Chiarimento applicativo IVASS sul trattamento dei crediti d’imposta connessi con i Decreti-Legge “Cura Italia” e “Rilancio”

A cura di Elena Robicci, Nancy Saturnino e Silvia Agostinetto

Con l’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”)[1], e del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”)[2] – di seguito anche “Decreti” – sono state introdotte nell’ordinamento italiano alcune importanti misure d’incentivazione ai fini fiscali.

In particolare, i citati Decreti hanno introdotto nell’ordinamento italiano incentivi fiscali connessi sia con le spese per investimenti (es. eco e sismabonus) sia con le spese correnti (es. canoni di locazione di locali ad uso non abitativo). Tali incentivi fiscali si applicano a famiglie o imprese, sono commisurati a una percentuale della spesa sostenuta (che in alcuni casi raggiunge anche il 110%) e sono erogati sotto forma di crediti d’imposta o di detrazioni d’imposta (trasformabili su opzione in crediti d’imposta).

Le misure d’incentivazione fiscale sopra richiamate hanno di fatto ampliato il perimetro dei crediti d’imposta acquistabili da terzi soggetti (es. società, intermediari finanziari ecc.), tra i quali le imprese di assicurazione. Nello specifico, i crediti d’imposta possono essere utilizzati dalle imprese di assicurazione in compensazione di imposte e contributi, secondo le medesime regole previste per il beneficiario originario, oppure essere ulteriormente ceduti (in tutto o in parte) a terzi.

In considerazione della peculiarità dei crediti d’imposta introdotti dai citati decreti (es. canoni di locazione di locali ad uso non abitativo ed eco e sismabonus), in data 24 marzo 2021 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito, IVASS o Istituto di Vigilanza) è intervenuto con un chiarimento applicativo sul trattamento dei suddetti crediti d’imposta ai fini dell’iscrizione degli stessi tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche[3], dell’inserimento dei crediti d’imposta tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate[4] e del trattamento contabile nel bilancio di esercizio[5].

In particolare, con il citato chiarimento l’Istituto di Vigilanza ha chiarito quanto segue:

  1. stante il divieto per le imprese di assicurazione di erogare finanziamenti diretti nei confronti di persone fisiche e microimprese sancito dall’articolo 38, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, le imprese di assicurazione possono acquisire i crediti di imposta dal beneficiario originario, persona fisica o microimpresa, solo nel momento in cui i crediti siano maturati per il soggetto cedente;
  2. i crediti d’imposta introdotti dai citati Decreti possono essere iscritti tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche qualora il portafoglio di investimenti, nel suo complesso, rispetti i criteri di sicurezza, qualità, liquidità e redditività e sia coerente con il profilo di rischio e la durata delle passività dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento IVASS n. 24/2016;
  3. qualora i crediti d’imposta risultino ammissibili alla copertura delle riserve tecniche nel senso sopra chiarito e siano idonei a generare una remunerazione, possono essere inseriti tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate ai sensi dell’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 38/2011;
  4. ai fini della redazione del bilancio di esercizio, per le imprese di assicurazione che applicano i principi contabili nazionali[6], viene previsto il seguente trattamento contabile:
  5. i crediti di imposta dovranno essere iscritti nella voce E.III dell’attivo “Altri crediti”;
  6. i relativi proventi ed oneri dovranno essere iscritti rispettivamente nelle voci di conto economico III.7 “Altri proventi” e III.8 “Altri oneri”. I proventi, anche ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate, sono ripartiti in base al tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito d’imposta secondo quanto previsto dall’OIC15 (costo ammortizzato). Successivamente alla rilevazione iniziale, l’impresa rivede le stime dei flussi finanziari futuri, con particolare riferimento alla capienza della propria posizione debitoria nei confronti dello Stato, e se necessario, rettifica il valore dei crediti d’imposta.

L’IVASS conclude il citato chiarimento interpretativo, precisando che le compagnie devono definire adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio in modo da assicurare che i plafond di acquisto dei crediti di imposta siano determinati in funzione della capienza attuale e prospettica della posizione debitoria nei confronti dell’Erario, evitando così l’acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzabili per la compensazione.


[1] Convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27

[2] Convertito in legge dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77

[3] Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016

[4] Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

[5] Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008

[6] Per le imprese che applicano i principi contabili internazionali si rinvia al Documento Banca d’Italia/Consob/Ivass n. 9 “Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS”.

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