A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Normativa europea – Finanza sostenibile
Obblighi informativi in materia di sostenibilità
Bozza di RTS ESAs elaborata ai sensi del “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili”
Le ESAs hanno pubblicato, in data 17 marzo 2021, un documento di consultazione dal titolo “Joint Consultation Paper. Taxonomy-related sustainability disclosures. Draft regulatory technical standards with regard to the content and presentation of sustainability disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088”.
Si tratta della bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborata dalle ESAs ai sensi degli articoli 8 (“Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale”), 9 (“Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali”) e 11 (“Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche”) del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. SFDR).
In particolare, gli articoli richiamati sono stati modificati dal cd. “Taxonomy Regulation” o “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili” (Regolamento (UE) 2020/852) per introdurre ulteriori obblighi di disclosure nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche con riferimento (i) agli investimenti ecosostenibili e (ii) ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali.
Pertanto, la bozza di RTS specifica i dettagli del contenuto e le modalità di presentazione delle suddette informazioninell’informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche.
Le ESAs hanno, quindi, proceduto a modificare la bozza finale di RTS che le stesse hanno presentato lo scorso febbraioai sensi delle deleghe previste dall’SFDR al fine di far confluire in un unico atto delegato le norme sugli obblighi di disclosure riguardanti la sostenibilità.
La data di applicabilità di questi ulteriori obblighi di disclosure è prevista per il 1° gennaio 2022 e per il 1° gennaio 2023 a seconda degli obiettivi ambientali perseguiti (di cui all’articolo 9 del “Taxonomy Regulation”).
La consultazione si concluderà il giorno 12 maggio 2021.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Segnalazioni di vigilanza
Regolamento di esecuzione relativo alle segnalazioni di vigilanza in materia di requisiti prudenziali e di liquidità
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 marzo 2021 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014”.
Il Regolamento di esecuzione riguarda le segnalazioni di vigilanza degli enti ed è stato adottato ai sensi degli articoli 415 “Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni” (nell’ambito della Liquidità) e 430 “Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificati dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
In particolare, il Regolamento di esecuzione stabilisce i formati e i modelli di segnalazione uniformi, le istruzioni e la metodologia per l’utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date delle segnalazioni nonché le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni previste in capo agli enti in materia di requisiti prudenziali e di liquidità (anche su base consolidata).
Attualmente, il quadro di riferimento per le segnalazioni degli enti è definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 680/2014 che, nel corso degli anni, è stato modificato più volte a seguito delle modifiche apportate al CRR; poiché le novità introdotte dal CRR II hanno comportato l’esigenza di aggiornare in modo considerevole il quadro delle segnalazioni di vigilanza, la Commissione ha ritenuto opportuno abrogare il Regolamento di esecuzione (UE) 680/2014 e sostituirlo con il presente Regolamento di esecuzione, in un’ottica di maggiore chiarezza.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il 20 marzo 2021 e si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 (data di applicabilità del CRR II) ad eccezione delle segnalazioni sul requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti identificati come G-SII che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato
Bozze di RTS EBA sul metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato ai sensi del CRR II
EBA ha pubblicato, in data 12 marzo 2021, due documenti di consultazione, nel dettaglio:
– “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the specification of what an exotic underlying is and which instruments are instruments bearing residual risks for the purposes of Article 325u(2) under Article 325u(5) of Regulation (EU) n. 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2)”;
– “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on gross JTD amounts under Article 325w(8) of Regulation (EU) n. 575/2013”.
Si tratta, in particolare, di due bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborate da EBA ai sensi, rispettivamente, degli artt. 325-duovicies “Requisiti di fondi propri per i rischi residui” e 325-quatervicies “Importi lordi del JTD” introdotti nel Regolamento n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
Tali articoli riguardano il nuovo metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, ai fini degli specifici obblighi segnaletici relativi a tale rischio introdotti dal CRR II.
Con i due documenti, EBA specifica alcuni elementi tecnici che gli enti devono tenere conto nell’implementazione del metodo standardizzato alternativo per le segnalazioni relative al rischio di mercato; a tal fine, l’Autorità specifica, rispettivamente:
– il significato del cd. “sottostante esotico”(exotic underlying) nell’ambito dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per i rischi residui nonché le tipologie di strumenti considerate esposte a tali rischi residui;
– le modalità di calcolo e di stima degli importi di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni.
E’ possibile fornire commenti alle consultazioni entro il 12 giugno 2021.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
Regolamento di esecuzione relativo agli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
Il Regolamento di esecuzione è stato adottato ai sensi dell’art. 430-ter “Obblighi di segnalazioni specifici per il rischio di mercato” introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR II) al fine di introdurre nel quadro prudenziale dell’Unione l’obbligo per gli enti di segnalare informazioni specifiche sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
Nel dettaglio, il Regolamento di esecuzione specifica i modelli e i formati uniformi di segnalazione, le istruzioni e le modalità per l’utilizzo di tali modelli e formati, la frequenza e le date di segnalazione (anche su base consolidata) per gli obblighi di segnalazione specifici riguardanti i risultati dei calcoli basati sul metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato (“MKR-ASA”).
Il presente Regolamento di esecuzione entra in vigore il 5 aprile 2021 e si applica a decorrere dal 5 ottobre 2021.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Esercizio di monitoraggio Basilea III
Decisione EBA sull’esercizio di monitoraggio effettuato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
EBA ha pubblicato, in data 17 marzo 2021, un documento dal titolo “Decision of the European Banking Authority, of 18 february 2021, concerning information required for the monitoring of Basel supervisory standards”.
Si tratta della Decisione di EBA volta a modificare – a partire dal dicembre 2021 – la natura dell’esercizio di monitoraggio effettuato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e riguardante l’implementazione della disciplina di Basilea III che da volontario diventerà obbligatorio.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di espandere il campione individuato ai fini del monitoraggio – includendovi un maggior numero di giurisdizioni e di enti creditizi – al fine di renderlo più rappresentativo e stabile nel corso del tempo.
A tal fine, EBA ha definito una metodologia chiara e trasparente e ha specificato i criteri di selezione che le autorità nazionali competenti dovranno applicare nel definire i campioni soggetti all’esercizio, tenendo conto del principio di proporzionalità.
Si precisa, inoltre che con la Decisione, EBA prevede una frequenza ridotta di alcune delle segnalazioni di vigilanza e l’invio di solo una parte di templates richiesti da Basilea, al fine di ridurre gli oneri in capo agli enti creditizi parte del campione.
Normativa europea – Risoluzione e risanamento enti
Piani di risanamento e valutazione delle possibilità di risoluzione degli enti
Progetti di Orientamenti EBA elaborati ai sensi della BRRD
EBA ha pubblicato, in data 17 e 18 marzo 2021, due documenti di consultazione, nel dettaglio:
- “Consultation Paper. Guidelines for institutions and resolution authorities on improving resolvability”;
- “Consultation Paper. Draft Revised Guidelines on recovery plan indicators under Article 9 of Directive 2014/59/EU”.
Si tratta, in particolare, di due progetti di Orientamenti elaborati da EBA ai sensi della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD).
Nello specifico, il primo documento di consultazione contiene un progetto di Orientamenti indirizzati agli enti e alle autorità di risoluzione sulla valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti e per i gruppi.
Tali Orientamenti – la cui data di applicabilità è prevista per il 1° gennaio 2024 – sonovolti a completare il quadro europeo in materia, implementando in un unico documento giuridico a livello dell’UE gli standard internazionali vigenti, nonché le best practices finora adottate da EBA.
Il secondo documento di consultazione riguarda, invece, la revisione complessiva degli “Orientamenti sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento” pubblicati da EBA nel luglio 2015.
Le modifiche proposte mirano a rafforzare la qualità del quadro complessivo degli indicatori di risanamento al fine di garantire l’effettiva preparazione degli enti in caso di crisi; più nel dettaglio, EBA propone l’inserimento di ulteriori indicatori che devono essere stabiliti nei piani di risanamento, focalizzandosi su aspetti pratici quali la calibrazione delle soglie per la definizione di tali indicatori e il loro monitoraggio.
Si precisa, infine, che i cambiamenti introdotti tengono conto delle modifiche apportate alla BRRD dalla BRRD II (Direttiva (UE) 2019/879).
Le consultazioni si concluderanno, rispettivamente, i giorni 17 e 18 giugno 2021.
Consultation Paper Guidelines for institutions and resolution authorities on improving resolvability
Normativa europea – Regolamento EMIR
Obbligo di compensazione dei derivati OTC
Bozza di Regolamento delegato relativo alla proroga dell’esenzione dell’obbligo di compensazione per gli schemi pensionistici
La Commissione europea ha pubblicato, in data 16 marzo 2021, un documento di consultazione dal titolo “Commission Delegated Regulation (EU) …/… of xxx extending the transitional period referred to in Article 89(1), first subparagraph, of Regulation (EU) n. 648/2012 of the European Parliament and of the Council”.
Si tratta della bozza di Regolamento delegato elaborata dalla Commissione ai sensi dell’art. 85 “Relazioni e riesame” del Regolamento (UE) 2012/648 (cd. Regolamento EMIR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (cd. Regolamento EMIR REFIT) volto a rendere l’applicazione dell’EMIR più semplice, proporzionata e meno costosa.
Ai sensi di tale articolo, la Commissione europea può prorogare l’esenzione temporanea dall’obbligo di compensazione dei derivati OTC per gli schemi pensionistici (attualmente prevista fino al 18 giugno 2021) due volte (ogni volta per un massimo di un anno) per tenere conto del mancato sviluppo di soluzioni tecniche praticabili nonché dell’effetto negativo che tale compensazione potrebbe portare sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati.
A tal fine, con la presente iniziativa, la Commissione propone di prorogare di un anno – fino al 18 giugno 2022 – l’esenzione temporanea dall’obbligo di compensazione dei derivati OTC da parte degli schemi pensionistici.
E’ possibile fornire commenti alla consultazione entro il 13 aprile 2021.
Normativa nazionale – Finanza sostenibile
Obblighi informativi in materia di sostenibilità
Comunicazione Banca d’Italia relativa agli obblighi di informazione sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Con la Comunicazione del 17 marzo 2021 avente ad oggetto gli “Obblighi di informazione sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari”, Banca d’Italia ha ricordato agli operatori di mercato l’applicabilità – dal 10 marzo 2021 – del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. SFDR).
In particolare, l’Autorità ha sottolineato di condividere quanto raccomandato dalle ESAs (con Statement del 25 febbraio 2021) circa il fatto di considerare le indicazioni contenute nelle norme tecniche sottoposte alla Commissione europea (di cui Final Report delle ESAs del 4 febbraio 2021) come utili punti di riferimento per adempiere alle obbligazioni previste dal Regolamento.
Pertanto, Banca d’Italia raccomanda agli intermediari di avviare sin da subito il processo di adeguamento alle nuove norme tecniche di regolamentazione per allinearsi gradualmente alle nuove disposizioni, tenendo tuttavia presente che tali norme potrebbero subire modifiche nel processo di adozione in corso.
L’Autorità sottolinea che in questo modo anche il mercato inizierà a disporre di informazioni chiare e coerenti per tutte le tipologie di operatori e la vigilanza potrà avviare un monitoraggio efficace del rispetto dei requisiti del Regolamento europeo.
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