Decreto Sostegni: prorogate le principali misure lavoristiche a favore di lavoratori e imprese

A cura di Marzio Scaglioni, Francesca Tironi, Leila Rguibi e Valentina Panettella

In data 22 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Sostegni” – Decreto-Legge n. 41/2021 – che ha sostanzialmente disposto l’estensione del periodo di validità delle principali misure, già previste dalla vigente normativa c.d. “emergenziale” a favore di lavoratori e imprese, al fine di mitigare gli effetti occupazionali e reddituali derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tra le misure di maggiore interesse rientra, certamente, la proroga degli interventi di integrazione salariale a sostegno del reddito dei lavoratori interessati da periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

In particolare, il suddetto Decreto ha disposto la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (c.d. “CIGO”) per ulteriori tredici settimane, e della Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori delle imprese agricole (c.d. “CISOA”) per una durata massima di 120 giornate, da collocarsi, per le ipotesi di “CIGO”, tra il 1° aprile 2021 ed il 30 giugno 2021, e per le ipotesi di CISOA, tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Si tenga conto che le tredici settimane di CIGO sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle prime dodici settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Per i datori di lavoro che, invece, si avvalgono della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o dell’Assegno Ordinario (FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterali), la proroga è disposta per un totale di 28 settimane, da collocarsi tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Si rammenta che, in forza di quanto previsto dalla Legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di dodici settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Considerato, inoltre, che l’impianto normativo declinato dal Decreto-Legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove ventotto settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata Legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (ventotto settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Pertanto, i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione quaranta settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le imprese che alla data del 23 marzo 2021 avevano in corso un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinario (“CIGS”) e che, per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, si trovano a dover ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva, queste potranno accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di tredici settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

In ogni caso, indipendentemente dall’ammortizzatore di riferimento, è chiaro che l’accesso ai nuovi periodi disposti dal Decreto Sostegni sarà consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Ciò significa che anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza, potranno usufruirne. Inoltre, l’utilizzo dei nuovi periodi di integrazione salariale non sarà soggetto al pagamento del contributo addizionale, e la platea dei beneficiari sarà costituita dai lavoratori che risultino in forza alla data del 23 marzo 2021.

In riferimento al c.d. “divieto di licenziamento”, il Decreto Sostegni ha previsto due differenti termini di durata. La sospensione delle procedure collettive di licenziamento e la facoltà di procedere con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, infatti, fatte salve le ipotesi di esclusione specificatamente previste dalla norma, è estesa sino alla data del 30 giugno 2021 per la generalità dei datori di lavoro, mentre continuerà a trovare applicazione sino alla data del 31 ottobre 2021 in riferimento ai soli datori di lavoro che usufruiranno dell’assegno ordinario, della cassa integrazione guadagni in deroga o della cassa integrazione per i lavoratori delle imprese agricole nei periodi ammessi dal Decreto Sostegni.

Inoltre, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività lavorativa delle imprese, il Legislatore ha esteso sino a tutto il 31 dicembre 2021 la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a termine senza la necessità di specificare la causale che la normativa ordinaria di riferimento (D.Lgs. n. 81/2015) prevederebbe come condizione di legittimità della proroga o del rinnovo. Ricordiamo, in ogni caso, che la proroga o il rinnovo sono ammessi una sola volta, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite di durata complessiva del contratto fissata in ventiquattro mesi. Il legislatore ha, inoltre, opportunamente precisato che ai fini della verifica dei suddetti limiti non si debba tener conto dei rinnovi e delle proroghe disposti prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni (23 marzo 2021).

Al fine di fornire un supporto economico ai lavoratori che hanno perso il lavoro, inoltre, il Decreto Sostegni ha stabilito che in riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti nel periodo compreso tra il 23 marzo ed il 31 dicembre 2021, l’indennità di disoccupazione, ovvero la c.d. “NASpi” – Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – spetti a prescindere dal rispetto del requisito delle trenta giornate lavorative che, al di fuori dell’ipotesi di cui sopra, il lavoratore deve poter far valere con riferimento ai dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Il Decreto Sostegni ha inoltre istituito un fondo – con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 – destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi. Sul punto, si attende il decreto del Ministro del Turismo che definirà la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro.

Infine, per quanto riguarda le misure poste a favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, il Decreto Sostegni ha disposto la proroga, sino a tutto il 30 giugno 2021, della possibilità di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile – anche nell’ipotesi in cui ciò comporti l’assegnazione di mansioni diverse da quelle originarie – nonché della tutela dell’eventuale periodo di assenza dal lavoro che continuerà ad essere equiparato al ricovero ospedaliero.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Francesca Tironi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director