la società istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di voler liquidare l’incentivo all’esodo, a titolo di “anticipazione”, in vigenza del rapporto di lavoro anziché alla cessazione dello stesso. Sulla base di tale premessa, la società ha quindi chiesto all’Ente se la quota di incentivo all’esodo erogata nel corso del rapporto di lavoro debba essere assoggettata ad imposta separata in luogo di quella ordinaria.
Ebbene, per fornire la propria risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fondato la sua analisi, in particolare, sulle seguenti due norme del D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi: di seguito “TUIR”):
- l’art. 17, c. 1, lett. a);
- l’art. 19, c. 4.
L’art. 17, 1, lett. a), TUIR dispone, per quanto qui di interesse, che l’imposta separata si applica alle “[…] altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, […] nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, […] a seguito di […] transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”, mentre l’art. 19, c. 4, TUIR dispone che “salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2- bis , considerando l’importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva”.
Rispetto alla prima norma sopra menzionata (i.e. l’art. 17, c. 1, TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha precisato, come peraltro già rilevato anche nella precedente circolare 20/3/01 n. 29/E, che nell’ambito delle somme ivi menzionate come assoggettate ad imposta separata vi è da ricomprendere anche l’incentivo all’esodo, inteso “quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l’esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Con riferimento invece all’ultima norma sopra citata (i.e. l’art. 19, c. 4, TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha osservato che “con tale disposizione […] il legislatore ha previsto che il datore di lavoro possa erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell’accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro”.
Sulla base del combinato disposto delle due predette disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso statuendo che sull’incentivo all’esodo corrisposto ai dipendenti, a titolo di “anticipazione”, in vigenza del rapporto di lavoro occorre applicare l’imposta separata in luogo di quella ordinaria.
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